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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 gennaio 1966

Cassazione n. 11385/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/01/1966 avverso l'ordinanza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.EI [OSCURATO:PERSONA], con istanza del 18 aprile 2023, ha chiesto alla Corte di appello di Genova di essere restituito nel termine, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., per proporre appello avverso la sentenza di condanna ad un anno di reclusione per la riconosciuta violazione dell'art. 189, comma 6, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2021, divenuta irrevocabile il 26 giugno 2021.

Si assume, infatti, da parte del richiedente di non avere avuto alcuna conoscenza del processo, cui non ha partecipato e nel quale è stato assistito di ufficio da Avvocato con il quale non ha mai intrattenuto alcun rapporto professionale: in particolare, si afferma che all'epoca di celebrazione del processo [OSCURATO:PERSONA] risiedeva ufficialmente in Francia e che nessun accertamento è stato effettuato per il suo rintraccio e che nessun invito ad eleggere domicilio gli è stato spedito ai sensi dell'art. 169 cod. proc. peri.

Si allega al riguardo documentazione stimata pertinente, tra cui "carta di soggiorno" francese.

Richiamato il principio di diritto fissato da Sez.

U, n. 14573 del 25/1/2021, dep. 2022, ric.

D, si è domandata la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado passata in giudicato.

2. La Corte di appello di Genova il 26 settembre 2023 ha dichiarato inammissibile la richiesta, così argomentando: la sentenza che si chiede di poter impugnare„ emessa il 25 marzo 2021, è stata pronunciata previa declaratoria di assenza dell'imputato pronunziata ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen.; il rimedio invocato della restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., introdotto dal d.

Igs. n.150 del 10 ottobre 2022 (c.d.

"ril'orma-Cartabia") non è applicabile, in quanto la norma transitoria di cui all'art. 89 del d.

Igs. n. 150 del 2022 prevede che le nuove disposizioni si applichino soltanto alle sentenze pronunziate in data successiva alla novella; inoltre la richiesta, espressamente intesa quale volta alla "restituzione nel termine" non potrebbe convertirsi in richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., poichè la natura non impugnatoria della istanza di restituzione nel temine sarebbe di ostacolo alla conversione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con richiamo sul punto del precedente di legittimità di Sez. 3, n. 33647 del 08/07/.2022, [OSCURATO:PERSONA], RV. 283474; infine, l'iniziativa sarebbe, comunque, carente del requisito di ammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato, in quanto la procura speciale conferita dall'interessato al Difensore ha per oggetto la restituzione nel termine per impugnare e non già l'istanza di rescissione del giudicato.

3. Ciò premesso, ricorre tramite Difensore per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], che si affida ad un unico complessivo motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione degli artt. 175, comma 2.1, 568, comma 5, e 629-bis cod. proc. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente richiama il precedente di Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, dep. 2021, H, Rv. 280346 (secondo cui «L'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., solo qua!ora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la riqualificazione del mezzo di impugnazione, in quanto il ricorso era stato presentato dal difensore non munito di procura speciale, mentre la richiesta di rescissione del giudicato deve essere proposta, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale)» ed assume che la Corte di appello avrebbe dovuto convertire la istanza in richiesta per la rescissione del giudicato, di cui sussisterebbero i presupposti, non condivisibile apparendo il rilievo circa la mancanza di apposita procura speciale.

Chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata.

4. Il P.G. della Corte di cassazione (dott. [OSCURATO:PERSONA]) nella requisitoria scritta del 5 dicembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato in quanto privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, del tutto privo di analisi censoria derargomenti in rito proposti dalla l Corte di appello di Genova e in palese contrasto con i precedenti di legittimità sul punto, compresi quelli indicati per sostenere le proprie prospettazioni difensive.

L'ordinanza impugnata richiama espressamente il precedente di Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474, secondo cui «L'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine" (conforme, Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021,. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282566).

Peraltro pure a volere accedere all'unico precedente che c:onsente la conversione del rimedio restitutorio in quello impugnatorio, di cui all'art.629 bis cod.proc.pen., (sez.6, n.2209 del 19/11/2020, H, Rv.280346), la conversione risulta ammessa solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la riqualificazione del mezzo di impugnazione, in quanto il ricorso era stato presentato dal difensore non munito di procura speciale, mentre la richiesta di rescissione del giudicato deve essere proposta, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale).

Orbene il giudice distrettuale ha evidenziato che la procura speciale conferita dall'interessato ha per oggetto la restituzione nel termine per impugnare e pertanto per il compimento di un'attività che non ha natura impugnatoria e pertanto>rigimun mandato alla proposizione del giudizio rescissorio, in termini del tutto coerenti con la giurisprudenza indicata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, non risultando ragioni di esonero di responsabilità per colpa il ricorrente deve essere condannato, oltre al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., in favore della Cassa delle Ammende, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/01/1966 avverso l'ordinanza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.EI [OSCURATO:PERSONA], con istanza del 18 aprile 2023, ha chiesto alla Corte di appello di Genova di essere restituito nel termine, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., per proporre appello avverso la sentenza di condanna ad un anno di reclusione per la riconosciuta violazione dell'art. 189, comma 6, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2021, divenuta irrevocabile il 26 giugno 2021. Si assume, infatti, da parte del richiedente di non avere avuto alcuna conoscenza del processo, cui non ha partecipato e nel quale è stato assistito di ufficio da Avvocato con il quale non ha mai intrattenuto alcun rapporto professionale: in particolare, si afferma che all'epoca di celebrazione del processo [OSCURATO:PERSONA] risiedeva ufficialmente in Francia e che nessun accertamento è stato effettuato per il suo rintraccio e che nessun invito ad eleggere domicilio gli è stato spedito ai sensi dell'art. 169 cod. proc. peri. Si allega al riguardo documentazione stimata pertinente, tra cui "carta di soggiorno" francese. Richiamato il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 14573 del 25/1/2021, dep. 2022, ric. D, si è domandata la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado passata in giudicato. 2. La Corte di appello di Genova il 26 settembre 2023 ha dichiarato inammissibile la richiesta, così argomentando: la sentenza che si chiede di poter impugnare„ emessa il 25 marzo 2021, è stata pronunciata previa declaratoria di assenza dell'imputato pronunziata ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen.; il rimedio invocato della restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., introdotto dal d. Igs. n.150 del 10 ottobre 2022 (c.d. "ril'orma-Cartabia") non è applicabile, in quanto la norma transitoria di cui all'art. 89 del d. Igs. n. 150 del 2022 prevede che le nuove disposizioni si applichino soltanto alle sentenze pronunziate in data successiva alla novella; inoltre la richiesta, espressamente intesa quale volta alla "restituzione nel termine" non potrebbe convertirsi in richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., poichè la natura non impugnatoria della istanza di restituzione nel temine sarebbe di ostacolo alla conversione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con richiamo sul punto del precedente di legittimità di Sez. 3, n. 33647 del 08/07/.2022, [OSCURATO:PERSONA], RV. 283474; infine, l'iniziativa sarebbe, comunque, carente del requisito di ammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato, in quanto la procura speciale conferita dall'interessato al Difensore ha per oggetto la restituzione nel termine per impugnare e non già l'istanza di rescissione del giudicato. 3. Ciò premesso, ricorre tramite Difensore per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], che si affida ad un unico complessivo motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione degli artt. 175, comma 2.1, 568, comma 5, e 629-bis cod. proc. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente richiama il precedente di Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, dep. 2021, H, Rv. 280346 (secondo cui «L'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., solo qua!ora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la riqualificazione del mezzo di impugnazione, in quanto il ricorso era stato presentato dal difensore non munito di procura speciale, mentre la richiesta di rescissione del giudicato deve essere proposta, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale)» ed assume che la Corte di appello avrebbe dovuto convertire la istanza in richiesta per la rescissione del giudicato, di cui sussisterebbero i presupposti, non condivisibile apparendo il rilievo circa la mancanza di apposita procura speciale. Chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata. 4. Il P.G. della Corte di cassazione (dott. [OSCURATO:PERSONA]) nella requisitoria scritta del 5 dicembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato in quanto privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, del tutto privo di analisi censoria derargomenti in rito proposti dalla l Corte di appello di Genova e in palese contrasto con i precedenti di legittimità sul punto, compresi quelli indicati per sostenere le proprie prospettazioni difensive. L'ordinanza impugnata richiama espressamente il precedente di Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474, secondo cui «L'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine" (conforme, Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021,. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282566). Peraltro pure a volere accedere all'unico precedente che c:onsente la conversione del rimedio restitutorio in quello impugnatorio, di cui all'art.629 bis cod.proc.pen., (sez.6, n.2209 del 19/11/2020, H, Rv.280346), la conversione risulta ammessa solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la riqualificazione del mezzo di impugnazione, in quanto il ricorso era stato presentato dal difensore non munito di procura speciale, mentre la richiesta di rescissione del giudicato deve essere proposta, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale). Orbene il giudice distrettuale ha evidenziato che la procura speciale conferita dall'interessato ha per oggetto la restituzione nel termine per impugnare e pertanto per il compimento di un'attività che non ha natura impugnatoria e pertanto>rigimun mandato alla proposizione del giudizio rescissorio, in termini del tutto coerenti con la giurisprudenza indicata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, non risultando ragioni di esonero di responsabilità per colpa il ricorrente deve essere condannato, oltre al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., in favore della Cassa delle Ammende, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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