CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 marzo 2021
Cassazione n. 42051/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina, sezione del riesame dei provvedimenti cautelari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale ed ha presentato in data 05/10/2021 memoria adesiva alle conclusioni rassegnate in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19/11/2020, il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di appropriazione indebita, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina in data 04/09/2020 avente ad oggetto le somme di denaro nella disponibilità del sunnominato per l'importo di euro 239.293,50. 2. Avverso detta ordinanza, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge, nella specie degli artt. 125, 324, comma 7 cod. proc. pen. in relazione all'art. 309, comma 10 cod. proc. pen. e difetto di motivazione (primo motivo); -violazione di legge, nella specie degli artt. 125, 321 e 324 cod. proc. pen. in relazione all'art. 646 cod. pen. per insussistenza del fumus delicti commissi e difetto di motivazione (secondo motivo); -violazione di legge, nella specie degli artt. 125, 321 e 324 cod. proc. pen. in relazione all'art. 646 cod. pen. per insussistenza del periculum in mora e difetto di motivazione (terzo motivo). 2.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come all'esito dell'udienza camerale avanti al Tribunale del riesame del 16/11/2020 conseguente alla proposta tempestiva impugnazione difensiva, l'ordinanza decisoria risulta essere stata depositata in cancelleria in data 30/03/2021: in tale cornice temporale, deve ritenersi ampiamente decorso il termine di cui all'ad 309, comma 10 cod. proc. pen. espressamente richiamato dall'art. 324 n. 7 cod. proc. pen. e, conseguentemente, doveva essere dichiarata la perdita di efficacia della misura reale. L'interpretazione fornita dalla Suprema Corte nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso) secondo cui il rinvio dell'art. 324, comma 7, ai commi 9 e 9-bis dell'art. 309 cod. proc. pen. comporta, per un verso, l'applicazione integrale della disposizione di cui al comma 9-bis e, per altro verso, l'applicazione della disposizione del comma 9 in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa, con la conseguenza che il rinvio dell'art. 324, comma 7, al comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. deve intendersi invece riferito alla formulazione codicistica originaria di quest'ultima norma, non può considerarsi accettabile. Invero, la giustificazione teleologica che legittimerebbe l'attuale divario nella regolamentazione codicistica dei presupposti e della procedura concernenti le misure cautelar' personali e quelle reali non appare più giustificata, tenuto conto dello sviluppo ipertrofico del c.d. diritto penale patrimoniale. 2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come, secondo la giurisprudenza di legittimità, al tradizionale canone interpretativo secondo cui in tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente il fumus del reato, si contrappone altro filone secondo cui, nella valutazione del fumus, il giudice deve valutare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa. Nel merito, si evidenzia come i versamenti da cui è stata tratta la provvista per costituire il conto deposito poi smobilizzato sono stati compiuti con denaro appartenente soltanto al ricorrente, come da allegazioni difensive. In ogni caso, la somma in sequestro doveva essere limitata nella misura di un terzo (per la presenza di altro erede non rivendicante alcunchè), atteso che le richieste della denunziante possono ritenersi "astrattamente legittime" nel limite di un terzo della somma movimentata e non della metà. 2.3. In relazione al terzo motivo, si censura la valutazione del Tribunale che ha individuato il periculum in mora in non meglio precisate ed assertive "esigenze di cautela". In realtà, il periculum in mora che legittima il sequestro preventivo deve intendersi come concreta possibilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati. Il Tribunale, in particolare, non ha tenuto conto delle ulteriori cospicue risorse finanziarie accertate in capo al Mascali, di per sé sufficienti a garantire le rivendicazioni ereditarie della sorella e, soprattutto, che l'eventuale accertata lesione della quota ereditaria determinata dall'operazione di dismissione e giroconto delle somme portate dal conto deposito può certamente essere compensata in sede civile nel momento in cui gli eredi procederanno allo scioglimento della comunione ereditaria che risulta comprendere un ingente patrimonio mobiliare ed immobiliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato - per alcune censure, in modo manifesto - e, come tale, risulta immeritevole di accoglimento. 2. In premessa va evidenziato come il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio) sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores I 3 in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge, l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01). 3. Infondato è il primo motivo. 3.1. La questione di diritto dedotta è stata affrontata dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, che, con decisione cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, hanno autorevolmente affermato che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen„ deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni - introdotte nel comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266790-01). Tale decisione, come è noto, ha composto un contrasto giurisprudenziale, optando per la tesi volta ad attribuire - tuttora - natura recettizia al rinvio ai commi 9 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., tesi confortata dalle indicazioni fornite in via generale da una precedente sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli), la quale ha non solo ribadito la piena legittimità di una disciplina differenziata dei due settori, cautelare reale e cautelare personale, alla luce del diverso livello di tutela rispettivamente assicurato dalla Carta costituzionale, ma ha anche precisato che il rinvio deve considerarsi recettizio sia quando si è «in mancanza di formule chiarificatrici», sia quando oggetto del richiamo non è un istituto giuridico considerato nel suo complesso, ma solo specifiche disposizioni contenute nell'atto normativo richiamato. 3.2. Invero, come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 52157 del 27/06/2018, Reniero, Rv. 275176-01, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui dette disposizioni non prevedono un termine a pena di inefficacia per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame in tema di misure cautelari reali, non applicandosi quello di trenta giorni, stabilito, invece, in caso di riesame delle misure cautelari personali), la tesi volta ad attribuire oggi natura recettizia al solo rinvio al comma 10 dell'art. 309 (e dunque ad escludere l'applicazione ai riesami reali del nuovo termine per il deposito dell'ordinanza e del divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace) si basa anzitutto sulle specifiche modalità di intervento sul comma 7 dell'art. 324 prescelte dal legislatore del 2015, che ha sostituito le parole "articolo 309, commi 9" con le parole "articolo 309, commi 9, 9-bis" (art. 11, comma 6, della legge 16 aprile 2015, n. 47): la sostituzione del comma 9 e non anche del comma 10, in questa prospettiva, si spiegherebbe solo con l'intento di rendere applicabili le nuove disposizioni inserite nel comma 9, lasciando al contempo immutate le conclusioni della sentenza Cavalli in ordine al carattere recettizio del rinvio al comma 10. E' ben vero che la validità di tale percorso argomentativo è stata negata da chi sostiene che la menzione del comma 9 sarebbe stata comunque indispensabile, per inserire il riferimento al comma 9-bis, ma va tuttavia evidenziato che la Commissione ministeriale aveva proposto di modificare il comma 7 dell'art. 324 con il semplice inserimento della parola ", 9-bis" dopo le parole "articolo 309, commi 9". A sostegno di questa terza tesi "intermedia", è stato inoltre valorizzato, per un verso, il fatto che il termine per il deposito dell'ordinanza ed il divieto di rinnovazione della misura sono stati introdotti (art. 311, comma 5-bis) anche nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento del titolo in sede di legittimità, ma solo nel settore personale: darebbe quindi luogo ad un'evidente asimmetria, secondo tale indirizzo, ritenere che le corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. siano applicabili - ma solo "in prima battuta" - al procedimento di riesame reale. Per altro verso, sul piano della complessiva ragionevolezza del sistema, sono state evidenziate da tale orientamento le criticità insite nell'applicazione, anche al settore reale, del divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace: e ciò non solo e non tanto perché la ratio della norma appare strettamente correlata alla tutela della libertà personale, quanto soprattutto perché la clausola derogatoria che rende inoperante il divieto, costituita dalla sussistenza di "eccezionali esigenze cautelari", risulterebbe sempre inapplicabile nelle ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca, dove il periculum è in re ipsa, nel senso che il relativo accertamento finisce per coincidere con la verifica dei presupposti per la confiscabilità del bene. In altri termini, mentre la tutela della libertà personale dalla reiterazione del titolo coercitivo è soggetta al "controlinnite" delle eccezionali esigenze cautelari, il divieto di rinnovare il sequestro a fini di confisca opererebbe senza alcuna possibilità di "corrispondente" deroga, con i correlati rischi di vanificare la funzione conservatrice e preventiva del vincolo cautelare (rischi che appaiono scongiurati nelle sole ipotesi di sequestro a fini di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., per le quali lo stesso comma 7 dell'art. 324 esclude la possibilità di revoca all'esito del procedimento di riesame). Una siffatta ottica ricostruttiva deve certo confrontarsi con il fatto che il comma 9-bis dell'art. 309, certamente applicabile ai riesami reali, fa riferimento anche al termine per il deposito dell'ordinanza di cui al novellato comma 10 dello stesso articolo, prevedendone la proroga - al pari del termine per la decisione - in misura pari al concesso differimento dell'udienza camerale; al riguardo, può essere utile ricordare che il tema della regolamentazione del giudizio cautelare reale, codificata attraverso il rinvio a disposizioni dettate per le impugnazioni cautelari personali, è stato affrontato - sul diverso versante dell'individuazione del rito applicabile nel giudizio di legittimità - da Sez. U, n. 51207 del 17/12/2015, Maresca, Rv. 265112- 01. In quella sede, il [OSCURATO:PERSONA] ha tra l'altro evidenziato la necessità di verificare se la disposizione richiamata nel settore reale, essendo stata strutturata in relazione alle misure cautelari personali, risulti in tutto o solo in parte applicabile (nella specie l'art. 311 comma 4, cui fa rinvio l'art. 325 comma 3, è stato ritenuto applicabile solo quanto all'obbligo di enunciazione contestuale dei motivi di ricorso, ma non anche quanto alla facoltà di enunciare motivi nuovi prima dell'inizio della discussione). In tale prospettiva, il tenore letterale delle disposizioni sulla facoltà di differimento dell'udienza camerale potrebbe non rappresentare un ostacolo decisivo al riconoscimento del persistente carattere recettizio del rinvio al comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., nel senso che la proroga prevista dal comma 9- bis, in misura pari al disposto differimento dell'udienza camerale, potrebbe intendersi riferita - per i procedimenti di riesame reale - al solo termine per la decisione, ovvero all'unico termine perentorio applicabile a tali procedimenti, perché già previsto nella formulazione originaria del predetto articolo. Analogo scrutinio di concreta compatibilità può infine rendersi necessario, aderendo a tale ipotesi ricostruttiva, nella definizione dell'ambito di concreta applicabilità, ai riesami reali, del novellato comma 9 dell'art. 309, nella parte in cui disciplina il potere di annullamento del titolo cautelare, da parte del tribunale del riesame, per difetto di autonoma valutazione "a norma dell'art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa". 3.3. Quanto sopra, pertanto, convince questo Collegio ad assicurare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite Capasso, non rilevando l'ipotetica obiezione basata sulla novella successiva alla riforma Orlando, attuata con la legge 103 del 2017 che ha novellato l'art. 325 cod. proc. pen. richiamando il comma 5 dell'art. 311, cod. proc. pen., ciò per le medesime ragioni già esposte in precedenza nel senso che il rinvio deve considerarsi recettizio quando oggetto del richiamo non è un istituto giuridico considerato nel suo complesso, ma solo specifiche disposizioni contenute nell'atto normativo richiamato; a ciò va aggiunto, infine, che non potrebbe aderirsi alla tesi difensiva, laddove si consideri che la soluzione offerta dalle Sezioni Unite appare confortata anche dalla modifica del comma 10 dell'art. 309, cod. proc. pen. laddove prevede la possibile di estendere a 45 giorni il termine per il deposito, facendo infatti la norma riferimento alla particolare complessità "per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni", delimitando quindi la stessa novella del 2015 l'applicabilità della previsione della perdita di efficacia solo ove si tratti di ordinanze in materia di cautelare personale, non certamente con riferimento alle ordinanze in materia reale. 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Pur muovendosi con incertezza tra la denuncia di vizi motivazionali (ammissibili in questa sede, solo se correlati al difetto della motivazione o alla mera apparenza delle argomentazioni poste a base del provvedimento: cfr., Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129-01) e la censura della violazione di legge, la difesa attacca la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame lamentando, l'omessa verifica del concreto quadro indiziario alla base della configurazione del reato di appropriazione indebita, insistendo sulla idoneità probatoria della documentazione prodotta in udienza a favore dell'indagato e denunciando il carattere "tautologico ed autoreferenziale" del percorso argomentativo adottato dal tribunale del riesame. Le doglianze difensive, nella sostanza, censurano la carenza dell'apparato motivazionale in punto di dimostrazione, pur se a livello di fumus come richiesto dalla fase incidentale, dei presupposti indefettibili per riconoscere nei fatti accertati la condotta del delitto contestato. Si osserva in premessa carne, con riguardo allo standard probatorio richiesto per dimostrare il fumus del reato su cui si fonda il provvedimento di sequestro preventivo, la consolidata giurisprudenza di legittimità richieda una valutazione che non si limiti alla «mera "postulazione" dell'esistenza del reato», ma sia diretta a «rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale» (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01); sicché, se pur non può evocarsi la necessità della verifica di un quadro gravemente indiziario, risulta comunque necessaria una qualificata probabilità di affermazione della responsabilità dell'indagato («Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del "fumus commissi delicti" attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato»: Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01). Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come, nella fattispecie, la difesa finisca per richiedere un'inammissibile rivisitazione del merito delle indagini e della documentazione difensiva, in dispregio ai principi consolidati espressi da codesta Suprema Corte secondo cui la verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva, e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu ocu/i (per tutte: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992, Midolini, Rv. 191327-01; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01); di tal che la delibazione del giudice di legittimità non può estendersi neppure all'elemento psicologico del reato e alla ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta contestata si sarebbe dovuta manifestare; in altri termini, quindi, non è possibile che il controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera incidentale, il merito dell'impugnazione (v. Sez. 3, n. 35719 del 23/09/2020, Oliva, in motivazione). In ogni caso, va evidenziato come il Tribunale del riesame abbia espressamente e dettagliatamente valutato la documentazione difensiva, pervenendo, sulla scorta di una ragionevole motivazione, a ritenere non fornita dall'indagato la prova contraria idonea a sovvertire la presunzione secondo cui le parti di ciascun concreditore solidale-cointestatario del medesimo conto corrente bancario sono uguali. Peraltro, non appare condivisibile il ragionamento difensivo secondo cui il Tribunale si sarebbe dovuto limitare a prendere atto che le operazioni in entrata sul conto Mediolanum derivino direttamente dai conti Fineco e [OSCURATO:PERSONA] intestati al ricorrente, posto che invece il Tribunale, con motivazione del tutto congrua, ha ritenuto l'avvenuta esecuzione di plurimi passaggi di denaro anche da altri conti, passaggi che non tranquillizzano circa la titolarità originaria delle somme, riconoscendo come "in questo contesto, il solo fatto che le somme vincolate sul conto Mediolanum cointestato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] provenissero dal conto Fineco intestato esclusivamente all'indagato non può indicare che egli sia effettivamente il titolare del denaro in quanto la provvista potrebbe in definitiva derivare dalle operazioni in uscita dal conto Unicredit cointestato tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ...".5. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, sostenendo la mancata valutazione dei requisiti della concretezza e attualità del pericolo. In realtà, il Tribunale si è fatto carico della verifica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando come il rischio di aggravare le conseguenze del reato si fonda, da un lato, sulle modalità stesse della condotta (sostanziale simultaneità di tre operazioni di giroconto per importo complessivo, pari ad euro 410.000,00, assai rilevante) e, dall'altro, sull'irrilevanza delle deduzioni difensive volte a garantire le rivendicazioni della sorella attraverso la "compensazione sugli altri beni dell'asse ereditario": meccanismo - quest'ultimo - che, in pratica, al di là della sua astrattezza anche in ragione della mancata identificazione dei "beni compensabili" e del loro valore, non consente in alcun modo di neutralizzare il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato. 6. Alla pronuncia di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle