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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 06194/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 10795-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 1560/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2023 - tenutasi in modalità da remoto prev io decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 201/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Piacenza; con la suddetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] s.s. avverso l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali applicate all'atto di compravendita del 21.07.2006, avente ad oggetto fondi agricoli, recuperando le imposte ordinarie non pagate, rilevando la violazione della L. n. 604/1954 sul presupposto che la stipula di contratti di compartecipazione agraria nel quinquennio aveva determinato la conseguenza che la contribuente avesse di fatto cessato la coltivazione diretta del fondo; la contribuente resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. la società controricorrente ha depositato, in data 17.1.2023, un'istanza con la quale ha manifestato la volontà di presentare domanda di definizione della controversia avvalendosi di quanto previsto dall’art. 1, comma 190, legge n. 197/2022 ed ha chiesto la sospensione del giudizio;

1.2. l'art. 1, comma 190, L. n. 197/2022 prevede che «le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia»; il comma 194 prevede che «la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023», ed il successivo comma 197 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; il comma 198 prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate»;

1.3. con riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle entrate risulta essere stata totalmente soccombente in primo e secondo grado;

1.4. è necessario, quindi, disporre il rinvio a nuovo ruolo, dovendosi attendere la scadenza del termine di cui al comma 197, cit.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 10795-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 1560/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2023 - tenutasi in modalità da remoto prev io decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 201/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Piacenza; con la suddetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] s.s. avverso l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali applicate all'atto di compravendita del 21.07.2006, avente ad oggetto fondi agricoli, recuperando le imposte ordinarie non pagate, rilevando la violazione della L. n. 604/1954 sul presupposto che la stipula di contratti di compartecipazione agraria nel quinquennio aveva determinato la conseguenza che la contribuente avesse di fatto cessato la coltivazione diretta del fondo; la contribuente resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. la società controricorrente ha depositato, in data 17.1.2023, un'istanza con la quale ha manifestato la volontà di presentare domanda di definizione della controversia avvalendosi di quanto previsto dall’art. 1, comma 190, legge n. 197/2022 ed ha chiesto la sospensione del giudizio; 1.2. l'art. 1, comma 190, L. n. 197/2022 prevede che «le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia»; il comma 194 prevede che «la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023», ed il successivo comma 197 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; il comma 198 prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate»; 1.3. con riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle entrate risulta essere stata totalmente soccombente in primo e secondo grado; 1.4. è necessario, quindi, disporre il rinvio a nuovo ruolo, dovendosi attendere la scadenza del termine di cui al comma 197, cit. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità
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