CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette, per [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono disgiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato integralmente nei confronti del primo, e limitatamente alla dichiarazione di responsabilità del Ragonese in ordine ai reati di resistenza a p.u. e concorso in rapina aggravata, la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 18/05/2020, riducendo nei confronti di quest'ultimo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, presentati per motivi nel complesso infondati, vanno rigettati. 1. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione e violazione di leggi quanto: - all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di rapina, in realtà asseritamente arrestatosi allo stadio del mero tentativo perché la conclusiva sottrazione sarebbe avvenuta sotto il costante controllo delle forze dell'ordine; - alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., la cui eliminazione comporterebbe l'improcedibilità del reato per difetto di querela; - alla mancata configurazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., asseritamente negata dalla Corte di appello considerando il valore commerciale delle 14 bottiglie di liquori trafugate, e quindi il complessivo profitto dei tre reati ascritti all'imputato, in luogo del singolo profitto di ciascuno di essi; - al conclusivo trattamento sanzionatorio, asseritamente illegittimo, perché troppo severo, anche in considerazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 1.1. li primo motivo è infondato. Questa Corte (Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 - 01; Sez. 2, n. 7500 del 26/01/2017, Hamidovic, Rv. 269576 - 01; Sez. 2, n. 5512 del 22/10/2013, dep. 2014, Barbato, Rv. 258207 - 01; Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254691 - 01) è ormai ferma nel ritenere che integra il reato di rapina, e non quello di tentata rapina, la condotta di chi si impossessa della refurtiva, acquisendone l'autonoma disponibilità, pur se l'impossessamento sia avvenuto sotto il controllo, anche costante, delle Forze dell'Ordine, laddove queste siano intervenute solo dopo la sottrazione, in quanto il delitto previsto dall'art. 628 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in 2 6— cui si verificano l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale, a nulla rilevando, invece, la mera temporaneità del possesso conseguito. A tale orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello (pagg. 7 e seguente della sentenza impugnata). 1.2. Il secondo motivo è infondato. Questa Corte (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808 - 01; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, Manno, Rv. 239095 - 01) è parimenti ferma nel ritenere che la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa. A tale orientamento si è ancora una volta correttamente conformata la Corte di appello (pagg. 7 e seguente della sentenza impugnata). 1.3. Il terzo motivo è infondato. 1.3.1. Questa Corte (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Chiodi, in motivazione) ha già chiarito che, "rispetto all'aggravante della rilevanza economica del pregiudizio patrimoniale (art. 61, n. 7, cod. pen.) ed alle attenuanti della speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) e dell'intervenuto risarcimento (art. 62, n. 6, cod. pen.), l'entità del danno e l'efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reato e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione. Ciò incide, ad evidenza: sulla individuazione del reato più grave; sulla determinazione della pena-base, nel caso in cui la sussistenza della circostanza riguardi la violazione ritenuta più grave; sulla determinazione del "quantum" dei rispettivi aumenti di pena, in caso di circostanza inerente ad uno ovvero a più tra gli altri reati posti in continuazione". 1.3.2. Nel caso di specie, peraltro, può certamente ritenersi che, come osservato, pur in estrema sintesi, ma correttamente, dalla Corte di appello (pag. 9 della sentenza impugnata), il danno patrimoniale cagionato da ciascuno dei due furti ascritti all'imputato osti alla concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, tenuto conto del valore economico dei plurimi beni sottratti in ciascuno dei due episodi, secondo quanto indicato nelle imputazioni di cui ai capi c) ed f) (in ciascuna della due occasioni, 5 bottiglie di superalcoolici). 1.3.3. Priva della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è la doglianza con riferimento al reato di rapina pure ascritto all'imputato, poiché il ricorso si disinteressa del tutto del concorrente danno arrecato alla persona della vittima.E', infatti, consolidato anche l'orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173), che il collegio condivide e ribadisce, secondo il quale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, con riferimento ai delitti di rapina ed estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei delitti de quibus, i quali ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, soltanto nel caso in cui la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione della circostanza attenuante in oggetto, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico- giuridici. 1.4. Il quarto motivo non è consentito ed è, comunque, privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. La Corte di appello ha, infatti, incensurabilmente posto a fondamento delle contestate statuizioni la premessa gravità dei due reati accertati, in difetto di contrari elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza, che il ricorrente non ha convincentemente indicato né nell'atto di appello né in ricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione e violazione di leggi quanto: - all'affermazione di responsabilità, in difetto della violenza costituente elemento costitutivo dei reati ascritti all'imputato, e comunque alla non configurabilità della contestata condotta di resistenza ed all'assenza del relativo dolo; - alla mancata configurazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., asseritamente viziata da motivazione contraddittoria. 2.1. I motivi riguardanti l'integrazione dell'elemento costitutivo della violenza in ordine ad entrambi i reati ascritti all'imputato e l'integrazione della materialità del reato di resistenza a p.u. non sono consentiti e sono, comunque, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. La Corte di appello ha, infatti, incensurabilmente posto a fondamento delle contestate statuizioni il fatto che "i malviventi non solo hanno tentato di fuggire ik con l'autovettura nonostante i militari li avessero fermati, ma, nel fare ciò, mettendo in moto il veicolo, hanno usato violenza nei confronti degli stessi per assicurarsi l'impunità dal reato di furto poco prima materialmente commesso dalla [OSCURATO:PERSONA]", in tal modo ostacolando il compimento da parte dei CC operanti dei necessari di atti di ufficio, finalizzati all'identificazione degli imputati (pag. 7 della sentenza impugnata). 2.2. Il motivo riguardante la carenza del dolo di resistenza a p.u. è infondato. Questa Corte (Sez. 2, n. 48340 del 06/12/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252057 - 01) ha già chiarito che la violenza (come nel caso di specie, integrante il reato di resistenza a p.u.) commessa da uno dei concorrenti nel reato di furto o rapina per opporsi all'agente di P.G. che tentava di trarli in arresto costituisce, in astratto, logico e prevedibile sviluppo causale del reato voluto. 2.3. Il quarto motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché il ricorrente si disinteressa del tutto del concorrente danno arrecato alla persona delle vittime della rapina impropria ascrittagli. 3. Il rigetto, nel loro complesso, dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese p