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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 753/2007

ECLI:EU:T:2007:83
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62004TO0418_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della disposizione limitante al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome «Tocai friulano» che compare, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell’allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11)

[OSCURATO:PERSONA]

1) Il ricorso è irricevibile. 2) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione. 3) La Repubblica di Ungheria sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62004TO0418_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della disposizione limitante al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome «Tocai friulano» che compare, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell’allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11) [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorso è irricevibile. 2) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione. 3) La Repubblica di Ungheria sopporterà le proprie spese.