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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 ottobre 1947

Cassazione n. 11951/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Catanzaro parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1947 avverso l'ordinanza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di Catanzaro udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Catanzaro dell’11 ottobre 2017, irrevocabile l’11 dicembre 2017, in relazione alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 103 di multa inflitta per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p.

Va premesso che con due precedenti sentenze della Pretura di [OSCURATO:PERSONA], emesse rispettivamente il 10/06/1977 e il 28 marzo 1980, era già stata concessa la sospensione condizionale; dunque, trattavasi di sospensione condizionale accordata, illegittimamente, per la terza volta.

A fondamento della decisione di rigetto della richiesta di revoca presentata il 23 luglio 2023 dalla Procura della Repubblica, il Tribunale ha osservato che, come si evince chiaramente dal carteggio processuale, all’epoca della pronuncia della citata sentenza, la causa ostativa alla concessione del beneficio di cui trattasi era nota al giudice di primo grado e, dunque, detto beneficio non può essere revocato in conformità a quanto precisato dalle Sezioni Unite del 23 aprile 2015 Rv. 264381 “il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio”.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione all’art. 168 c.p. per aver il Tribunale trascurato di considerare che in realtà nel caso specifico si tratta di un’ipotesi di revoca obbligatoria, posto che il beneficio de quo è quello concesso per la terza volta; pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la revoca deve essere disposta dal giudice dell’esecuzione a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez

1. n. 14853 del 12/02/2020).

3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

L'art. 168, terzo comma, cod. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, prevede che la sospensione condizionale della pena sia revocata, ove concessa in violazione dei limiti di reiterabilità previsti dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen.

La revoca in esame può essere disposta sia in sede di cognizione, che in sede di esecuzione (art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.), a condizione, in entrambi i casi, che i precedenti preclusivi non fossero documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio obiettivamente non spettante, essendo il giudice, che delibera sulla revoca, tenuto ad acquisire, anche d'ufficio, il fascicolo del giudizio antecedente per la doverosa verifica al riguardo: (Sez.

U, n. 3734 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01; Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Bisioli, Rv. 282084-01).

La revoca è obbligatoria, in presenza di tale ultima condizione, e il giudice di cognizione, che la decreti d'ufficio, non viola il divieto di reformatio in peius, in quanto neppure tale provvedimento presuppone un'attività discrezionale o valutativa, bensì puramente ricognitiva e dichiarativa di una preesistente situazione di illegalità (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570-01; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913-01; Sez. 1, n. 21872 del 12/02/2003, Savignano, Rv. 224400-01).

Nel caso di specie risulta che il giudice dell'esecuzione, prima di provvedere alla revoca della sospensione condizionale in quanto concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., ha acquisito il fascicolo del giudizio al cui esito era stato concesso il beneficio per la terza volta, al fine di verificare se le condizioni ostative fossero o meno documentalmente note.

In esito a tale verifica è pervenuto alla conclusione, logicamente ineccepibile, che era evidente per il Tribunale di Catanzaro, sulla base degli atti nella sua disponibilità ed in particolare del certificato del casellario giudiziale, la sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla concessione del beneficio da parte della seconda sentenza pronunciata dal Pretore di Chiaravalle nel marzo 1980; pertanto, il giudice dell’esecuzione a ragione ha respinto la richiesta di revoca avanzata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, proprio perché in assenza delle condizione sopra evidenziata non si versava in un caso che consentisse la revoca d’ufficio del beneficio.

2. La tesi giuridica sostenuta nel ricorso, per contro, non è fondata, poiché non considera il mancato soddisfacimento della condizione che, ex art. 168 terzo comma cod. proc. pen. consente la invocata revoca.

Il Pubblico Ministero ricorrente cita, oltretutto, un principio espresso in un caso di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen., che stabilisce che il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca. (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053 - 01).

E’ proprio nella motivazione di tale ultima decisione che viene sintetizzata la differenza fra le due ipotesi previste dall’art. 168 cod. proc. pen. : l 'ipotesi contemplata nel primo comma dell'art. 168 cod. pen. si inquadra nella fisiologia dell'istituto della sospensione condizionale, in quanto la temporanea sospensione dell'esecuzione della pena è per la sua stessa essenza giuridica sottoposta alle condizioni risolutive stabilite dalla legge, in carenza delle quali trova attuazione la prospettiva premiale della estinzione del reato; la revoca prevista nel terzo comma dell'art. 168 cod. pen. è, invece, del tutto estranea a tale ambito, essendo preordinata alla eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva esse

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Catanzaro parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1947 avverso l'ordinanza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di Catanzaro udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Catanzaro dell’11 ottobre 2017, irrevocabile l’11 dicembre 2017, in relazione alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 103 di multa inflitta per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. Va premesso che con due precedenti sentenze della Pretura di [OSCURATO:PERSONA], emesse rispettivamente il 10/06/1977 e il 28 marzo 1980, era già stata concessa la sospensione condizionale; dunque, trattavasi di sospensione condizionale accordata, illegittimamente, per la terza volta. A fondamento della decisione di rigetto della richiesta di revoca presentata il 23 luglio 2023 dalla Procura della Repubblica, il Tribunale ha osservato che, come si evince chiaramente dal carteggio processuale, all’epoca della pronuncia della citata sentenza, la causa ostativa alla concessione del beneficio di cui trattasi era nota al giudice di primo grado e, dunque, detto beneficio non può essere revocato in conformità a quanto precisato dalle Sezioni Unite del 23 aprile 2015 Rv. 264381 “il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio”. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione all’art. 168 c.p. per aver il Tribunale trascurato di considerare che in realtà nel caso specifico si tratta di un’ipotesi di revoca obbligatoria, posto che il beneficio de quo è quello concesso per la terza volta; pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la revoca deve essere disposta dal giudice dell’esecuzione a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez 1. n. 14853 del 12/02/2020). 3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. L'art. 168, terzo comma, cod. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, prevede che la sospensione condizionale della pena sia revocata, ove concessa in violazione dei limiti di reiterabilità previsti dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen. La revoca in esame può essere disposta sia in sede di cognizione, che in sede di esecuzione (art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.), a condizione, in entrambi i casi, che i precedenti preclusivi non fossero documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio obiettivamente non spettante, essendo il giudice, che delibera sulla revoca, tenuto ad acquisire, anche d'ufficio, il fascicolo del giudizio antecedente per la doverosa verifica al riguardo: (Sez. U, n. 3734 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01; Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Bisioli, Rv. 282084-01). La revoca è obbligatoria, in presenza di tale ultima condizione, e il giudice di cognizione, che la decreti d'ufficio, non viola il divieto di reformatio in peius, in quanto neppure tale provvedimento presuppone un'attività discrezionale o valutativa, bensì puramente ricognitiva e dichiarativa di una preesistente situazione di illegalità (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570-01; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913-01; Sez. 1, n. 21872 del 12/02/2003, Savignano, Rv. 224400-01). Nel caso di specie risulta che il giudice dell'esecuzione, prima di provvedere alla revoca della sospensione condizionale in quanto concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., ha acquisito il fascicolo del giudizio al cui esito era stato concesso il beneficio per la terza volta, al fine di verificare se le condizioni ostative fossero o meno documentalmente note. In esito a tale verifica è pervenuto alla conclusione, logicamente ineccepibile, che era evidente per il Tribunale di Catanzaro, sulla base degli atti nella sua disponibilità ed in particolare del certificato del casellario giudiziale, la sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla concessione del beneficio da parte della seconda sentenza pronunciata dal Pretore di Chiaravalle nel marzo 1980; pertanto, il giudice dell’esecuzione a ragione ha respinto la richiesta di revoca avanzata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, proprio perché in assenza delle condizione sopra evidenziata non si versava in un caso che consentisse la revoca d’ufficio del beneficio. 2. La tesi giuridica sostenuta nel ricorso, per contro, non è fondata, poiché non considera il mancato soddisfacimento della condizione che, ex art. 168 terzo comma cod. proc. pen. consente la invocata revoca. Il Pubblico Ministero ricorrente cita, oltretutto, un principio espresso in un caso di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen., che stabilisce che il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca. (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053 - 01). E’ proprio nella motivazione di tale ultima decisione che viene sintetizzata la differenza fra le due ipotesi previste dall’art. 168 cod. proc. pen. : l 'ipotesi contemplata nel primo comma dell'art. 168 cod. pen. si inquadra nella fisiologia dell'istituto della sospensione condizionale, in quanto la temporanea sospensione dell'esecuzione della pena è per la sua stessa essenza giuridica sottoposta alle condizioni risolutive stabilite dalla legge, in carenza delle quali trova attuazione la prospettiva premiale della estinzione del reato; la revoca prevista nel terzo comma dell'art. 168 cod. pen. è, invece, del tutto estranea a tale ambito, essendo preordinata alla eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva esse
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