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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 02850/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 28/04/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che, in riforma della sentenza in data 12/07/2022 del tribunale di Avezzano, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. e ha rideterminato la pena inflitta per il reato di ricettazione; Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 2 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto quale autore della ricettazione contestata; Considerato che l'ulteriore doglianza, che contesta una violazione di legge nella mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondata, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risulta ancora prescritto (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 28/04/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che, in riforma della sentenza in data 12/07/2022 del tribunale di Avezzano, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. e ha rideterminato la pena inflitta per il reato di ricettazione; Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 2 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto quale autore della ricettazione contestata; Considerato che l'ulteriore doglianza, che contesta una violazione di legge nella mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondata, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risulta ancora prescritto (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
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