CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 maggio 1976
Cassazione n. 38012/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/05/1976 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza del 11 marzo 2024, la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente confermato - rideterminando la pena in diminuzione, vista l'avvenuta prescrizione del reato di cui al capo 2) - la sentenza di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5é, del d.lgs. n. 74 del 2000 (residuo capo 3 dell'imputazione); che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di doglianza, con cui si lamentano vizi della motivazione e la violazione degli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico; che, nella prospettazione difensiva, non sono sufficienti sul punto né l'assunzione della carica di amministratore di diritto, né il superamento della soglia di punibilità, essendo l'imputato uno straniero extracomunitario mero prestanome, coinvolto nella gestione della società per poter prendere la cittadinanza italiana allo scopo di acquistare una rivendita di tabacchi e trovandosi egli in difficoltà economica, come dimostrato dalla situazione patrimoniale accertata dalla Guardia di Finanza; che, con memoria del 2 settembre 2025, la difesa ha insistito in quanto già dedotto. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che i motivi dedotti in punto di elemento soggettivo risultano manifestamente infondati, visto che la Corte territoriale ha individuato plurimi e convergenti elementi idonei a fondare, in termini logico-giuridicamente corretti, la sussistenza del dolo specifico richiesto ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000; che, in particolare, l'elevata entità del volume d'affari imponibile, pari a C 239.865,00, unita alla completa omissione della dichiarazione IVA e alla consapevolezza dell'imputato circa l'esistenza del proprio obbligo fiscale - desumibile, tra l'altro, dalle dichiarazioni rese dal teste Pascucci circa le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia - esclude la possibilità di ricondurre la condotta a mera negligenza o disorganizzazione contabile, e dimostra invece la finalizzazione dell'omissione all'evasione dell'imposta; che, in tal senso, la motivazione della Corte d'appello si sottrae alle censure difensive, non potendo queste risolversi in una mera contrapposizione interpretativa priva di nuovi e specifici elementi idonei a scalfire l'impianto logico della sentenza impugnata; che del tutto irrilevanti appaiono i rilievi difensivi circa la pretesa situazione di difficoltà economica del soggetto e circa il suo intento di fare da prestanome per prendere la cittadinanza italiana, trattandosi di elementi che non escludono il dolo specifico, adeguatamente accertato dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione; che, come chiarito da questa Corte (ex plurimis, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818), l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i