CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45475/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ) [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sua condanna, all'esito dell'abbreviato, alla pena di anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, oltre alla interdizione dai pubblici uffici per anni 5, per i reati di cui agli artt. 81, 99, 624, 625 n. 2 e 7, 337, 635 cod.pen. e 4, comma 2, I. n. 110 del 1975, in data 13 aprile 2020, lamentando: 1) la violazione di legge in ordine al reato di furto, la cui condanna è stata fondata su un equivoco insorto, non coincidendo quanto sostenuto dagli agenti ed il luogo in cui si svolsero i fatti; 2) la violazione dell'art. 56 cod.pen., atteso che l'intera sequenza della condotta del ricorrente è stata monitorata dalle forze dell'ordine, sicché non può dirsi realizzato alcun impossessamento; 3) l'inosservanza dell'art. 635 cod.pen., mancando l'intenzione di distruggere la vettura degli operanti; 4) la erronea applicazione dell'art. 337 cod.pen., essendo la condotta posta in essere giustificata dalla forte agitazione; 5) la violazione dell'art. 99 cod.pen., mancando una effettiva motivazione sui presupposti applicativi della recidiva; 6) il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 62-bis cod.pen. in ordine al diniego delle attenuanti generiche, giustificato con una mera formula di stile, relativa alla gravità dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, atteso che tende a riproporre le tesi difensive già respinte dal giudice dell'impugnazione con adeguata motivazione, rispetto alla quale non vi è alcuna critica diretta o alcun confronto. Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 2.In particolare, in ordine al primo motivo, avente ad oggetto il reato di furto, nella sentenza si legge che "i militari della Questura di Catanzaro ... hanno notato l'imputato, riconosciuto personalmente dagli operanti, mentre era intento ad impossessarsi dello stereo dell'autovettura... Pirroncello è stato bloccato dopo pochissimi istanti da una seconda volante ...cercava di disfarsi dello stereo, gettandolo tra le sterpaglie", sicché "assolutamente pretestuosa è l'asserzione difensiva secondo cui non ci sarebbe corrispondenza tra quanto sostenuto dagli agenti e lo stato dei luoghi in cui si svolsero i fatti". In ordine al secondo motivo, avente ad oggetto l'esclusione del tentativo e la configurabilità del furto consumato, la decisione è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ouerghi, Rv. 267266 - 01). In ordine al terzo motivo ed al quarto motivo, aventi ad oggetto i reati di danneggiamento e resistenza, la Corte territoriale ha valorizzato l'assenza di documentazione a dimostrazione dell'asserita claustrofobia e la condotta complessiva, da leggersi alla luce delle minacce rivolte agli operanti. In ordine alla recidiva, risulta adeguatamente giustificata, con riferimento al tipo ed al tempo dei precedenti ed alla modalità e gravità del fatto, la motivazione con cui si sono ritenuti i nuovi illeciti espressione di maggiore pericolosità del reo. In ordine al diniego delle attenuanti generiche, è sufficienté ricordare che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali l'esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud., Pettinelli, Rv. 271269). 4.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021. Il