CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 35695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO 01) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato il decreto del Tribunale di Crotone di Maggio 2020, col quale è stata rigettata l'istanza di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - applicato nel Febbraio 2018 e confermato a Settembre 2018 - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per pericolosità qualificata, essendo indiziato di appartenere all'associazione mafiosa facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Avverso il decreto ha presentato ricorso la difesa del proposto, articolando due motivi. 1. Col primo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'ad 14/2ter Dlgvo 159/2011 in riferimento all'art 3 Costituzione, nella parte in cui non prevede anche per i soggetti sottoposti a misura cautelare la previa verifica della pericolosità sociale dopo la cessazione dello stato di custodia cautelare, se esso si è protratto per un apprezzabile lasso di tempo. La difesa ha insistito nel proporre la questione di legittimità costituzionale già disattesa dalla Corte territoriale rappresentando la disparità di trattamento e, quindi, la violazione dell'art 3 Cost. contenuta nell'art 14 Dlgvo 159/2011. A parere del ricorrente, infatti, mentre per il soggetto sottoposto a detenzione in espiazione pena la norma prevede una persistenza di pericolosità sociale per il tempo di due anni, per il soggetto sottoposto a misura cautelare custodiale in carcere si prevede una presunzione di pericolosità sociale sine die ; infatti in questa ultima ipotesi la misura di prevenzione è applicata automaticamente nel momento in cui cessa la misura custodiale, qualunque ne sia stata la durata. Nel caso in esame la difesa rappresenta che il proposto ha subito quasi quattro anni di custodia cautelare da Gennaio 2016 fino a Dicembre dello stesso anno in carcere mentre da quell'epoca fino a Novembre 2019 agli arresti domiciliari. 1.1.Per quanto riguarda la misura di prevenzione, la difesa rappresenta che la proposta della Procura competente è datata Novembre 2016, per cui la pericolosità sociale necessariamente doveva essere rivalutata, essendo trascorsi più di tre anni fino al 21 Gennaio 2020. 2.Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art 125 cpp per assenza di motivazione e violazione dell'art 4 dlgvo 159/2011, riguardo al requisito dell'attualità della pericolosità. La difesa premette che la sentenza di appello che, nel giudizio di cognizione aveva assolto l'imputato dal delitto ex art 416 bis cp , a seguito di ricorso in cassazione del PM, era stata annullata ed in fase di rinvio la Corte di appello di Catanzaro aveva condannato Scarpino. Tuttavia ribadisce la censura circa la mancanza di giustificazioni riguardanti la pericolosità sociale del proposto in quanto nel provvedimento ora impugnato i Giudici si erano limitati a ripetere gli stessi argomenti posti a fondamento del decreto emesso dal Tribunale. Si tratterebbe dei reati contestati nel 2013 e di elementi - indicati nell'atto di ricorso alle pagine 7 ed 8 - risalenti ad anni precedenti (2005,2006,2007, 2012) il più recente dei quali, relativo al controllo con soggetto controindicato, relativo al 2015.2.1 Nell'atto di appello l'attuale ricorrente aveva evidenziato che le stesse note della Questura e dei carabinieri avrebbero confermato l'assenza di attuale pericolosità, riferendosi agli antichi dati investigativi già innanzi indicati e su queste specifiche censure sarebbe assente ogni risposta. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo per le ragioni di seguito esposte. 1.La questione di legittimità costituzionale dell'art 14/2ter Dlgvo 159/2011 in riferimento all'art 3 Costituzione, nella parte in cui non prevede anche per i soggetti sottoposti a misura cautelare la previa verifica della pericolosità sociale dopo la cessazione dello stato di custodia cautelare, se esso si è protratto per un apprezzabile lasso di tempo - sollevata col primo motivo - appare manifestamente infondata, oltre che irrilevante ai fini della presente decisione. Alcuna disparità di trattamento, infatti, può sorgere dalla suindicata disposizione, a tenore della quale, per quanto ora di interesse : L'esecuzione della sorveglianza speciale è sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio ...la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato ... Se persiste la pericolosità sociale il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione... Se, invece, la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione. 1.1 E' noto che la disposizione della cui legittimità costituzionale la difesa dubita ha ripreso i principi statuiti dalla Corte costituzionale con la sentenza 291 del 2013, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [ora art 15 d.lgs. 159 del 2011], nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Nella suindicata pronunzia il Giudice delle leggi ha osservato che il decorso di un rilevante lasso di tempo tra la applicazione della misura e la sua esecuzione, sospesa per l'espiazione di una pena, incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile. Infatti, considerata la funzione rieducativa assegnata dalla nostra Costituzione alla pena, se è vero che non può darsi per scontato a priori l'esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione - sia pure solo iuris tantum - di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione. In sintesi: se presunzione vi deve essere, dopo l'espiazione di una pena, essa deve essere intesa come avvenuta risocializzazione del condannato, dal che la necessità di una rinnovata valutazione della sua pericolosità sociale nella prospettiva della esecuzione della misura di sicurezza. 1.2 Il principio è stato ripreso da SU Sentenza n. 111 del 30/11/2017 Cc. (dep. 04/01/2018 ),Gattuso, Rv. 271512, nella quale si è osservato come nella pronuncia della Consulta si è imposta la considerazione della detenzione intercorsa medio tempore, come elemento di fatto di possibile modifica dello status quo ante, precisandosi che tale accadimento non può essere considerato indifferente rispetto alle possibili modifiche delle scelte di fondo dell'interessato, proprio in ragione del principio rieducativo sotteso alla potestà statuale di applicazione ed esecuzione della pena....; ciò anche nell'ipotesi di pericolosità derivante dall'appartenenza a strutture associative, riguardo alla quale occorre una valutazione in concreto della persistenza della pericolosità, pur nell'ipotesi di vincolo associativo accertato in precedenza. 1.3. Le argomentazioni adoperate dalla Consulta e dalle Sezioni Unite di questa Corte - innanzi riportate in estrema sintesi ai fini qui di interesse - danno conto della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale nei termini proposti dal ricorrente. In esse, infatti, si è sottolineato il valore del principio della funzione rieducativa della pena ex art 27/3 Cost. , con il quale la previgente normativa appariva in contrasto, implicitamente negandolo in radice, donde la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ad 15 divo 159/2011, nel senso già innanzi indicato. 1.4 La nuova legge 17 ottobre 2017 n. 161, che ha integrato il testo del Digvo 152/2011 - cosiddetto codice antimafia - si è ispirata alla pronunzia della Consulta e, con l'art. 4, ha introdotto nel corpo dell'art. 14 del d.lgs. 159 del 2011, i commi 2-bis e 2-ter, disposizione con la quale si è previsto un rinnovato giudizio sulla pericolosità sociale dell'interessato, al fine di accertarne la persistenza o la cessazione, in caso di detenzione per espiazione pena di consistente durata, concetto, quest'ultimo, reso positivo e delimitato nel periodo di due anni ai sensi dell' art 14 / 2 ter Divo 159/2011. 1.5 Risulta chiaro che il ragionamento che ha condotto alla pronunzia di incostituzionalità, ripreso dalla sentenza c.d. Gattuso di questa Corte regolatrice, non trova alcun collegamento nella disciplina della custodia cautelare, la quale - di regola - è applicata in presenza della pericolosità sociale del soggetto che vi è sottoposto, situazione opposta a quella connessa alla espiazione di pena e valorizzata nelle ora citate pronunce della Corte Cost.le e delle Sezioni Unite. 2.Per quanto riguarda il caso oggetto del presente giudizio, deve ricordarsi che l'art 14 citato, al comma 2-bis - del quale il ricorrente si disinteressa - prevede che l'esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. Ma in tale caso, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere - a conferma della ovvia diversità delle situazioni contemplate nel comma 2 bis e nel comma 2 ter - dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. In proposito questa Corte ha esplicitamente chiarito che in materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente di per sè, rispetto all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale. Alcuna ingiustificata disparità di trattamento, può aver origine, quindi, dalla disposizione sospettata di incostituzionalità dalla difesa, per la semplice ma dirimente ragione che le situazioni che si vorrebbe equiparare sono del tutto diverse, se non addirittura opposte. D'altra parte occorre pur osservare che la norma in questione non appare di necessaria applicazione per la decisione del ricorso, atteso che in astratto la disposizione in rilievo è quella, già citata, di cui all'alt 14/ 2bis Dvo 159/2011, riguardo alla quale nulla deduce la difesa, sicchè la questione di costituzionalità è, altresì, irrilevante. 3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. Il ricorrente critica il provvedimento impugnato sotto il duplice profilo della violazione di legge in relazione all'ad 4 Divo 159/2011 quanto al mancato o errato giudizio di attualità della pericolosità del proposto e della motivazione apparente o omessa quanto alle doglianze avanzate nel giudizio di appello. 3.1. Al fine di inquadrare correttamente le censure difensive occorre dar conto che - come si ricava dal decreto ora al vaglio e dall'atto di ricorso - il decreto applicativo della misura è stato emesso nel Febbraio 2018 e confermato in appello a Settembre dello stesso anno mentre il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca risale al 21 Maggio 2020 e quello confermativo, oggetto di attuale impugnazione, ad Aprile 2021. Nell'atto di ricorso la difesa ha, altresì, sottolineato che la proposta di misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza è stata avanzata nel corso del 2016. 3.2. Quanto al primo profilo di critica (errata applicazione di legge riguardo al requisito dell'attualità della pericolosità sociale) va ricordata la lezione esegetica offerta dalle SU di questa Corte nella già citata pronunzia Gattuso, secondo la quale ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso - come nel caso del proposto - è necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità. In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. (Sez. U, Sentenza n. 111 del 30/11/2017 Cc. (dep. 04/01/2018 ) Rv. 271511. In senso conforme ex multis : Sez. 6, Sentenza n. 20577 del 07/07/2020 Cc. (dep. 09/07/2020) Rv. 279306. Con specifico riguardo ai provvedimenti resi in grado di appello, si è precisato che la valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto deve essere riferita al giudizio di primo grado, ma la motivazione deve tenere conto dell'eventuale anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio e della datazione risalente dei fatti posti a fondamento dello stesso giudizio di pericolosità, anche in ipotesi di pericolosità qualificata. In motivazione questa stessa Sezione ha inquadrato come vizio di assenza assoluta di motivazione il completo silenzio serbato dal giudice d'appello sulle condotte tenute medio tempore dal proposto e sui periodi di detenzione, eventualmente sofferti dallo stesso per effetto dei provvedimenti giudiziari richiamati a sostegno della sua pericolosità). (Sez. 5, Sentenza n. 28343 del 12/04/2019 Cc. (dep. 28/06/2019 ) Rv. 276135. Massime precedenti Conformi: N. 55052 del 2017 Rv. 272399. 3.3. Applicando i suindicati principi - ai quali il Collegio intende dar seguito - alla fattispecie in esame va, in primis, osservato che,/ nelle pur ampie argomentazioni confezionate dalla Corte territoriale a sostegno della propria decisione fquasi mai compaiono dati relativi all'epoca dei fatti cui ci si è riferiti per giustificare la conferma del rigetto dell'istanza di revoca. Infatti, alle pagine quattro e cinque del provvedimento, si osserva che dalla sentenza di assoluzione emessa nel merito dalla Corte di appello - poi ribaltata a seguito di annullamento con rinvio in sede di legittimità - emergevano elementi idonei a ritenere l'inserimento del proposto nel contesto associativo. In tale prospettiva si è sottolineato il significato delle condotte di accompagnamento di imprenditori danneggiati da estorsioni dal capo [OSCURATO:PERSONA]; di partecipazione a riunioni di quest'ultimo con i propri sodali per discutere delle comuni strategie; del ruolo di intermediario svolto dal proposto per conto di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di iniziative imprenditoriali caratterizzate da notevoli investimenti finanziari. Le condotte citate, tuttavia, non risultano inserite in un chiaro contesto temporale, si da rendere impossibile la verifica della correttezza del ritenuto collegamento col giudizio di attualità della pericolosità sociale. Inoltre, a conferma del proprio decisum, la Corte ha rilevato la mancata allegazione di circostanze specifiche, dalle quali poter desumere la decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla base del quale si era pervenuti al precedente epilogo ed, in base alle suindicate ragioni, ha confermato l'attualità della pericolosità sociale. 4. Va osservato, allora, che i Giudici di appello hanno tratto i motivi del proprio argomentato convincimento esclusivamente dalla appartenenza di Scarpino all'associazione di stampo mafioso - invero mai contestata dalla difesa - ed hanno applicato la presunzione semplice relativa alla accertata stabilità del vincolo associativo, avendo peraltro - in elusione delle regole interpretative dettate da questa Corte - omesso di verificarne la validità al lume di eventuali specifici elementi di fatto, che dovevano essere tratti dal caso concreto, invece non presenti nell'impianto motivazionale in esame. In definitiva nel decreto oggetto di impugnazione si è erroneamente posta l'appartenenza del proposto all'associazione mafiosa come unico fondamento della ritenuta attualità della pericolosità. 4.1 Quanto alla mancata allegazione da parte della difesa di circostanze specifiche, dalle quali poter desumere la decisiva incrinatura del corredo fattuale, sulla base del quale si era rigettata l'istanza di revoca, occorre pur osservare che la pronunzia di questa Corte, citata solo per una riga nel provvedimento impugnato ( pagina 5) letta nella sua interezza, sostiene un principio esattamente opposto a quello applicato. Infatti, nella predetta sentenza si è annullato con rinvio il decreto della Corte di appello di rigetto della richiesta di revoca, fondato sui precedenti penali del sottoposto e sulla circostanza che lo stesso non aveva allegato alcun elemento nuovo idoneo a determinare una modifica dell'originario giudizio di pericolosità sociale; si è, infatti, condivisibilmente osservato che il tenore letterale dell'art. 11, D.Lgs. n. 159 del 2011 non prevede tra i presupposti legittimanti la revoca la presenza di elementi di novità processuale. Con la medesima sentenza si è affermato il principio che ai fini della revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione è tenuto a compiere una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolosità sociale del sottoposto, che, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, tenga conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito, ed alle ulteriori emergenze processuali. (Sez. 1, Sentenza n. 19657 del 24/01/2017 Cc. (dep. 26/04/2017 ) Rv. 269947. 4.2 Pure fondata risulta la censura di motivazione apparente/mancante, poiché nell'atto di ricorso sono rammentati gli elementi di fatto rappresentati al Giudice di appello, dei quali si è sottolineata la lontananza nel tempo rispetto al decreto impositivo, emesso nel 2018, risalendo i dati valorizzati al fine della misura di prevenzione ad un'epoca posta tra il 2005 ed il 2013; sulla base della lontananza nel tempo di tali elementi di fatto si era incentrata la richiesta di revoca per mancanza di attuale pericolosità sociale ed in proposito occorre riscontrare che col decreto impugnato non si è fornita alcuna risposta. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro che, libera nelle proprie valutazioni sul merito, ne dovrà tenere conto nell'emanando nuo