CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22447/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i sorveglianza di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Cataniarigettava l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso il decreto diespulsione emesso dal magistrato di sorveglianza di Siracusa il 24 giugno 2025 aisensi dell’art. 16, comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998. Rilevava che sussistevano ipresupposti di legge in quanto: residuava una pena da espiare inferiore ai due annidi reclusione; il reato in esecuzione non rientrava tra quelli ostativi; non ricorrevaalcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 13-19 d.lgs citato alla luce dellaistruttoria in atti; i motivi di opposizione non erano apprezzabili in quanto nonrisultava che il ricorrente fosse integrato non avendo mai svolto attività lavorativa,non avendo mai svolto attività risocializzante ed essendo incorso in ulteriori reati(resistenza, interruzione pubblico servizio, inosservanza provvedimenti dell’autorità)durante la detenzione.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell’odiernoricorrente articolando tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1lett. b) cod. proc. pen., denuncia violazione degli artt. 16 e 19 d.lgs. n. 286del 1998. In particolare, osserva che il Tribunale non ha fatto applicazionedei principi enunciati da questa Corte nonché dalla Corte EDU, in base aiquali l’espulsione non può essere disposta ove determini una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero oppure ove loesponga a gravissime difficoltà nel paese ove dovrebbe essere espulso.Deduce che il ricorrente risiede stabilmente in Niscemi (CL), ha una stabilesituazione familiare, convivendo con la sorella e il fratello nonché con ilcognato di nazionalità italiana, svolgeva attività lavorativa stagionale.2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge per avereil Tribunale confermato l’espulsione nonostante il ricorrente sia detenuto perun reato ostativo all’espulsione.2.3. Con il terzo motivo, infine, eccepisce il difetto di motivazionenon avendo il Tribunale motivato in ordine agli elementi ostativi allaespulsione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso inquanto si risolve in una generica contestazione degli elementi in base ai quali il magistrato disorveglianza e il Tribunale di sorveglianza hanno valutato l’assenza di indici disocializzazione e di stabile inserimento sul territorio nazionale.4. Con memoria depositata i l 29 marzo 2026, i l r icorrente ha insistitonell ’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in quanto proposto sulla base di motivi infondati, deve essere rigettato.2. L'espulsione dello straniero non appartenente all'Unione europea, identificato,irregolare, il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena, ancheresidua, non superiore a due anni per reati non ostativi, prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs.n. 286 del 1998, ha natura sostanzialmente amministrativa e costituisce una misuraalternativa alla detenzione atipica, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza dellecondizioni fissate dalla legge (Sez. 1, n. 50871 del 25/05/2018, n.m.; Sez. 1, n. 6814 del09/07/2015, dep. 2016, n.m.; Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Rv. 249175-01). La ratio dellanorma è quella di ridurre la popolazione detenuta e tale obiettivo viene perseguito facendouscire dal circuito carcerario e rimpatriando coloro che non possano essere reinseriti inquanto irregolari e per i quali non sussistano prevalenti esigenze di asilo, umanitarie ovverodi tutela della loro persona o delle loro relazioni familiari (Sez. 1, n. 915 del 17/10/2019, dep.2020, Rv. 278065-01).Come anticipato, sussistono cause ostative all’espulsione costituite, in primo luogo,dalla condanna per taluni dei reati enunciati all’art. 16, comma 5 citato, in quanto indicativi diuna particolare pericolosità sociale del condannato.Ulteriore causa ostativa è contemplata dal comma 9 dell’art. 16 citato, in forza delquale, ostano all’adozione della misura le condizioni di cui all’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998.È, quest’ultima, disposizione che, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte,contiene una elencazione non tassativa delle cause ostative, essendo i motivi suscettibili siad'interpretazione internamente estensiva (Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, Rv. 268038-01,che al coniugio parifica la convivenza more uxorio; in termini, Sez. 1, n. 16385 del15/03/2019, Rv. 276184-01), sia d'integrazione analogica alla luce dell'intero tessutoordinamentale. La natura non tassativa delle ipotesi di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, ela necessità della sua integrazione alla luce dei principi della Costituzione e attraversol'analisi delle fonti sovranazionali (Trattati e diritto derivato dell'Unione europea, Carta diNizza, CEDU), è stata riaffermata anche a cospetto di soggetti che, pur non avendo dirittoallo status di rifugiato, fossero nelle condizioni per godere della c.d. protezione sussidiaria,spettante tra l'altro nell'ipotesi di minaccia grave alla vita di un civile derivante da violenzaindiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; neppure in tali casi, siè detto, l'espulsione può dirsi ammessa (Sez. 1, n. 41949 del 04/04/2018, Rv. 273973-01,ribadita da Sez. 1, n. 39783 del 21/09/2021, Rv. 282147-01).Ne consegue che la legittimità dell'espulsione del cittadino straniero dal territorioitaliano, disposta ai sensi dell'art. 16, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998, è soggetta a unaverifica preliminare dell'autorità giudiziaria - rappresentata, in prima istanza, dal magistrato disorveglianza e, in caso di opposizione, dal tribunale di sorveglianza -, finalizzata adaccertare che, nel suo Paese di origine, l'immigrato espulso non possa incorrere in violazionidei suoi diritti fondamentali e non possa essere sottoposto ad attività di natura persecutoria eche l’espulsione non determini la violazione del diritto alla tutela delle relazioni familiari.3. Nel caso in esame, dall’ordinanza impugnata si evince che il ricorrente è detenutoper il reato di associazione a delinquere (finalizzata alla commissione di una pluralità di delittidi favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per i quali, però, dal certificato penale nonsi evince essere intervenuta condanna). Ai sensi dell’art. 16, comma 5 d.lgs citato,l’espulsione non può essere disposta nel caso di condanna per i delitti previsti dall’art. 12,commi 1, 3, 3-bis e 3-ter d.lgs n. 286 del 1998 ovvero per uno o più delitti previsti dall’art.407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. tra i quali rientra il delitto di cui all’art. 416 cod. pen.nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza. In particolare, l’arresto obbligatorio infragranza per detta fattispecie di reato è previsto dall’art. 380 comma 1, lett. m) cod. proc.pen. nei casi di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 416 cod. pen. (ovvero nei confronti dei capi,promotori ed organizzatori) se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelliprevisti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del comma citato, tra i quali nonrientrano i reati fine della fattispecie associativa evidenziata, in base a quanto desumibiledall’ordinanza impugnata.Nel caso in esame, pertanto, nel quale i reati fine non erano quelli di cui alla normacitata, non sussiste alcuna fattispecie criminosa ostativa all’espulsione.4. Con riferimento all’ulteriore motivo ostativo ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 2, lett. c)d.lgs n. 286 del 1998, il quale vieta l’espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro ilsecondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”, si osserva che: i pericoli per lapersona del ricorrente nel caso di espulsione sono stati solo genericamente dedotti; quanto,invece, agli ulteriori argomenti relativi alla necessità di tutelare le relazioni familiari, si rilevache l’ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza delle condizioni ostative di cui agli artt.13-19 d.lgs. n. 286 del 1998 sulla base dell’istruttoria espletata, precisando, altresì, che ilricorrente non risulta aver mai svolto attività lavorativa e non risulta aver svolto alcuna attivitàsocializzante che induca a ritenere che egli sia integrato in Italia. Rispetto a tale motivazione,la censura è del tutto generica, deducendosi genericamente, nel terzo motivo, che ilricorrente risiede nella città di Niscemi (CL) e che ha una stabile situazione familiare eaffettiva; dichiara di aver allegato al reclamo il proprio certificato di residenza e i documentidei familiari “residenti nella medesima citta” (e non, quindi, nella medesima abitazione),senza, tuttavia, allegarlo al presente ricorso ai fini dell’autosufficienza, onde consentire divalutare eventuali travisamenti nel provvedimento impugnato. Alla luce di tali argomenti, lacensura si palesa del tutto generica e non consente di ritenere i fatti dedotti oggettivamenteostativi dell’espulsione in quanto lesivi dell’integrità familiare.5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]