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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 16628/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7534/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'UMANESIMO, 308, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende con procura speciale; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N 16 ROMA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1248, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende con procura speciale; -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 17406/2019 depositata i l 13/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 13 settembre 2019, con la quale era stata confermata la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali pari ad € 350,20 in favore del Condominiodi via Peralba n. 16 – Roma; -il Condominio ha resistito con controricorso; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - in prossimità della camera di consiglio, con atto depositato il 7.2.2024, [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso, rinuncia che è stata accettata dal Condominiodi via Peralba n. 16.

Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; -nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dall’accettazione delle altre parti, come risulta testualmente dall’art.390 c.p.c.; - gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (Cass. n. 2317/2016); -ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è, infatti, pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nella specie, all’atto di rinuncia del ricorrente è seguito atto di accettazione della rinuncia dell’8 febbraio 2024 da parte del controricorrente; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7534/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'UMANESIMO, 308, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende con procura speciale; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N 16 ROMA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1248, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende con procura speciale; -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 17406/2019 depositata i l 13/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 13 settembre 2019, con la quale era stata confermata la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali pari ad € 350,20 in favore del Condominiodi via Peralba n. 16 – Roma; -il Condominio ha resistito con controricorso; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - in prossimità della camera di consiglio, con atto depositato il 7.2.2024, [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso, rinuncia che è stata accettata dal Condominiodi via Peralba n. 16. Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; -nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dall’accettazione delle altre parti, come risulta testualmente dall’art.390 c.p.c.; - gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (Cass. n. 2317/2016); -ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è, infatti, pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nella specie, all’atto di rinuncia del ricorrente è seguito atto di accettazione della rinuncia dell’8 febbraio 2024 da parte del controricorrente; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile d
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