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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19291/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per i delitti di furto tentato e pluriaggravato e di simulazione di reato.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva per non avere la Corte d'appello provveduto alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'escussione del teste [OSCURATO:PERSONA] - le cui dichiarazioni sarebbero state decisive per l'esito del giudizio - è manifestamente infondato in quanto, come lo stesso ricorso ammette, la stessa difesa risulta aver rinunciato nel giudizio di primo grado all'audizione del testimone.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di furto tentato nonché alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 367 c.p., è indeducibile in questa sede in quanto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ritenendo altresì di dover disattendere la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa in quanto inverosimile e del tutto congetturale.

Ed in tal senso va ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (ex multis Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Considerato che il terzo motivo di ricorso, il quale deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità del reato di furto tentato per mancanza di querela, è manifestamente infondato, essendo il delitto in oggetto procedibile d'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 624 ultimo comma c.p., in quanto è stata contestata e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 625 co. 7 bis c.p.

Considerato che il quarto motivo di ricorso, il quale contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), circostanza certo ravvisabile nel caso in esame in cui, specie a fronte dell'irrogazione di una pena pressoché prossima al minimo edittale, la Corte territoriale ha coerentemente dato atto dell'insussistenza di elementi positivi tali da permetterle di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle riconosciute aggravanti .

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per i delitti di furto tentato e pluriaggravato e di simulazione di reato. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva per non avere la Corte d'appello provveduto alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'escussione del teste [OSCURATO:PERSONA] - le cui dichiarazioni sarebbero state decisive per l'esito del giudizio - è manifestamente infondato in quanto, come lo stesso ricorso ammette, la stessa difesa risulta aver rinunciato nel giudizio di primo grado all'audizione del testimone. Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di furto tentato nonché alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 367 c.p., è indeducibile in questa sede in quanto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ritenendo altresì di dover disattendere la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa in quanto inverosimile e del tutto congetturale. Ed in tal senso va ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (ex multis Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Considerato che il terzo motivo di ricorso, il quale deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità del reato di furto tentato per mancanza di querela, è manifestamente infondato, essendo il delitto in oggetto procedibile d'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 624 ultimo comma c.p., in quanto è stata contestata e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 625 co. 7 bis c.p. Considerato che il quarto motivo di ricorso, il quale contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), circostanza certo ravvisabile nel caso in esame in cui, specie a fronte dell'irrogazione di una pena pressoché prossima al minimo edittale, la Corte territoriale ha coerentemente dato atto dell'insussistenza di elementi positivi tali da permetterle di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle riconosciute aggravanti . Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cass
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