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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30865/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca della detenzione domiciliare a suo tempo concessa ad [OSCURATO:PERSONA] per le condotte da lui serbate nel corso della misura alternativa e, in particolare, per l'essersi trattenuto fuori dell'abitazione per due ore oltre il consentito, per avere ospitato varie persone diverse dai famigliari conviventi e per avere aggredito la persona che lo ospitava; Ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha osservato che il condannato ha dimostrato di non tenere in alcun conto le prescrizioni impostegli e che persiste la sua pericolosità sociale, con la conseguente necessità di revocare il beneficio; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 22 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca della detenzione domiciliare a suo tempo concessa ad [OSCURATO:PERSONA] per le condotte da lui serbate nel corso della misura alternativa e, in particolare, per l'essersi trattenuto fuori dell'abitazione per due ore oltre il consentito, per avere ospitato varie persone diverse dai famigliari conviventi e per avere aggredito la persona che lo ospitava; Ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha osservato che il condannato ha dimostrato di non tenere in alcun conto le prescrizioni impostegli e che persiste la sua pericolosità sociale, con la conseguente necessità di revocare il beneficio; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2
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