CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 dicembre 2019
Cassazione n. 18034/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17603/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l ‘AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di RAVENNA R.G. n. 1549/2019 depositata il 18/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso l’ordinanza del Tribunale di Ravenna RG 1549 /2019 depositata il 18 dicembre 2019. L’intimato Ministero della Giustizia resiste con controricorso. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. La ricorrente ha depositato memoria. 3. Con l’ordinanza del 18 dicembre 2019 il Tribunale di Ravenna ha rigettato l’opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento reso dallo stesso Tribunale in data 5 aprile 2019, che aveva respinto l’istanza di liquidazione dei compensi avanzata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di scioglimento del matrimonio dall’Ordine degli avvocati di Ravenna. Nel rigettare l’istanza di liquidazione, il Tribunale aveva ravvisato “l’impossibilità di verificare la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio tenuto conto che l’istante non ha prodotto alcuna documentazione richiesta ancorché più volte sollecitata”. Il giudice dell’opposizione ha poi affermato che il rigetto dell’istanza di liquidazione implicava “la presupposta revoca dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio” di [OSCURATO:PERSONA]; che “le condizioni patrimoniali per l’ammissione al beneficio de qua oltre a sussistere in sede di ammissione anticipata da parte del Consiglio dell’Ordine devono permanere anche in fase di conferma dell’ammissione e di liquidazione delle spese da parte del Magistrato”; che “la prova della sussistenza e della permanenza di tali condizioni spetta alla parte richiedente la liquidazione”; che “il ricorso agli accertamenti da parte della Guardia di Finanza” costituisce “ attività discrezionale da parte del Magistrato da utilizzarsi quale ultima ratio in situazioni patrimoniali complesse o apparentemente occultate”; che “la mancata produzione della documentazione richiesta, tra l’altro più volte, dal Magistrato al fine di comprovare la permanenza di tali condizioni non veniva prodotta dall’istante che solo in questa sede vi ha tardivamente provveduto”; che sussisteva, pertanto, “la mancata prova della permanenza delle condizioni di ammissione al beneficio de qua equivale sostanzialmente ad insussistenza delle stesse”. 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la “erronea o falsa applicazione” degli artt. 76 e 136 d.P.R. n. 115 del 2002. La censura assume che non costituisce ipotesi legale di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la mancata prova della sussistenza dei requisiti reddituali, in quanto la documentazione è stata depositata asseritamente in ritardo. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la “erronea o falsa applicazione” dell’art. 83, comma 3-bis d.P.R. n. 115 del 2002. Si assume che una richiesta generalizzata di documentazione istruttoria appare contraria alla citata norma e che la sua inottemperanza non può comunque avere alcuna conseguenza preclusiva per la parte ammessa al patrocinio. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la “erronea o falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il giudice dell’opposizione non avrebbe considerato né la dichiarazione dei redditi presentata nel 2018 e relativa all'anno 2017, prodotta con l'opposizione, né la dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 e relativa all'anno 2018, depositata in data 28 novembre 2019, che indicavano entrambi reddito zero a fini IRPEF, e la seconda un reddito d'impresa negativo di -€ 8.510,00. Il quarto motivo del ricorso deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo, costituito dalla documentazione recante prova del reddito del 2018 (dichiarazione dei redditi depositata nel novembre del 2019). Sono superabili le eccezioni di inammissibilità dei motivi di ricorso sollevate dal controricorrente, in quanto gli stessi espongono chiaramente le ragioni per le quali le rispettive censure sono state formulate con riferimento alle ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c. Va ulteriormente premesso che la legittimazione all’impugnazione del decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta alla parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, e non al difensore, il quale è invece legittimato unicamente ad impugnare il provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale dell’istanza di liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante (ex multis, Cass. n. 21997 del 2018). 6. I quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono manifestamente fondati. L’art. 127 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che l’ufficio finanziario competente, cui sia stato trasmesso il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato (comma 1), procede alla verifica dell’esattezza delle dichiarazioni e delle allegazioni circa l'ammontare del reddito attestato dall'interessato (comma 2), potendo lo stesso ufficio richiedere la revoca dell’ammissione se risulti che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere (comma 3), e dovendosi verificare la effettività e la permanenza delle condizioni previste per il patrocinio in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza (comma 4). L’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone poi che “[s]e nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione”, ed egualmente procede alla revoca dell'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato, mentre in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva. Questo quadro normativo porta a ritenere che il difensore che chiede la liquidazione dei compensi in relazione all'attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato possa essere chiamato a documentare la sussistenza, anche con riferimento alla diversa annualità in cui interviene la richiesta, dei requisiti reddituali del cliente per godere del beneficio (arg. da Cass. n. 36347 del 2021). Tuttavia, allorché, come nel caso in esame, l’istanza di liquidazione sia stata rigettata per la mancata verifica all’attualità, delle condizioni reddituali, il giudice, adito con opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, deve attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano tale procedimento in relazione alla determinazione non solo del "quantum", ma anche dell'"an", e non può perciò ritenere tardiva la produzione di atti e documenti o preclusa l’allegazione delle informazioni necessarie ai fini della decisione da parte dell’interessato, confermando la revoca dell’ammissione, come avvenuto nella specie, per difetto di prova della permanente sussistenza dei presupposti (cfr. Cass. n. 23133 del 2021; n. 2206 del 2020). Non costituiscono «precedenti» nel senso indicato nelle difese del controricorrente le richiamate pronunce che ammettono che il giudice possa procedere alla verifica delle condizioni di reddito anche avvalendosi di presunzioni o comunque sulla base della documentazione in atti, e ciò per mancanza di eadem ratio rispetto alla ragione giustificatrice di tali pronunce, desumibile dal nesso fra caso giudicato e norme applicate, in quanto, nella specie, la revoca dell’ammissione è stata disposta per asserita mancanza di documenti atti a comprovare la persistenza di tali condizioni. Il ricorso deve dunque essere accolto e l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Ravenna in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi agli enunciati principii e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tri