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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 12499/2026

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avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., in persona del legale1784 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 846/2020 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 19/01/2021 R.G.N. 1814/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1784/20261.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di LeNcucmeer o hdi ara ccolta generale 12499/2026accolto parzialmente il gravame proposto dall’I.N.P.S. avversDoat a pubblicazione 04/05/2026la sentenza n. 2096/2015 del Tribunale di Lecce, che avevaaccolto il ricorso presentato dalla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la richiesta di condanna dell’Istitutoal pagamento della somma di euro 16.815,32 a titolo di mancatafiscalizzazione degli oneri sociali e della somma di euro11.224,40, quale differenza tra l’aliquota del commercio e quelladovuta per le imprese artigiane, per gli anni 1997-2007.2.

In particolare, la Corte territoriale ha esaminato l'unicomotivo di gravame prospettato, attinente al punto dellasentenza di primo grado, che aveva riconosciuto, sulla basedella perizia espletata, interessi e rivalutazione sulle sommedovute in restituzione alla società, a titolo di fiscalizzazione deglioneri sociali e per la differenza di aliquota sugli stessi, oltre adaverne stabilito la decorrenza come richiesta in ricorso e non,come preteso dall'appellante, dalla data della formale richiestadi pagamento avvenuta il 29 aprile 2009, sussistendo per ilperiodo precedente la buona fede dell'Istituto.Relativamente al profilo relativo al cumulo di rivalutazione edinteressi moratori, il giudice d’appello ha accolto il gravame,escludendo la possibilità di sommare le due voci e riconoscendoquindi i soli interessi legali sui ratei maturati a decorreredall’anno 1992.Quanto, invece, alla decorrenza del diritto alla rideterminazionedelle somme dovute, in applicazione della diversa aliquotaprevista per le imprese artigiane, la Corte territoriale ha respintol’appello e confermato la pronuncia di primo grado,rideterminando complessivamente il quantum debeatur, aseguito di supplemento di perizia.Pertanto, con la pronuncia impugnata l’Istituto è Nsumtaertoo re gistro generale 20490/2021Numero sezionale 1784/2026condannato al pagamento della somma di euro 11.97N5um,8er9o d i ara ccolta generale 12499/2026titolo di interessi legali, computati su quanto già determinato Daat a pubblicazione 04/05/2026titolo di restituzione della contribuzione indebitamente versata,per il periodo dal 1992 al 1999, da calcolarsi dal giorno delpagamento indebito della contribuzione per ciascun mese.3.

Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S. con un unico motivodi ricorso.

La società indicata in epigrafe ha depositato memoria.4.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, l’I.N.P.S. si duole che la Corteleccese abbia riconosciuto la decorrenza degli interessi legalidalla scadenza delle singole rate, a far data dal 1992, e nondalla domanda amministrativa o, data la sua insussistenza, dalladata di deposito del ricorso giudiziario (18.12.1997).2.

Il motivo è fondato.3.

Come già ritenuto da questa Corte (cfr. Cass. n. 20373 del2007), ai sensi dell'art. 2033, secondo comma, c.c., in caso dipagamento non dovuto, chi lo ha eseguito ha diritto agliinteressi "dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era inmala fede, oppure, se era in buona fede, dal giorno delladomanda".4.

Nel caso di specie, il pagamento dei contributi all'I.N.P.S. èdivenuto indebito solo a seguito del dictum giudiziario.

Delresto, come ritenuto nell’arresto citato, «l'istituto stesso, che delresto è un ente pubblico, non poteva che essere in buona fedenel ricevere il pagamento.

Si applica perciò la regola secondo laquale gli interessi decorrono dal momento della domanda».5.

In questo caso, gli interessi decorrono dal giorno Nudmeerlola re gistro generale 20490/2021Numero sezionale 1784/2026domanda giudiziale, quindi dal 18.12.1997, data di introdNuumzeiroo ndi era ccolta generale 12499/2026del giudizio di accertamento, non risultando proposta unDaat a pubblicazione 04/05/2026precedente domanda amministrativa.6.

Invero, «non è applicabile la L. 11 agosto 1973, n. 533, art.7,che presuppone appunto la proposizione di una domandaamministrativa, e fa decorrere gli interessi, in questa ipotesi, apartire dal 121 giorno dalla presentazione della domanda stessasenza che l'Istituto assicuratore abbia provveduto.In mancanza di domanda amministrativa, ovviamente non èpossibile far decorrere gli interessi da essa, o da un'altra datache faccia riferimento ad essa» (Cass. n. 20373 del 2007 cit.).7.

Il ricorso perciò deve essere accolto.8.

La sentenza della Corte d'Appello di Lecce deve essere quindicassata in relazione al motivo accolto, nei termini sopra chiaritie questa Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti infatto, può decidere nel merito, ex art. 384 c.p.c., dichiarandoche gli interessi legali sono dovuti dalla domanda giudiziaria del18.12.1997.9.

Ferme le spese dei gradi di merito come liquidate, le spesedel giudizio di cassazione seguono la soccombenza, ai sensidell’art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, tenutoconto del valore della causa.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in partequa e, decidendo nel merito, dichiara che gli interessi legalirichiesti sono dovuti dalla domanda giudiziaria del 18.12.1997.resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle speseNumero registro generale 20490/2021forfettarie al 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed aglNi umero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 12499/2026accessori come per legge.

Data pubblicazione 04/05/2026La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., in persona del legale1784 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 846/2020 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 19/01/2021 R.G.N. 1814/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1784/20261.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di LeNcucmeer o hdi ara ccolta generale 12499/2026accolto parzialmente il gravame proposto dall’I.N.P.S. avversDoat a pubblicazione 04/05/2026la sentenza n. 2096/2015 del Tribunale di Lecce, che avevaaccolto il ricorso presentato dalla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la richiesta di condanna dell’Istitutoal pagamento della somma di euro 16.815,32 a titolo di mancatafiscalizzazione degli oneri sociali e della somma di euro11.224,40, quale differenza tra l’aliquota del commercio e quelladovuta per le imprese artigiane, per gli anni 1997-2007.2. In particolare, la Corte territoriale ha esaminato l'unicomotivo di gravame prospettato, attinente al punto dellasentenza di primo grado, che aveva riconosciuto, sulla basedella perizia espletata, interessi e rivalutazione sulle sommedovute in restituzione alla società, a titolo di fiscalizzazione deglioneri sociali e per la differenza di aliquota sugli stessi, oltre adaverne stabilito la decorrenza come richiesta in ricorso e non,come preteso dall'appellante, dalla data della formale richiestadi pagamento avvenuta il 29 aprile 2009, sussistendo per ilperiodo precedente la buona fede dell'Istituto.Relativamente al profilo relativo al cumulo di rivalutazione edinteressi moratori, il giudice d’appello ha accolto il gravame,escludendo la possibilità di sommare le due voci e riconoscendoquindi i soli interessi legali sui ratei maturati a decorreredall’anno 1992.Quanto, invece, alla decorrenza del diritto alla rideterminazionedelle somme dovute, in applicazione della diversa aliquotaprevista per le imprese artigiane, la Corte territoriale ha respintol’appello e confermato la pronuncia di primo grado,rideterminando complessivamente il quantum debeatur, aseguito di supplemento di perizia.Pertanto, con la pronuncia impugnata l’Istituto è Nsumtaertoo re gistro generale 20490/2021Numero sezionale 1784/2026condannato al pagamento della somma di euro 11.97N5um,8er9o d i ara ccolta generale 12499/2026titolo di interessi legali, computati su quanto già determinato Daat a pubblicazione 04/05/2026titolo di restituzione della contribuzione indebitamente versata,per il periodo dal 1992 al 1999, da calcolarsi dal giorno delpagamento indebito della contribuzione per ciascun mese.3. Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S. con un unico motivodi ricorso. La società indicata in epigrafe ha depositato memoria.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, l’I.N.P.S. si duole che la Corteleccese abbia riconosciuto la decorrenza degli interessi legalidalla scadenza delle singole rate, a far data dal 1992, e nondalla domanda amministrativa o, data la sua insussistenza, dalladata di deposito del ricorso giudiziario (18.12.1997).2. Il motivo è fondato.3. Come già ritenuto da questa Corte (cfr. Cass. n. 20373 del2007), ai sensi dell'art. 2033, secondo comma, c.c., in caso dipagamento non dovuto, chi lo ha eseguito ha diritto agliinteressi "dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era inmala fede, oppure, se era in buona fede, dal giorno delladomanda".4. Nel caso di specie, il pagamento dei contributi all'I.N.P.S. èdivenuto indebito solo a seguito del dictum giudiziario. Delresto, come ritenuto nell’arresto citato, «l'istituto stesso, che delresto è un ente pubblico, non poteva che essere in buona fedenel ricevere il pagamento. Si applica perciò la regola secondo laquale gli interessi decorrono dal momento della domanda».5. In questo caso, gli interessi decorrono dal giorno Nudmeerlola re gistro generale 20490/2021Numero sezionale 1784/2026domanda giudiziale, quindi dal 18.12.1997, data di introdNuumzeiroo ndi era ccolta generale 12499/2026del giudizio di accertamento, non risultando proposta unDaat a pubblicazione 04/05/2026precedente domanda amministrativa.6. Invero, «non è applicabile la L. 11 agosto 1973, n. 533, art.7,che presuppone appunto la proposizione di una domandaamministrativa, e fa decorrere gli interessi, in questa ipotesi, apartire dal 121 giorno dalla presentazione della domanda stessasenza che l'Istituto assicuratore abbia provveduto.In mancanza di domanda amministrativa, ovviamente non èpossibile far decorrere gli interessi da essa, o da un'altra datache faccia riferimento ad essa» (Cass. n. 20373 del 2007 cit.).7. Il ricorso perciò deve essere accolto.8. La sentenza della Corte d'Appello di Lecce deve essere quindicassata in relazione al motivo accolto, nei termini sopra chiaritie questa Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti infatto, può decidere nel merito, ex art. 384 c.p.c., dichiarandoche gli interessi legali sono dovuti dalla domanda giudiziaria del18.12.1997.9. Ferme le spese dei gradi di merito come liquidate, le spesedel giudizio di cassazione seguono la soccombenza, ai sensidell’art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, tenutoconto del valore della causa. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in partequa e, decidendo nel merito, dichiara che gli interessi legalirichiesti sono dovuti dalla domanda giudiziaria del 18.12.1997.resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle speseNumero registro generale 20490/2021forfettarie al 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed aglNi umero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 12499/2026accessori come per legge. Data pubblicazione 04/05/2026La Presidente
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