CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2021
Cassazione n. 00523/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 ORDINANZA sul ricorso 414/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona liquidatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. B. Vico 22 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - Se23. contro 207-di Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende - resistente - avverso la sentenza n. 92/2013 della COMM.TRIB.REG., LOMBARDIA, depositata il 07/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che : le società [OSCURATO:SOCIETA]. e V.C.M. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione impugnavano per cassazione, con sei motivi, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 92/20/2013. L'Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso. Considerato che: con memoria depositata in data 26.3.2021 parte contribuente ha rappresentato di essersi avvalsa della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, e che la stessa si è perfezionata; la disposizione indicata prevede, al comma 1, che "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi ... escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". La norma di legge dispone quindi, al comma 10 dello stesso art. 11, che "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite ... Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate". Avendo parte ricorrente depositato, in allegato alla memoria datata 17 marzo 2021, copie della domanda, tempestivamente presentata il 28 settembre 2017, di definizione agevolata della controversia nonché del versamento della intera somma il processo deve essere dichiarato estinto. Le spese del giudizio vanno compensate. visto l'art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 4 novembre 2021 effettuata da remoto. [OSCURATO:PERSONA]