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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 30347/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 2875-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Direttore pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimate- avverso la sentenz a n. 205 6 /2021 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA,depositata il 25 . 6 .20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a tre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionaleivi indicata, in sede di rinvio da Cass. n. 31103/2019, aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 353 /201 0 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce in rigetto del ricorso avverso preavvisodi fermo amministrativo.

Agenzia delle entrate riscossione ed Agenzia delle entrate sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., v iolazione dell'art. 53 d.lgs. 546/ 19 92 e lamenta chela CTR abbia erroneamente dichiarato inammissibili il primo, secondo e quarto motivo d'appello per avere l ’appellante unicamente riproposto le censure formulate in primo grado, senza spiegare critiche specifiche alla sentenza di primo grado.

1.2. La doglianza è fondata.

1.3. La CTR ha, invero, affermato quanto segue: « Prioritariamente il Collegio accerta che tre motivi di gravame, precisamente il primo, il secondo ed ilquarto, sono risultati essere uguali a quelli indicati nel ricorso introduttivo della controversia che qui ci occupa.Essendo stati tali motivi adeguatamente esaminati dai giudici di prime cure, non potendo, quindi, assurgere affatto a motivi specifici di impugnazione per mancanza di qualsivoglia elemento di critica contro la sentenza impugnata, risultata ben motivata, il Collegio, ai sensi dell'articolo 53 -Forma dell'appello – d .lgs. 546/1992, li dichiara inammissibili».

1.3. Nel caso in esame, tuttavia, l'atto di appello richiamato e trascritto nel ricorso contiene, con riguardo ai motivi di gravame indicati,doglianze niente affatto generiche, ma specificamente articolate a sostegno delle difese della contribuente e d el resto, questa Corte (cfr. Cass. nn. 32838/2018, 3025/2018, 1200/2016) haevidenziato che la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragionper cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma tale esigenza non può impedire che il dissenso della parte soccombenteinvesta la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprioin quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo G iudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al Giudice d'appellodette argomentazioni - perché ritenute giuste e idonee al conseguimento dellapretesa fatta valere -, si adempia pienamente all'onere di specificità dei motivi.

1.4. Si tratta di evenienza che ricorre nel caso in esame, in cui l'appello avevariproposto puntualmente le questioni di fatto e di diritto disattese dal primoGiudice, con conseguente erronea pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione relativamente al primo, secondo e quarto motivo d'appello. 2.1.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. nullità della sentenza per violazione dell'art.132 c.p.c. avendo la CTR rigettato con motivazione solo apparente il terzo motivo d'appello,affermando che «le doglianze ... manifestate con il terzo motivo di gravame ...(erano)... infondate perché i giudici di prime cure, senza incertezza alcuna, si ...(erano)... premurati di analizzare tutte le eccezioni sollevate sul punto dallacontribuente addivenendo al loro rigetto con dovizia di specifiche e puntuali motivazioni, ... totalmente condivise dal collegio, ...(avendo)... accertato la totale inesistenza delle violazioni delle leggi ivi indicate», senza pronunciarsi, i Giudici del gravame, sul motivo d'appello inerente l’assenza di prova da parte di Equitalia dell'avvenuta regolare notificazione degliavvisi di mora e delle cartelle di pagamento sottese al fermo e la conseguente eccepita prescrizione dei sottesi crediti, e sul motivo d'appello inerente la contestata violazione dell'art. 86 DPR n. 602/1973.

2.2. La doglianza è parzialmente fondata.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha respinto il terzo motivo d’appello affermando quanto segue:«Le doglianze, manifestate dall'appellante con il terzo motivo di gravame contro la sentenza impugnata,sono risultate totalmente infondate, perché i giudici di prime cure, senza incertezza alcuna, si sono premurati di analizzare tutte le eccezioni sollevate sul punto dalla contribuente (ricorrente ed appellante), addivenendoal loro rigetto con dovizia di specifiche e puntuali motivazioni, qui totalmente condivise dal Collegio, perché h anno accertato la totale inesistenza delle violazioni delle leggi ivi indicate, non determinandosi, così, alcuna contr addittorietà nella sentenza impugnata.

A fronte dell'ampia ed esaustiva analisi motivazionale riportata sul punto nella sentenza impugnata, la signora [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad eccepire la contraddittorietà della decisione adottata dalla C.T.P.di Lecce, senza preoccuparsi di offrire le necessarie prove (riferimento all'articolo 2697 c.c.) a sostegno delterzo motivo di gravame.

Pertanto tale motivo è risultato totalmente infondato ed è rigettato».

2.2. In diritto si osserva che la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in un’acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga un’effettiva valutazione, propria del giudice di appello, dell’infondatezza dei motivi del gravame (cfr. Cass. nn. 21443/2022, 2397/2021). 2.3.Nella specie, il giudice di appello si è richiamato, a fondamento della motivazione, allasentenza di primo grado, le cui motivazioni non sono state specificamente indicate nella sentenza impugnata , essendo stato ad essa fatto rinvio in termini del tutto generici e senza alcuno specifico riferimento al motivo dell’appello (ritualmente trascritto in parte qua ed allegato al ricorso), con il quale la ricorrente ha contestato la mancata notifica di tre delle novecartelle impugnate e degli avvisi di mora con r elativa prescrizione dei crediti ad essi sottesi , così come la motivazione del provvedimento di fermo.

2. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Pugliain diversa composizione per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie ilricorso; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 2875-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Direttore pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimate- avverso la sentenz a n. 205 6 /2021 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA,depositata il 25 . 6 .20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a tre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionaleivi indicata, in sede di rinvio da Cass. n. 31103/2019, aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 353 /201 0 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce in rigetto del ricorso avverso preavvisodi fermo amministrativo. Agenzia delle entrate riscossione ed Agenzia delle entrate sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., v iolazione dell'art. 53 d.lgs. 546/ 19 92 e lamenta chela CTR abbia erroneamente dichiarato inammissibili il primo, secondo e quarto motivo d'appello per avere l ’appellante unicamente riproposto le censure formulate in primo grado, senza spiegare critiche specifiche alla sentenza di primo grado. 1.2. La doglianza è fondata. 1.3. La CTR ha, invero, affermato quanto segue: « Prioritariamente il Collegio accerta che tre motivi di gravame, precisamente il primo, il secondo ed ilquarto, sono risultati essere uguali a quelli indicati nel ricorso introduttivo della controversia che qui ci occupa.Essendo stati tali motivi adeguatamente esaminati dai giudici di prime cure, non potendo, quindi, assurgere affatto a motivi specifici di impugnazione per mancanza di qualsivoglia elemento di critica contro la sentenza impugnata, risultata ben motivata, il Collegio, ai sensi dell'articolo 53 -Forma dell'appello – d .lgs. 546/1992, li dichiara inammissibili». 1.3. Nel caso in esame, tuttavia, l'atto di appello richiamato e trascritto nel ricorso contiene, con riguardo ai motivi di gravame indicati,doglianze niente affatto generiche, ma specificamente articolate a sostegno delle difese della contribuente e d el resto, questa Corte (cfr. Cass. nn. 32838/2018, 3025/2018, 1200/2016) haevidenziato che la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragionper cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma tale esigenza non può impedire che il dissenso della parte soccombenteinvesta la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprioin quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo G iudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al Giudice d'appellodette argomentazioni - perché ritenute giuste e idonee al conseguimento dellapretesa fatta valere -, si adempia pienamente all'onere di specificità dei motivi. 1.4. Si tratta di evenienza che ricorre nel caso in esame, in cui l'appello avevariproposto puntualmente le questioni di fatto e di diritto disattese dal primoGiudice, con conseguente erronea pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione relativamente al primo, secondo e quarto motivo d'appello. 2.1.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. nullità della sentenza per violazione dell'art.132 c.p.c. avendo la CTR rigettato con motivazione solo apparente il terzo motivo d'appello,affermando che «le doglianze ... manifestate con il terzo motivo di gravame ...(erano)... infondate perché i giudici di prime cure, senza incertezza alcuna, si ...(erano)... premurati di analizzare tutte le eccezioni sollevate sul punto dallacontribuente addivenendo al loro rigetto con dovizia di specifiche e puntuali motivazioni, ... totalmente condivise dal collegio, ...(avendo)... accertato la totale inesistenza delle violazioni delle leggi ivi indicate», senza pronunciarsi, i Giudici del gravame, sul motivo d'appello inerente l’assenza di prova da parte di Equitalia dell'avvenuta regolare notificazione degliavvisi di mora e delle cartelle di pagamento sottese al fermo e la conseguente eccepita prescrizione dei sottesi crediti, e sul motivo d'appello inerente la contestata violazione dell'art. 86 DPR n. 602/1973. 2.2. La doglianza è parzialmente fondata. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha respinto il terzo motivo d’appello affermando quanto segue:«Le doglianze, manifestate dall'appellante con il terzo motivo di gravame contro la sentenza impugnata,sono risultate totalmente infondate, perché i giudici di prime cure, senza incertezza alcuna, si sono premurati di analizzare tutte le eccezioni sollevate sul punto dalla contribuente (ricorrente ed appellante), addivenendoal loro rigetto con dovizia di specifiche e puntuali motivazioni, qui totalmente condivise dal Collegio, perché h anno accertato la totale inesistenza delle violazioni delle leggi ivi indicate, non determinandosi, così, alcuna contr addittorietà nella sentenza impugnata. A fronte dell'ampia ed esaustiva analisi motivazionale riportata sul punto nella sentenza impugnata, la signora [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad eccepire la contraddittorietà della decisione adottata dalla C.T.P.di Lecce, senza preoccuparsi di offrire le necessarie prove (riferimento all'articolo 2697 c.c.) a sostegno delterzo motivo di gravame. Pertanto tale motivo è risultato totalmente infondato ed è rigettato». 2.2. In diritto si osserva che la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in un’acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga un’effettiva valutazione, propria del giudice di appello, dell’infondatezza dei motivi del gravame (cfr. Cass. nn. 21443/2022, 2397/2021). 2.3.Nella specie, il giudice di appello si è richiamato, a fondamento della motivazione, allasentenza di primo grado, le cui motivazioni non sono state specificamente indicate nella sentenza impugnata , essendo stato ad essa fatto rinvio in termini del tutto generici e senza alcuno specifico riferimento al motivo dell’appello (ritualmente trascritto in parte qua ed allegato al ricorso), con il quale la ricorrente ha contestato la mancata notifica di tre delle novecartelle impugnate e degli avvisi di mora con r elativa prescrizione dei crediti ad essi sottesi , così come la motivazione del provvedimento di fermo. 2. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Pugliain diversa composizione per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie ilricorso; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di con
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