CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 02727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20363/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: 01205990383), con sede in Roma , alla [OSCURATO:PERSONA] n.130, in persona del legale rappresentante pro tempore FrancaMingotti, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FE) il 13 marzo 1942 (C.F .: MN G FKC 42C53 C469J), difesa e rappresentata dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SL M CRL 5 4 R 11 H501E), in virtù di procura speciale in calce al ricors o e d elett ivamen te domiciliatapresso il suo studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 362; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore, e Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliatein Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; Note di iscrizione ipotecaria – Notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi preventivi -controricorrenti – avverso la sentenza n. 161/2021emessa dalla CTR del Lazio il 14 / 01 /20 21 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso due note di iscrizione ipotecaria. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, in virtù del mancato deposito in giudizio, da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, di documentazione concernente la notifica delle cartelle di pagamento e degli altri titoli (avvisi preventivi ex art. 77, comma 2-bis, dPR n. 602/1973) sulla cui base erano state iscritte le ipoteche. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva il gravame, da un lato, rigettando le eccezioni di nullità della procura alle liti rilasciata dall’Agenzia in favore di un avvocato del libero foro e di inammissibilità della produzione documentale dell’appellante e, dall’altro, evidenziando che, in presenza della prova documentale delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese alle due iscrizioni ipotecarie, la contribuente non aveva dedotto alcunché sul lorocontenuto. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Era s.r.l. sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituite con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e la “falsa applicazione di norme di legge”, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto regolare la notifica della comunicazione preventiva relativa all’iscrizione ipotecaria n. 888/125, nonostante la mancanza di prova dell’invio della raccomandata informativa.1.1. Il motivo è inammissibile. Invero, anche a voler aderire all’impostazione della ricorrente, secondo cui la notifica dell’iscrizione ipotecaria sarebbe avvenuta a mezzo dell’ufficiale giudiziario e del servizio postale, anziché direttamente ad opera degli uffici finanziari (nel qual caso non sarebbe necessario l’invio della seconda raccomandata), la stessa avrebbe dovuto, in osservanza del principio di autosufficienza, trascrivere sia la comparsa di costituzione in appello (al fine di consentire la verifica in ordine all’effettiva formulazione già in quella sede della censura sollevata con il presente motivo) sia la relata di notifica (onde permettere il riscontro, oltre che sulle modalità di notifica utilizzate, sulla qualifica del soggetto destinatario della stessa). 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per difetto di motivazione, avuto riguardo alla mancata notifica della comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria n. 1429/9713, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. 2.1. Il motivo incorre nelle medesime censure di inammissibilità evidenziate nell’analizzare il primo, anche a voler prescindere dalla evidente confusione di piani operata tra la motivazione apparente e quella insufficiente (quest’ultima non più censurabile sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), c.p.c.). 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la “nullità della sentenza per difetto di forma” ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per contenere la sentenza impugnata una motivazione apparente. 3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. In primo luogo, non si confronta con la sentenza impugnata, limitandosi e riportare astratte pronunce di questa Corte sganciate dalla fattispecie concreta. In secondo luogo, è ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E’ stato altresì precisato (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art.111, comma 6, Cost.), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata(cfr. Cass n. 2876/2017). Orbene, nel caso di specie, la motivazione resa dalla CTR, per quanto sintetica, non si pone al di sotto del cd. minimo costituzionale, avendo evidenziato, quanto al profilo delle notificazioni, che, in presenza della prova documentale delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese alle due iscrizioni ipotecarie, la contribuente non aveva dedotto alcunchè sul loro contenuto. Del resto, non avendo la contribuente formulato contestazioni in ordine alla regolarità delle notifiche, ma essendosi limitata a sostenere che la produzione per la prima volta in appello della documentazione attestante le stesse fosse tardiva, la CTR poteva limitarsi a verificare l’esistenza in atti di documenti all’uopo sufficienti e la regolarità delle notifiche.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 10.800,00per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per