CassazionedecretoSezione LDecisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 41270/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4300-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.G.I. 2021 [OSCURATO:PERSONA] 2874 [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ì VECCHIO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7694/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2015 R.G.N. 8528/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 4.2.2015, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) avverso il decreto ingiuntivo con cui, su istanza dell'INPGI, le era stato intimato il pagamento di somme per contributi omessi in danno di n. 4 giornalisti assunti come collaboratori autonomi e ritenuti invece prestatori di lavoro subordinato; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che l'INPGI ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, nelle more dell'adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato memoria contenente atto di rinuncia al ricorso per cassazione, cui ha fatto seguito accettazione della rinuncia proveniente dalla parte controricorrente; che, dato atto di quanto sopra, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 391, comma 4°, c.p.c.; che, in considerazione dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esrrp.-re. [OSCURATO:PERSONA](' Deposita-t° in Canceller