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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23366/2023

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e S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura alle liti in calce all’atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il 4.

2. 2019 dall’[OSCURATO:PERSONA] ssimo [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo pec del difensore.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA].

Intimato avverso la sentenza n.1833/2017 del la Corte di appello di Ancona , depositata il 12.

12. 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.

7. 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo di ricorso e che secondo motivo sia dichiarato inammissibile , con assorbimento degli altri.

R.G.

N. 18818/2018.Udite le difese svolte dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente.

Fatti di causa Con sentenza n. 1833del 12.

12. 2017 la Corte di appello di Ancona confermò la decisione di primo grado nelle parti in cui, accogliendo le domande formulate da [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita di un immobile stipulato in data 24.

9. 2008 tra l’esponente e [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento di quest’ultima, con sua condanna alla restituzione della caparra ricevuta, e rigettato la domanda riconvenzionale dalla stessa avanzata per la risoluzione del contratto per inadempimento del Caprari; riformò invece la decisione appellata limitatamente alla condanna della Berizoschi al risarcimento del danno, di cui ridusse l’ammontare.

La Corte motivò le conclusioni accolte affermando che la mancata stipulazione del contratto definitivo era imputabile alla promittente venditrice Berizoschi, che non aveva dato alcun riscontro alla raccomandata della controparte ricevuta il 13.

2. 2009, che fissava la nuova data del rogito il giorno 24 successivo.

Precisòche tale inadempimento non poteva ritenersi superato dalla successiva diffida ad adempiere inviata dalla Berizoschi al Caprari il 15.

4. 2009, che indicava la data della stipulazione al 28.

4. 2009, considerato che quest’ultimo aveva già promosso il giudizio per l’adempimento ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. con citazione notificata il 24.

2. 2009 e che detta parte non poteva considerarsi inadempiente per non avere dato seguito alla suddetta diffida, venendo in essa indicato un notaio diverso da quello da lui designato e dovendo reputarsi persistente il suo interesse di vedersi adeguatamente garantito in considerazione delle vicende pregresse.

Dichiarò, infine , che la domanda di risoluzione del contratto proposta dal Caprari nel corso del giudizio di primo grado in sostituzione della domanda di adempimento era pienamente ammissibile, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ., non potendo qualificarsi come domanda nuova.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 12.

6. 2018 , ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi acinque motivi.

R.G.

N. 18818/2018.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

Sia il Procuratore Generale che la parte ricorrente hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione Il primo motivo delricorso, denunzia ndo violazione e falsa applicazione de ll’art.112cod. proc. civ., lamenta che la Corte di appello non si sia pronunciata sulla richiesta avanzata dalla convenuta fin dall’atto introduttivo e reiterata con l’atto di appello di cancellazione della trascrizione della domanda proposta dall’attore di adempimento del contratto preliminare ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., richiesta manifestamente fondata in ragione del fatto che tale domanda era stata abbandonata dal Caprari nel corso del giudizio, avendo questi chiesto in via principale la risoluzione del contratto per inadempimento.

Il motivo è fondato.

Dalla stessa lettura della sentenza impugnata emerge che la odierna ricorrente, nel proprio atto di appello, aveva chiesto la cancellazione della trascrizione della domanda formulata dall’altra parte diretta ad ottenere sentenza di adempimento del contratto preliminare ex art. 2932 cod., domanda che la stessa Corte ha poi dato atto essere stata abbandonata, avendo il Caprari insistito nelle sue conclusioni per la risoluzione del contratto.

E’ evidente pertanto ilvizio di omessa pronuncia, per non avere il giudice di appello provveduto sulla domanda di cancellazione.

Il secondomotivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1175, 1176, 1375 e 1455 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto la Berizoschi inadempiente all’obbligo assunto in preliminare di stipulare il contratto definitivo, con conseguente adozione della pronuncia di risoluzionein suo danno.

Il relativo accertamento, sostiene la ricorrente, è però inficiato dall’evidente errore di avere omesso qualsiasi valutazione unitaria e comparativa del comportamento delle parti, anche successivo alla introduzione del giudizio, e della sua conformità ai principi di correttezza e buona fede contrattuale, che rappresenta un’indagine ineludibile ai fini della imputabilità dell’inadempimento.

In particolare,si assume che la Corte di appello ha errato laddove ha fondato la sua valutazione esclusivamente sulla circostanza che la raccomandata inviata dal Caprari in data 26.

1. 2009 che fissava R.G.

N. 18818/2018.l’appuntamento dinanzi al notaio per il rogito al giorno 24 successivo non aveva ricevuto riscontro da parte della promittente venditrice, senza considerare che il notaio indicatoin essa era diverso da quello presso cui era stato sti pulato il preliminare, e soprattutto che la Berizoschi aveva a sua volta invitato l’altra parte a stipulare il contratto definitivo in data 28.

4. 2009 senza ricevere risposta e poi aveva manifestato nuovamente la volontà di stipulare alle udienze del

17.6. 2009 e del 10.

3. 2010.

Lo stesso fatto che l’atto di citazione da parte del Caprari fosse stato predisposto il 24.

2. 2009 e quindi notificato il giorno successivo avrebbe dovuto altresì essere considerato un indice rivelatore della scorrettezza e contraddittorietà del comportamento tenuto dalla controparte.

Il motivo è fondato.

La Corte di appello ha ritenuto che la mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita fosse imputabile al comportamento della Berizoschi, promittente venditrice, per non avere detta parte dato riscontro, senza giustificazioni, alla comunicazione ricevuta il 13.

2. 2009, che la invitava all’appuntamento per la stipula del rogito alla data del 24.

2. 2009, reputando non decisiva la circostanza che, successivamente , la medesima parte avesse inviato un atto di diffida astipulare il rogito per la data del 28.

4. 2009, e ciò per leragioni che, due mesi prima di tale diffida, il Caprari aveva notificato la citazione in giudizio, che la diffida indicava un notaio diverso da quello designato dall’acquirente e per “ il persistente interesse del promittente acquirente di vedersi adeguatamente garantito in considerazione delle vicende pregresse“.

Ha quindi considerato,ma non ritenuto rilevanti, le proposte transattive della convenuta, “ avanzate alle udienze del 17.

6. 2009 e 10.

3. 2010, posto che alla prima di tali udienze le parti non si accordarono per la rifusione delle spese sostenute dal Caprari e che alla seconda udienza la proposta di un deposito fiduciario di 5000 euro per le spese venne rifiutato dalla stessa Berizoschi“.

La motivazione adottata dalla Corte distrettuale appare erronea ed intrinsecamente contraddittoria.

Nella specie l’errore va ravvisato nel non avere il giudicante proceduto ad una effettiva valutazione unitaria e comparativa del comportamento dei contraenti, R.G.

N. 18818/2018.avendo riguardo agli interessi da loromanifestati ed alla reale incidenza delle inadempienze riscontrate sul risultato finale delle obbligazioni assunte.

Questa Corte ha più volte chiarito che, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti , si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma( Cass. n. 13827 del 2019; Cass. n. 13627 del 2017; Cass. n. 20678 del 2005; Cass. n. 10477 del 2004 ).

Nella specie il ragionamento svolto appare gravemente trascurare i criteri di valutazione fondati sull’interesse delle parti e sulla gravità dei rispettivi inadempimenti.

Sotto il primo profilo,il giudizio della Corte sembra fondarsi sul rilievo che la mancata risposta della Berizoschi alla comunicazione della controparte che fissava la data del rogito al 24.

2. 2009 integrasseun inadempimento definitivo, non superato dal successivo invito della stessa del 15.

4. 2009 di stipulare la compravendita alla data del 28.

4. 2009 e, altresì, dalle successive proposte transattive avanzate in corso di giudizio, che ha ritenuto circostanze non decisive.

Il giudice a quonon appare avere debitamente considerato che, come risulta dalla ricostruzione dei fatti operata dalla stessa sentenza impugnata, le iniziative poste in essere dalla parte convenuta e dirette all’adempimento delle obbligazioni assunte in sede di preliminare siinserivano in un contesto in cui il rapporto contrattuale era ancora pendente enon era venuto meno l’interesse delle parti, in particolare del promissario acquirente, alla conclusione del contratto definitivo.

In particolare non ha considerato che quest’ultimo aveva promosso il giudizio non al fine di domandare la risoluzione del contratto, mostrando così di reputare ormai perduta ogni possibile utilità del contratto, ma aveva agito al fine di ottenere sentenza costitutiva ex art. 2032 cod. civ., manifestando la persistenza del proprio interesse al trasferimento, sia pure tardivo, del bene, cioè a conseguire l’utilità dedotta in contratto.

E’ in tale prospettiva pertanto che avrebbe dovuto valutarsi, da un lato , il successivo R.G.

N. 18818/2018.invito della controparte a stipulare e le proposte transattive da essa formulate nel corso del giudizio e , dall’altro , le ragioni per cui esse non erano state accettate dal promissario acquirente.Il comportamento successivo delle parti all’invito a stipulare formulato dal Caprari nel febbraio 2009, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, era pertanto rilevante ai fini della formazione del giudizio circa la addebitabilità della mancata conclusione del contratto definitivo, dovendo la condotta dei contraenti essere valutata, a tal fine,tenendo conto delle effettive posizioni e dei reali interessi delle parti ed alla luce del principio della esecuzione del contratto secondo buona fede, che impone ai contraenti di cooperare nella realizzazione del programma contrattuale e quindi di non pregiudicarne con scuse o pretesti la sua positiva conclusione.

Sotto l’ulteriore profilo della gravità dell’inadempimento, la relativa valutazione condotta dalla Corte di appello appare incerta e contraddittoria.

Essa si incentra sul fatto che l’invito a stipulare della promittente venditrice era stato avanzato dopo la notifica dell’atto di citazione da parte del promissario acquirente, che in esso si indicava un notaio diverso da quello designato da quest’ultimo e che questi conservava un interesse a vedersi adeguatamente garantito in considerazione delle vicende pregresse.

Il primo rilievo è inconsistente, per le ragioni sopra dette, per avere manifestato l’attore interesse, mediante l’azione proposta, alla conclusione anche tardiva dell’atto di trasferimento dell’immobile , sicché il fatto che la diffida ad adempiere fosse stata inoltrata dopo la notifica dell’atto di citazione appare del tutto irrilevante.

Il terzo è del tutto generic o e comunque, se riferit o alla necessità dellaregolarizzazione catastale del bene, ininfluente, avendo la stessa sentenza dato atto che ogni irregolarità era stata sanata(pag. 3 della sentenza ).

Rimane la seconda circostanza , che ha una certa consistenza, essendo la scelta del notaio rogante rimessa di regola all’acquirente , che è tenuto a sopportare le spese dell’atto ( art. 1475 cod. civ. ), e non al venditore.

Essa avrebbe dovuto però essere valutata sotto il profilo della sua gravità, quale ostacolo oggettivo al conseguimento dell’utilità dedotta in contratto, e della buona fede oggettiva, verificando inoltre se il notaio indicato dalla Berizoschi R.G.

N. 18818/2018.nella sua lettera, come dedotto in ricorso, fosse quello in precedenza indicato dall’altra parte che aveva curato la stipula del contratto preliminare, con l’effetto che l’addebito che potrebbe essere mosso alla parte si ridurrebbe al non avere tenuto conto del mutamento di designazione.In ogni caso manca sul punto qualsiasi valutazione sulla gravità di tale erronea indicazione, nonché sulla sua possibile emendabilità da parte dell’altro contraente, in conformità con il dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede.

Il motivo va pertanto accolto, dovendo il giudice di merito procedere ad una valutazione unitaria e comparativa del comportamento delle parti, alla luce dell’interesse da loro mostrato nel corso del rapporto e nella pendenza della lite e del principio della buona fede contrattuale, conformandosi ai criteri sopra indicati.

Il terzo motivo diricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 cod. civ., lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto ammissibile il mutamento della domanda da parte dell’attore, che aveva chiesto in atto di citazione l’esecuzione specifica del contratto preliminare ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. epoi la risoluzione per inadempimento, senza considerare che tale mutamento era avvenuto all’udienza di precisazione delle conclusioni e che la domanda di risoluzione si fondava su fatti in precedenza non dedotti, sicché essa non avrebbe dovuto essere ammessa in quanto violava il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa della convenuta.

Il motivo va dichiarato assorbito, investendo una questione che costituisce un posteriusrispetto all’accertamento demandato al giudice di rinvio.

Il quarto motivo del ricorso denun cia nullità della sentenza per omessa pronunciain ordine alle spese del giudizio di primo grado, su cui il giudice di appello avrebbe dovuto provvedere avendo in parte riformato la sentenza appellata.

Il quinto motivo del ricorso,denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.,lamentando che la Corte di appello, pur avendo accolto in parte il gravame, abbia condannato l’appellante al pagamento delle spese di giudizio nella misura di due terzi, compensando il resto.

R.G.

N. 18818/2018.Il quarto e quinto motivo di ricorso si dichiarano assorbiti, investendo una statuizione accessoria conseguente alla decisione di merito.

In conclusione, va nno accolt i il primo e secondo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri.

La sentenza va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Ancona, in divers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura alle liti in calce all’atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il 4. 2. 2019 dall’[OSCURATO:PERSONA] ssimo [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo pec del difensore. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]. Intimato avverso la sentenza n.1833/2017 del la Corte di appello di Ancona , depositata il 12. 12. 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4. 7. 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo di ricorso e che secondo motivo sia dichiarato inammissibile , con assorbimento degli altri. R.G. N. 18818/2018.Udite le difese svolte dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente. Fatti di causa Con sentenza n. 1833del 12. 12. 2017 la Corte di appello di Ancona confermò la decisione di primo grado nelle parti in cui, accogliendo le domande formulate da [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita di un immobile stipulato in data 24. 9. 2008 tra l’esponente e [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento di quest’ultima, con sua condanna alla restituzione della caparra ricevuta, e rigettato la domanda riconvenzionale dalla stessa avanzata per la risoluzione del contratto per inadempimento del Caprari; riformò invece la decisione appellata limitatamente alla condanna della Berizoschi al risarcimento del danno, di cui ridusse l’ammontare. La Corte motivò le conclusioni accolte affermando che la mancata stipulazione del contratto definitivo era imputabile alla promittente venditrice Berizoschi, che non aveva dato alcun riscontro alla raccomandata della controparte ricevuta il 13. 2. 2009, che fissava la nuova data del rogito il giorno 24 successivo. Precisòche tale inadempimento non poteva ritenersi superato dalla successiva diffida ad adempiere inviata dalla Berizoschi al Caprari il 15. 4. 2009, che indicava la data della stipulazione al 28. 4. 2009, considerato che quest’ultimo aveva già promosso il giudizio per l’adempimento ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. con citazione notificata il 24. 2. 2009 e che detta parte non poteva considerarsi inadempiente per non avere dato seguito alla suddetta diffida, venendo in essa indicato un notaio diverso da quello da lui designato e dovendo reputarsi persistente il suo interesse di vedersi adeguatamente garantito in considerazione delle vicende pregresse. Dichiarò, infine , che la domanda di risoluzione del contratto proposta dal Caprari nel corso del giudizio di primo grado in sostituzione della domanda di adempimento era pienamente ammissibile, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ., non potendo qualificarsi come domanda nuova. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 12. 6. 2018 , ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi acinque motivi. R.G. N. 18818/2018.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Sia il Procuratore Generale che la parte ricorrente hanno depositato memoria. Ragioni della decisione Il primo motivo delricorso, denunzia ndo violazione e falsa applicazione de ll’art.112cod. proc. civ., lamenta che la Corte di appello non si sia pronunciata sulla richiesta avanzata dalla convenuta fin dall’atto introduttivo e reiterata con l’atto di appello di cancellazione della trascrizione della domanda proposta dall’attore di adempimento del contratto preliminare ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., richiesta manifestamente fondata in ragione del fatto che tale domanda era stata abbandonata dal Caprari nel corso del giudizio, avendo questi chiesto in via principale la risoluzione del contratto per inadempimento. Il motivo è fondato. Dalla stessa lettura della sentenza impugnata emerge che la odierna ricorrente, nel proprio atto di appello, aveva chiesto la cancellazione della trascrizione della domanda formulata dall’altra parte diretta ad ottenere sentenza di adempimento del contratto preliminare ex art. 2932 cod., domanda che la stessa Corte ha poi dato atto essere stata abbandonata, avendo il Caprari insistito nelle sue conclusioni per la risoluzione del contratto. E’ evidente pertanto ilvizio di omessa pronuncia, per non avere il giudice di appello provveduto sulla domanda di cancellazione. Il secondomotivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1175, 1176, 1375 e 1455 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto la Berizoschi inadempiente all’obbligo assunto in preliminare di stipulare il contratto definitivo, con conseguente adozione della pronuncia di risoluzionein suo danno. Il relativo accertamento, sostiene la ricorrente, è però inficiato dall’evidente errore di avere omesso qualsiasi valutazione unitaria e comparativa del comportamento delle parti, anche successivo alla introduzione del giudizio, e della sua conformità ai principi di correttezza e buona fede contrattuale, che rappresenta un’indagine ineludibile ai fini della imputabilità dell’inadempimento. In particolare,si assume che la Corte di appello ha errato laddove ha fondato la sua valutazione esclusivamente sulla circostanza che la raccomandata inviata dal Caprari in data 26. 1. 2009 che fissava R.G. N. 18818/2018.l’appuntamento dinanzi al notaio per il rogito al giorno 24 successivo non aveva ricevuto riscontro da parte della promittente venditrice, senza considerare che il notaio indicatoin essa era diverso da quello presso cui era stato sti pulato il preliminare, e soprattutto che la Berizoschi aveva a sua volta invitato l’altra parte a stipulare il contratto definitivo in data 28. 4. 2009 senza ricevere risposta e poi aveva manifestato nuovamente la volontà di stipulare alle udienze del 17.6. 2009 e del 10. 3. 2010. Lo stesso fatto che l’atto di citazione da parte del Caprari fosse stato predisposto il 24. 2. 2009 e quindi notificato il giorno successivo avrebbe dovuto altresì essere considerato un indice rivelatore della scorrettezza e contraddittorietà del comportamento tenuto dalla controparte. Il motivo è fondato. La Corte di appello ha ritenuto che la mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita fosse imputabile al comportamento della Berizoschi, promittente venditrice, per non avere detta parte dato riscontro, senza giustificazioni, alla comunicazione ricevuta il 13. 2. 2009, che la invitava all’appuntamento per la stipula del rogito alla data del 24. 2. 2009, reputando non decisiva la circostanza che, successivamente , la medesima parte avesse inviato un atto di diffida astipulare il rogito per la data del 28. 4. 2009, e ciò per leragioni che, due mesi prima di tale diffida, il Caprari aveva notificato la citazione in giudizio, che la diffida indicava un notaio diverso da quello designato dall’acquirente e per “ il persistente interesse del promittente acquirente di vedersi adeguatamente garantito in considerazione delle vicende pregresse“. Ha quindi considerato,ma non ritenuto rilevanti, le proposte transattive della convenuta, “ avanzate alle udienze del 17. 6. 2009 e 10. 3. 2010, posto che alla prima di tali udienze le parti non si accordarono per la rifusione delle spese sostenute dal Caprari e che alla seconda udienza la proposta di un deposito fiduciario di 5000 euro per le spese venne rifiutato dalla stessa Berizoschi“. La motivazione adottata dalla Corte distrettuale appare erronea ed intrinsecamente contraddittoria. Nella specie l’errore va ravvisato nel non avere il giudicante proceduto ad una effettiva valutazione unitaria e comparativa del comportamento dei contraenti, R.G. N. 18818/2018.avendo riguardo agli interessi da loromanifestati ed alla reale incidenza delle inadempienze riscontrate sul risultato finale delle obbligazioni assunte. Questa Corte ha più volte chiarito che, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti , si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma( Cass. n. 13827 del 2019; Cass. n. 13627 del 2017; Cass. n. 20678 del 2005; Cass. n. 10477 del 2004 ). Nella specie il ragionamento svolto appare gravemente trascurare i criteri di valutazione fondati sull’interesse delle parti e sulla gravità dei rispettivi inadempimenti. Sotto il primo profilo,il giudizio della Corte sembra fondarsi sul rilievo che la mancata risposta della Berizoschi alla comunicazione della controparte che fissava la data del rogito al 24. 2. 2009 integrasseun inadempimento definitivo, non superato dal successivo invito della stessa del 15. 4. 2009 di stipulare la compravendita alla data del 28. 4. 2009 e, altresì, dalle successive proposte transattive avanzate in corso di giudizio, che ha ritenuto circostanze non decisive. Il giudice a quonon appare avere debitamente considerato che, come risulta dalla ricostruzione dei fatti operata dalla stessa sentenza impugnata, le iniziative poste in essere dalla parte convenuta e dirette all’adempimento delle obbligazioni assunte in sede di preliminare siinserivano in un contesto in cui il rapporto contrattuale era ancora pendente enon era venuto meno l’interesse delle parti, in particolare del promissario acquirente, alla conclusione del contratto definitivo. In particolare non ha considerato che quest’ultimo aveva promosso il giudizio non al fine di domandare la risoluzione del contratto, mostrando così di reputare ormai perduta ogni possibile utilità del contratto, ma aveva agito al fine di ottenere sentenza costitutiva ex art. 2032 cod. civ., manifestando la persistenza del proprio interesse al trasferimento, sia pure tardivo, del bene, cioè a conseguire l’utilità dedotta in contratto. E’ in tale prospettiva pertanto che avrebbe dovuto valutarsi, da un lato , il successivo R.G. N. 18818/2018.invito della controparte a stipulare e le proposte transattive da essa formulate nel corso del giudizio e , dall’altro , le ragioni per cui esse non erano state accettate dal promissario acquirente.Il comportamento successivo delle parti all’invito a stipulare formulato dal Caprari nel febbraio 2009, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, era pertanto rilevante ai fini della formazione del giudizio circa la addebitabilità della mancata conclusione del contratto definitivo, dovendo la condotta dei contraenti essere valutata, a tal fine,tenendo conto delle effettive posizioni e dei reali interessi delle parti ed alla luce del principio della esecuzione del contratto secondo buona fede, che impone ai contraenti di cooperare nella realizzazione del programma contrattuale e quindi di non pregiudicarne con scuse o pretesti la sua positiva conclusione. Sotto l’ulteriore profilo della gravità dell’inadempimento, la relativa valutazione condotta dalla Corte di appello appare incerta e contraddittoria. Essa si incentra sul fatto che l’invito a stipulare della promittente venditrice era stato avanzato dopo la notifica dell’atto di citazione da parte del promissario acquirente, che in esso si indicava un notaio diverso da quello designato da quest’ultimo e che questi conservava un interesse a vedersi adeguatamente garantito in considerazione delle vicende pregresse. Il primo rilievo è inconsistente, per le ragioni sopra dette, per avere manifestato l’attore interesse, mediante l’azione proposta, alla conclusione anche tardiva dell’atto di trasferimento dell’immobile , sicché il fatto che la diffida ad adempiere fosse stata inoltrata dopo la notifica dell’atto di citazione appare del tutto irrilevante. Il terzo è del tutto generic o e comunque, se riferit o alla necessità dellaregolarizzazione catastale del bene, ininfluente, avendo la stessa sentenza dato atto che ogni irregolarità era stata sanata(pag. 3 della sentenza ). Rimane la seconda circostanza , che ha una certa consistenza, essendo la scelta del notaio rogante rimessa di regola all’acquirente , che è tenuto a sopportare le spese dell’atto ( art. 1475 cod. civ. ), e non al venditore. Essa avrebbe dovuto però essere valutata sotto il profilo della sua gravità, quale ostacolo oggettivo al conseguimento dell’utilità dedotta in contratto, e della buona fede oggettiva, verificando inoltre se il notaio indicato dalla Berizoschi R.G. N. 18818/2018.nella sua lettera, come dedotto in ricorso, fosse quello in precedenza indicato dall’altra parte che aveva curato la stipula del contratto preliminare, con l’effetto che l’addebito che potrebbe essere mosso alla parte si ridurrebbe al non avere tenuto conto del mutamento di designazione.In ogni caso manca sul punto qualsiasi valutazione sulla gravità di tale erronea indicazione, nonché sulla sua possibile emendabilità da parte dell’altro contraente, in conformità con il dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede. Il motivo va pertanto accolto, dovendo il giudice di merito procedere ad una valutazione unitaria e comparativa del comportamento delle parti, alla luce dell’interesse da loro mostrato nel corso del rapporto e nella pendenza della lite e del principio della buona fede contrattuale, conformandosi ai criteri sopra indicati. Il terzo motivo diricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 cod. civ., lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto ammissibile il mutamento della domanda da parte dell’attore, che aveva chiesto in atto di citazione l’esecuzione specifica del contratto preliminare ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. epoi la risoluzione per inadempimento, senza considerare che tale mutamento era avvenuto all’udienza di precisazione delle conclusioni e che la domanda di risoluzione si fondava su fatti in precedenza non dedotti, sicché essa non avrebbe dovuto essere ammessa in quanto violava il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa della convenuta. Il motivo va dichiarato assorbito, investendo una questione che costituisce un posteriusrispetto all’accertamento demandato al giudice di rinvio. Il quarto motivo del ricorso denun cia nullità della sentenza per omessa pronunciain ordine alle spese del giudizio di primo grado, su cui il giudice di appello avrebbe dovuto provvedere avendo in parte riformato la sentenza appellata. Il quinto motivo del ricorso,denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.,lamentando che la Corte di appello, pur avendo accolto in parte il gravame, abbia condannato l’appellante al pagamento delle spese di giudizio nella misura di due terzi, compensando il resto. R.G. N. 18818/2018.Il quarto e quinto motivo di ricorso si dichiarano assorbiti, investendo una statuizione accessoria conseguente alla decisione di merito. In conclusione, va nno accolt i il primo e secondo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Ancona, in divers
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