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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 03531/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21838-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. A. SARTORIO 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 493/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24.01.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11.01.2023 dal ConsigliereCRISTINA [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2018 n. 21838 sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 2 -

1. Con atto di citazione notificato il 31.01.1987 il sig. [OSCURATO:PERSONA], dante causa del sig. [OSCURATO:PERSONA], conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Deduceva l’attore che, con scrittura privata del 28.01.1976 egli aveva stipulato con il convenuto l’acquisto di una porzione di fabbricato di mq 300, da realizzare a cura del convenuto entro il 28.01.1980; contestualmente a detta scrittura, le stesse parti avevano sottoscritto altro atto con il quale l’attore aveva trasferito al convenuto una superficie di circa ha 1.93.00, dalla quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto stralciare il lotto sul quale edificare il fabbricato contenente la porzione da trasferire al [OSCURATO:PERSONA].

L’attore lamentava l’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA], per non aver questi provveduto alla realizzazione e trasferimento dell’appartamento.

Con sentenza n. 652 del 03.08.2006 il Tribunale di Teramo rigettava la domanda attorea , poiché nessuna obbligazione a rimuovere gli impedimenti all’edificabilità era stata assunta dal [OSCURATO:PERSONA].

2. Impugnava la pronuncia dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] Giulio, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di seconde cure, con sentenza del 24.09.2008, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava risolta per inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] la scrittura privata stipulata per la realizzazione dell’immobile, e condannava l’appellato al risarcimento dei danni nella misura di €300.573,25, oltre interessi dal 28.01.1980 al saldo.

Per quel che qui ancora rileva, a fondamento della sua decisione la Corte osservava che: - la scrittura privata d el 28.01.1976 era qualificabile come preliminare di compravendita di cosa futura, con il quale il Ric. 2018 n. 21838 sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 3 - promittente alienante aveva espressamente assunto l’obbligazione di realizzare l’immobile; - dalle risultanze della C.T.U. era emerso che l’appartamento oggetto del preliminare era realizzabile su terreno, venduto dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], solo previa inclusione dello stesso in un comparto edificatorio; - l’appellato aveva implicitamente assunto, nei confronti del promissario acquirente, un’obbligazione di facere in relazione al fatto del terzo, in forza della quale egli era tenuto ad adoperarsi diligentemente, ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., al fine di ottenere l’adesione dei terzi proprietari al comparto edificatorio; -il [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato di essersi attivato per l’edificazione del fondo nel periodo tra il 1976 e il 1980; -da tale inadempimento era derivata l’impossibilità di realizzazione dell’immobile e, quindi, la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appellato.

3. La sentenza della Corte d’Appello di Roma veniva impugnata con ricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA].

Questa Corte, con ordinanza n. 24853 del 21.11.2014, accoglieva il primo motivo di ricorsocon il quale il [OSCURATO:PERSONA] lamentava “l’insufficiente motivazione in ordine al ritenuto inadempimento del promittente venditore alla obbligazione di facere assunta con la promessa di vendita del 28.01.1976”. [OSCURATO:PERSONA] non contestava la qualificazione data dalla Corte d’Appello di Roma alla scrittura privata del 28.01.1976 in termini di contratto preliminare di vendita di cosa futura; riteneva, tuttavia, che nel motivare la sua decisione, il giudice di seconde cure avesse mostrato di non aver preso in alcuna considerazione la documentazione prodotta in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA], allegata al verbale di udienza e richiamata nella comparsa di costituzione in appello (copia della lettera Ric. 2018 n. 21838 sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 4 - d’incarico a due architetti per la redazione del piano di lottizzazione del comparto, indirizzata agli stessi e a tutti i comproprietari del comparto; copia dello Statuto predisposto per la costituzione di un consorzio).

Poiché tali documenti sembravano offrire riscontro all’affermazione del convenuto di essersi attivato, nel periodo previsto dal preliminare, per conseguire l’edificabilità del proprio fondo, essi avrebbero dovuto quanto meno essere valutati, ai fini di un compiuto apprezzamento del materiale probatorio acquisito, dal giudice del gravame, il quale al contrario, aveva limitato il proprio esame alla prova testimoniale accolta in primo grado.

4. Nel giudizio in sede di rinvio, la Corte d’Appello di Roma, esaminata la documentazione richiamata dal giudice di legittimità, con sentenza n. 492/2018 riteneva dimostrato il compimento delle attività necessarie a soddisfare l’impegno assuntodal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ai fini della realizzazione del comparto, escludendo qualsivoglia sua responsabilità; rigettava l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 652/2006 resa dal Tribunale di Teramo, con dannandolo al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di appello, di quello di legittimità e del giudizio di rinvio.

5. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], vedova [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

In prossimità dell’udienza la ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce insufficiente motivazione in ordine al ritenuto adempimento del promittente venditore all’obbligazione di facere assunta con la promessa di vendita del 28.01.1976 – omessa considerazione delle prove orali e Ric. 2018 n. 21838 sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 5 - dell’accertamento tecnico espletato.

Inadempimento della parte promittente alie nante, sig. [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente lamenta che il giudice del rinvio si sarebbe limitato alla lettura dei documenti prodotti dalla controparte come elementi a sé stanti, ai quali questa Corte avevafatto espresso riferimento, senza tuttavia valutare l’imponente materiale probatorio in cui la convocazione e la bozza di statuto si inserivano, come richiesto dal giudice di legittimità.

Dall’intera attività istruttoria, e soprattutto dalla relazione del C.T.U., sarebbe invece emerso – nella prospettazione del la ricorrente – che l’area di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] era compresa nel P.R.G. del Comune di Roseto approvato il 13.03.1975 in aree già edificabili per le quali non era necessaria la costituzione di un comparto, ma era richiesto -ex art. 28, legge 17 agosto 19841, n. 1150 – un piano di lottizzazione convenzionato, da sottoporre all’approvazione dell’Ente territoriale: azioni rimaste inadempiute dal [OSCURATO:PERSONA].

Alla luce di tale ricostruzione, i documenti prodotti dal [OSCURATO:PERSONA] e valutati isolatamente dal giudice del rinvio si riducono ad elementi insignificanti rispetto a quanto richiesto dalla legge e dai regolamenti locali al sig. [OSCURATO:PERSONA] per adempiere alla sua obbligazione di facere.

2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole del fatto che , non avendo il giudice del rinvio esaminato i documenti prodotti dal [OSCURATO:PERSONA] nel contesto unitario delle emergenze probatorie, avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ossia la piena edificabilità dell’area ricompresa nella zona in cui era situato il lotto di terreno destinato alla realizzazione dell’immobile promesso al sig. [OSCURATO:PERSONA].

3. Con il terzo motivo la ricorrente chiede che sia risarcito integralmente il danno subìto dalla parte per l’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi secondo il calcolo già effettuato dalla C.T.U., Ric. 2018 n. 21838 sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 6 - comprensivo del mancato godimento dell’immobile, oltre interessi dal 28.01.1980 al saldo.

4. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente per non avere la ricorrente provato la sua qualità di erede nel presente giudizio.

L’eccezione merita accoglimento.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che “in tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l'onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare…”(Cass. Sez.

L, n. 1943 del 27.01.2011; Cass. Sez. 1, n. 24050 del 26.09.2019).

4.1. Il collegio intende dare continuità a detto orientamento e, non avendo rinvenuto agli atti alcuna prova della qualità di erede della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dichiara il ricorso inammissibile.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del controricorrente, che liquida in €7.830,00 oltre ad €200,00 di esborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), della Ric. 2018 n. 21838 sez.

S2 -ud. 11-01-2023 - 7 - sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21838-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. A. SARTORIO 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 493/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24.01.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11.01.2023 dal ConsigliereCRISTINA [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2018 n. 21838 sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 2 - 1. Con atto di citazione notificato il 31.01.1987 il sig. [OSCURATO:PERSONA], dante causa del sig. [OSCURATO:PERSONA], conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Deduceva l’attore che, con scrittura privata del 28.01.1976 egli aveva stipulato con il convenuto l’acquisto di una porzione di fabbricato di mq 300, da realizzare a cura del convenuto entro il 28.01.1980; contestualmente a detta scrittura, le stesse parti avevano sottoscritto altro atto con il quale l’attore aveva trasferito al convenuto una superficie di circa ha 1.93.00, dalla quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto stralciare il lotto sul quale edificare il fabbricato contenente la porzione da trasferire al [OSCURATO:PERSONA]. L’attore lamentava l’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA], per non aver questi provveduto alla realizzazione e trasferimento dell’appartamento. Con sentenza n. 652 del 03.08.2006 il Tribunale di Teramo rigettava la domanda attorea , poiché nessuna obbligazione a rimuovere gli impedimenti all’edificabilità era stata assunta dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. Impugnava la pronuncia dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] Giulio, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di seconde cure, con sentenza del 24.09.2008, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava risolta per inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] la scrittura privata stipulata per la realizzazione dell’immobile, e condannava l’appellato al risarcimento dei danni nella misura di €300.573,25, oltre interessi dal 28.01.1980 al saldo. Per quel che qui ancora rileva, a fondamento della sua decisione la Corte osservava che: - la scrittura privata d el 28.01.1976 era qualificabile come preliminare di compravendita di cosa futura, con il quale il Ric. 2018 n. 21838 sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 3 - promittente alienante aveva espressamente assunto l’obbligazione di realizzare l’immobile; - dalle risultanze della C.T.U. era emerso che l’appartamento oggetto del preliminare era realizzabile su terreno, venduto dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], solo previa inclusione dello stesso in un comparto edificatorio; - l’appellato aveva implicitamente assunto, nei confronti del promissario acquirente, un’obbligazione di facere in relazione al fatto del terzo, in forza della quale egli era tenuto ad adoperarsi diligentemente, ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., al fine di ottenere l’adesione dei terzi proprietari al comparto edificatorio; -il [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato di essersi attivato per l’edificazione del fondo nel periodo tra il 1976 e il 1980; -da tale inadempimento era derivata l’impossibilità di realizzazione dell’immobile e, quindi, la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appellato. 3. La sentenza della Corte d’Appello di Roma veniva impugnata con ricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte, con ordinanza n. 24853 del 21.11.2014, accoglieva il primo motivo di ricorsocon il quale il [OSCURATO:PERSONA] lamentava “l’insufficiente motivazione in ordine al ritenuto inadempimento del promittente venditore alla obbligazione di facere assunta con la promessa di vendita del 28.01.1976”. [OSCURATO:PERSONA] non contestava la qualificazione data dalla Corte d’Appello di Roma alla scrittura privata del 28.01.1976 in termini di contratto preliminare di vendita di cosa futura; riteneva, tuttavia, che nel motivare la sua decisione, il giudice di seconde cure avesse mostrato di non aver preso in alcuna considerazione la documentazione prodotta in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA], allegata al verbale di udienza e richiamata nella comparsa di costituzione in appello (copia della lettera Ric. 2018 n. 21838 sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 4 - d’incarico a due architetti per la redazione del piano di lottizzazione del comparto, indirizzata agli stessi e a tutti i comproprietari del comparto; copia dello Statuto predisposto per la costituzione di un consorzio). Poiché tali documenti sembravano offrire riscontro all’affermazione del convenuto di essersi attivato, nel periodo previsto dal preliminare, per conseguire l’edificabilità del proprio fondo, essi avrebbero dovuto quanto meno essere valutati, ai fini di un compiuto apprezzamento del materiale probatorio acquisito, dal giudice del gravame, il quale al contrario, aveva limitato il proprio esame alla prova testimoniale accolta in primo grado. 4. Nel giudizio in sede di rinvio, la Corte d’Appello di Roma, esaminata la documentazione richiamata dal giudice di legittimità, con sentenza n. 492/2018 riteneva dimostrato il compimento delle attività necessarie a soddisfare l’impegno assuntodal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ai fini della realizzazione del comparto, escludendo qualsivoglia sua responsabilità; rigettava l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 652/2006 resa dal Tribunale di Teramo, con dannandolo al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di appello, di quello di legittimità e del giudizio di rinvio. 5. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], vedova [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce insufficiente motivazione in ordine al ritenuto adempimento del promittente venditore all’obbligazione di facere assunta con la promessa di vendita del 28.01.1976 – omessa considerazione delle prove orali e Ric. 2018 n. 21838 sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 5 - dell’accertamento tecnico espletato. Inadempimento della parte promittente alie nante, sig. [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente lamenta che il giudice del rinvio si sarebbe limitato alla lettura dei documenti prodotti dalla controparte come elementi a sé stanti, ai quali questa Corte avevafatto espresso riferimento, senza tuttavia valutare l’imponente materiale probatorio in cui la convocazione e la bozza di statuto si inserivano, come richiesto dal giudice di legittimità. Dall’intera attività istruttoria, e soprattutto dalla relazione del C.T.U., sarebbe invece emerso – nella prospettazione del la ricorrente – che l’area di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] era compresa nel P.R.G. del Comune di Roseto approvato il 13.03.1975 in aree già edificabili per le quali non era necessaria la costituzione di un comparto, ma era richiesto -ex art. 28, legge 17 agosto 19841, n. 1150 – un piano di lottizzazione convenzionato, da sottoporre all’approvazione dell’Ente territoriale: azioni rimaste inadempiute dal [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di tale ricostruzione, i documenti prodotti dal [OSCURATO:PERSONA] e valutati isolatamente dal giudice del rinvio si riducono ad elementi insignificanti rispetto a quanto richiesto dalla legge e dai regolamenti locali al sig. [OSCURATO:PERSONA] per adempiere alla sua obbligazione di facere. 2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole del fatto che , non avendo il giudice del rinvio esaminato i documenti prodotti dal [OSCURATO:PERSONA] nel contesto unitario delle emergenze probatorie, avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ossia la piena edificabilità dell’area ricompresa nella zona in cui era situato il lotto di terreno destinato alla realizzazione dell’immobile promesso al sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il terzo motivo la ricorrente chiede che sia risarcito integralmente il danno subìto dalla parte per l’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi secondo il calcolo già effettuato dalla C.T.U., Ric. 2018 n. 21838 sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 6 - comprensivo del mancato godimento dell’immobile, oltre interessi dal 28.01.1980 al saldo. 4. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente per non avere la ricorrente provato la sua qualità di erede nel presente giudizio. L’eccezione merita accoglimento. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che “in tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l'onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare…”(Cass. Sez. L, n. 1943 del 27.01.2011; Cass. Sez. 1, n. 24050 del 26.09.2019). 4.1. Il collegio intende dare continuità a detto orientamento e, non avendo rinvenuto agli atti alcuna prova della qualità di erede della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dichiara il ricorso inammissibile. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del controricorrente, che liquida in €7.830,00 oltre ad €200,00 di esborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), della Ric. 2018 n. 21838 sez. S2 -ud. 11-01-2023 - 7 - sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
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