Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 753/2007
ECLI:EU:T:2007:83
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62004TO0418_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della disposizione limitante al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome «Tocai friulano» che compare, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell’allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11)
[OSCURATO:PERSONA]
1) Il ricorso è irricevibile.
2) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione.
3) La Repubblica di Ungheria sopporterà le proprie spese.