Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2025

Cassazione n. 31180/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 13149/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 26 giugno 2025; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso (ribadito nella citata memoria), consistente nel vizio di motivazione in ordine alla lesione del diritto di difesa in relazione alla mancata corrispondenza tra il capo d'imputazione e il fatto oggetto di condanna, risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare p. 3 là dove si dà atto dell'assenza di modifiche, in concreto rilevanti e tali da costituire una menomazione del diritto di difesa); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 13149/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 26 giugno 2025; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso (ribadito nella citata memoria), consistente nel vizio di motivazione in ordine alla lesione del diritto di difesa in relazione alla mancata corrispondenza tra il capo d'imputazione e il fatto oggetto di condanna, risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare p. 3 là dove si dà atto dell'assenza di modifiche, in concreto rilevanti e tali da costituire una menomazione del diritto di difesa); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11