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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2021

Cassazione n. 19090/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5590-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 332, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 35844/2021 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il 22/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.L’odierna ricorrente, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], citava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir dichiarare la nullità di alcuni contratti di assicurazione conclusi con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (a cui era succeduta nei rapporti da [OSCURATO:PERSONA]) tramite il promotore sig. [OSCURATO:PERSONA]; per ottenere la restituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei premi di assicurazione pagati in esecuzione dei contratti, per un ammontare di euro 106.789,78, nonché per la condanna di [OSCURATO:SOCIETA], in solido con il sig. [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dagli illeciti comportamenti tenuti da quest’ultimo, nei limiti di euro 258.228,00.

2. L’adito T ribunale di Roma, riconoscendo che la sottoscrizione di tali contratti era avvenuta con firma apocrifa di parte attrice, dichiarava nulli i contratti e condannava quindi (i) [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i premi di assicurazione in misura di euro 106.789,78, somma aumentata di interessi; (ii) condannava [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ed il sig. [OSCURATO:PERSONA], in solido, a rimborsare tale somma a [OSCURATO:PERSONA]; e (iii) condannava [OSCURATO:SOCIETA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] in solido a pagare euro 258.228,00, somma aumentatadi interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

3. Con sentenza n. 21099/2007 il Tribunale di Roma definiva in tale modo la controversia condannando [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rimborsare le spese processuali anticipate da parte attrice e le spese legali agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari.

Il tribunale condannava inoltre il sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere le spese sostenute per il giudizio da [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:SOCIETA]. (succeduta nei rapporti a [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) proponeva appello avverso tale pronuncia con atto notificato in data 29 ottobre 2007.

5. Il gravame proposto censurava l’accertamento effettuato del giudice di prime cure in relazione all’illegittimità del comportamento del promotore, l’omessa motivazione in merito all’incidenza che la condotta del promotore finanziario avrebbe avuto sul patrimonio investito e, per quanto qui maggiormente rileva, la mancata valutazione della prova del danno subito dalla ricorrente e la sua conseguente errata liquidazione.

6. L’adita C orte d’ a p pello di Roma riteneva tale ultima questione determinante, rilevando lacune probatorie nelle allegazioni della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che non aveva prodotto documentazione atta a provare l’entità del danno subito.

In particolare, la corte territoriale rilevava come la quantificazione del danno, effettuata dal tribunale - sottraendo quanto residuato nel conto corrente della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alla somma complessiva degli investimenti - non fosse idoneo ad integrare, in assenza della produzione degli estratti conto, prova del quantum del danno subito, onere probatorio a caricodell’appellata.

7. Il giudice d’appello rilevava, inoltre, come la somma di euro 106.789,78, che la [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a restituire alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], fosse stataanche inclusa da l giudice del primo grado nel calcolo del risarcimento complessivo dovuto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in solido con [OSCURATO:SOCIETA]. e che, pertanto, tale somma dovesse essere detratta, in ragione dell’autonomo obbligo di restituzione accertato in giudizio, ai fini del calcolo del danno da risarcire. 8.In forza di tali considerazioni la corte territoriale rideterminava la somma complessiva da liquidare alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in euro 79.941,21 di cui euro 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, compensando le spese di giudizio nella misura di un terzo e ponendo a carico della banca, in solido con il sig. [OSCURATO:PERSONA], le restanti spese processuali.

9. A vverso tale pronuncia, pubbli cata il 30 settembre 2016, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per la cassazione, affidato a sette motivi e notificato in data 1° febbraio 2017.

Le altre parti rimanevano intimate.

10. I primi due motivi erano volti a censurare l’invalidità della procura rilasciata alla [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta viziata in quanto conferita in violazione dell’art. 83 cod. proc. civ.

In particolare, la ricorrente, con il primo motivo,contestava che la procura rilasciata in margine all’atto di appello “era inficiata dai vizi da noi evidenziati nelle pagg. da 6 a 8 della nostra comparsa conclusionale in appello, pagine da intendersi qui integralmente trascritte e riportate”.

Con il secondo motivo censurava un vizio di ultrapetizione in quanto la corte d’appello avrebbe affermato la validità della procura riferendosi a quella rilasciata in favore della società in primo grado.

11. I due motivi, esaminati congiuntamente, erano dichiarati, il primo, inammissibile per mancanza di specificità , non avendo la ricorrente indicato né riportato le ragioni dell’invalidità della procura; il secondo, infondato , in ragione dei poteri ufficiosi spettanti al giudice in merito alla regolare costituzione delle parti, poteri alla luce dei quali si giustificava che la validità della procura potesse essere riconosciuta in forza di atti diversi da quelli indicati dalle parti. 12.Il terzo motivo, volto a censurare la falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ. nella parte in cui il giudice d’appello aveva rilevatole carenze probatorie in tema di quantificazione del danno, veniva dichiarato inammissibile in quanto volto a stimolare un riesame dei fatti di causa, precluso in sede di legittimità.

13. Il quarto motivo veniva parimenti dichiarato inammissibile in quanto inidoneo ad attaccare la ratio decidendi del capo della sentenza censurato.

La ricorrente censurava, infatti, la statuizione secondo cui la banca appellante non avrebbe potuto produrre in giudizio gli estratti conto, senza considerale che la corte territoriale aveva già stabilito che, in tema di quantificazione del danno, tale onere probatorio ricadesse in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

14. Con il quinto motivo la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., nonché l’omessa motivazione, rispetto all’esclusione dall’ammontare del risarcimento, della somma di euro 106.789,78.

Si deduceva cioè che l’obbligo da parte della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] volto alla restituzione delle somme da quest’ultima dovuta nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe dovuto incidere sulla quantificazione del danno risarcitorio in quanto i due capi della sentenza conterrebbero due condanne di diversa natura mutualmente esclusive.

15. Questa Corte dichiarava il motivo inammissibile in quanto il censurato capo della sentenza non disponeva una mancata restituzione di tale somma alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ma escludeva solamente che avesse luogo il doppio pagamento, uno da parte di [OSCURATO:PERSONA] e uno da parte di [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA]), di quanto dovuto a titolo di restituzione dei premi di assicurazione indebitamente versati.

Pertanto il rilievo posto dalla ricorrente non attingeva la ratio decidendidel capo impugnato.

16. Il sesto motivo era volto a criticare la determinazione della liquidazione del danno non patrimoniale, ed era, quindi, dichiarato inammissibile in ragione della incensurabilità nel merito delle valutazioni equitative effettuate dalla corte di appello.

17. Il settimo motivo, volto a censurare la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in merito alla liquidazione delle spese, era dichiarato inammissibile in quanto considerata non autonoma censura.

18. Per le ragioni si n qui enunciate, con ordinanza n. 35844 depositata il 22 novembre 2021, questa Corte rigettava il ricorso. 19.Avverso tale decisione la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato in data 15 febbraio 2022,ha proposto ricorso per revocazione affidato a due motivi, illustrati pure con memoria, cui resiste con controricorso e memoria [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendone il rigetto. considerato che

20. Con il primo motivo il ricorrente chiede la revocazione dell’ordinanza in quanto questa Corte, nel pronunciare l’ordinanza revocanda,sarebbe incorsa in errore di fatto ai sensi dell’art. 395, primo comma. n. 4, cod. proc. civ. per aver dichiarato inammissibile il primo motivo del proposto ricorso.

21. Secondo tale prospettazione l’ordinanza in parola avrebbe erroneamente rilevato la mancanza di specificità di detto primo motivo senza rilevare che nel ricorso si era proceduto ad indicare il luogo edi l tempo in cui le critiche alla procura erano state espresse nel corso del giudizio del merito, permettendo così di circostanziare il motivo di ricorso e di rende rlo sufficientemente specifico.

Il difetto di specificità rilevato nella specie è fonte infatti di un errore meramente percettivo della realtà dei fatti in quanto risulterebbe incontroverso agli atti del giudizio la precisa indicazione delle censure mosse alla sentenza d’appello.

22. A sostegno della propria ricostruzione il ricorrente cita il Protocollo di intesa tra Cassazione ed il CNF, che afferma come il principio di specificità non comporti un onere di trascrizione integrale, nonché alcune pronunce della Corte EDU in materia di autosufficienza del ricorso. 23.Tale motivo è inammissibile.

Se è vero che il vizio revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., può essere integrato anche dall’omesso scrutinio di una censura articolata in un motivo di ricorso in cassazione (Cass. 362/2010; Cass. 25752/2022), nel caso di specie la Corte ha ben considerato la presenza del richiamo alle deduzioni svolte dalla ricorrente a pagina 6 ed 8 della comparsa conclusionale in appello, effettuando parimenti una valutazione in diritto in merito all’insufficienza di tale richiamo ai fini della specificità delricorso.

24. In particolare si è già avuto modo di affermare che “l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass.

SS.UU. 31032/2019)”.

25. Pertanto il vizio prospettato non si può in nessun modo considerare come errore di fatto, ma eventualmente come un errore in diritto, e, pertanto, come più volte affermato (Cass.20635/2017; Cass. 36249/2022; Cass 10040/2022; Cass.5326/2023 e nuovamente Cass.

SS.UU: 31032/2019), non è suscettibile di costituire motivo di revocazione.

26. Con il secondo motivo di revocazione si lamenta la falsa percezione difatto ai sensi dell’’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., in cui la Corte sarebbe incorsa nell’esame del quinto motivo di ricorso per cassazione. 27.In particolare la Cassazione avrebbe omesso di rilevare come le somme liquidate a titolo di restituzione dei premi assicurativi fossero diverse da quelle liquidate a titolo di risarcimento del danno. 28.Tale fatto, che risulterebbe incontroverso dagli atti della causa, non sarebbe stato preso in considerazione dall’ordinanza revocanda che avrebbe dichiarato l’inammissibilità del motivo di ricorso sulla circostanza che lo stesso non si era confrontato con la ratio decidendidel giudice del merito.

29. Sempre secondo la ricorrente la funzione di “impedire la duplicazione del risarcimento in favore dell’attrice”, rati o ivi evidenziata, non rileva in ragione del fatto che il risarcimento del danno, da un lato, e la restituzione di quanto indebitamente ottenuto dai premi assicurativi, dall’altro, sarebbero due distinte condanne, tale che in nessun modo si sarebbe potuto verificare una duplicazione del risarcimento in favore dell’attrice.

30. Anche tale motivo è inammissibile.

Il ricorrente, con il secondo motivo di revocazione, ripropone sostanzialmente la medesima censura svolta nel quinto motivo di ricorso per la cassazione, mancando di confrontarsi con la ratio decidendi tanto della sentenza di appello quanto dell’ordinanza qui impugnata. 31.Come correttamente rilevato sia in sede di appello che in sede di legittimità, le somme dovute dalla ricorrente a titolo di restituzione degli indebiti versati quali premi assicurativi, per quanto oggetto di specifica condanna restitutoria, erano state parimenti considerate dal giudice di primo grado ai fini della quantificazione del danno risarcibile.

Il giudice di appello ha quindi confermato la debenza della restituzione, ma ha ritenuto illegittimo, in ragione del capo della sentenza contenente tale condanna, considerare tali somme anche al fine del calcolo del risarcimento.

32. Pertanto, nel dichiarare inammissibile il quint o motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata ha ritenuto, con valutazione in diritto, legittimo il ragionamento del giudice d’appello che, proprio in ragione della diversa e separata condanna alla restituzione di tali somme, ha reputato di doverle escludere ai fini del calcolo del risarcimento.

Non si possono ravvisare dunque gli estremi dell’errore revocatorio.

Ne consegue che anche sotto questo profilo il ricorso non merita seguito.

33. Atteso l’esito della revocazione, in applicazione del principio della soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.

34. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5590-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 332, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 35844/2021 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il 22/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.L’odierna ricorrente, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], citava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir dichiarare la nullità di alcuni contratti di assicurazione conclusi con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (a cui era succeduta nei rapporti da [OSCURATO:PERSONA]) tramite il promotore sig. [OSCURATO:PERSONA]; per ottenere la restituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei premi di assicurazione pagati in esecuzione dei contratti, per un ammontare di euro 106.789,78, nonché per la condanna di [OSCURATO:SOCIETA], in solido con il sig. [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dagli illeciti comportamenti tenuti da quest’ultimo, nei limiti di euro 258.228,00. 2. L’adito T ribunale di Roma, riconoscendo che la sottoscrizione di tali contratti era avvenuta con firma apocrifa di parte attrice, dichiarava nulli i contratti e condannava quindi (i) [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i premi di assicurazione in misura di euro 106.789,78, somma aumentata di interessi; (ii) condannava [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ed il sig. [OSCURATO:PERSONA], in solido, a rimborsare tale somma a [OSCURATO:PERSONA]; e (iii) condannava [OSCURATO:SOCIETA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] in solido a pagare euro 258.228,00, somma aumentatadi interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con sentenza n. 21099/2007 il Tribunale di Roma definiva in tale modo la controversia condannando [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rimborsare le spese processuali anticipate da parte attrice e le spese legali agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari. Il tribunale condannava inoltre il sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere le spese sostenute per il giudizio da [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:SOCIETA]. (succeduta nei rapporti a [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) proponeva appello avverso tale pronuncia con atto notificato in data 29 ottobre 2007. 5. Il gravame proposto censurava l’accertamento effettuato del giudice di prime cure in relazione all’illegittimità del comportamento del promotore, l’omessa motivazione in merito all’incidenza che la condotta del promotore finanziario avrebbe avuto sul patrimonio investito e, per quanto qui maggiormente rileva, la mancata valutazione della prova del danno subito dalla ricorrente e la sua conseguente errata liquidazione. 6. L’adita C orte d’ a p pello di Roma riteneva tale ultima questione determinante, rilevando lacune probatorie nelle allegazioni della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che non aveva prodotto documentazione atta a provare l’entità del danno subito. In particolare, la corte territoriale rilevava come la quantificazione del danno, effettuata dal tribunale - sottraendo quanto residuato nel conto corrente della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alla somma complessiva degli investimenti - non fosse idoneo ad integrare, in assenza della produzione degli estratti conto, prova del quantum del danno subito, onere probatorio a caricodell’appellata. 7. Il giudice d’appello rilevava, inoltre, come la somma di euro 106.789,78, che la [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a restituire alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], fosse stataanche inclusa da l giudice del primo grado nel calcolo del risarcimento complessivo dovuto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in solido con [OSCURATO:SOCIETA]. e che, pertanto, tale somma dovesse essere detratta, in ragione dell’autonomo obbligo di restituzione accertato in giudizio, ai fini del calcolo del danno da risarcire. 8.In forza di tali considerazioni la corte territoriale rideterminava la somma complessiva da liquidare alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in euro 79.941,21 di cui euro 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, compensando le spese di giudizio nella misura di un terzo e ponendo a carico della banca, in solido con il sig. [OSCURATO:PERSONA], le restanti spese processuali. 9. A vverso tale pronuncia, pubbli cata il 30 settembre 2016, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per la cassazione, affidato a sette motivi e notificato in data 1° febbraio 2017. Le altre parti rimanevano intimate. 10. I primi due motivi erano volti a censurare l’invalidità della procura rilasciata alla [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta viziata in quanto conferita in violazione dell’art. 83 cod. proc. civ. In particolare, la ricorrente, con il primo motivo,contestava che la procura rilasciata in margine all’atto di appello “era inficiata dai vizi da noi evidenziati nelle pagg. da 6 a 8 della nostra comparsa conclusionale in appello, pagine da intendersi qui integralmente trascritte e riportate”. Con il secondo motivo censurava un vizio di ultrapetizione in quanto la corte d’appello avrebbe affermato la validità della procura riferendosi a quella rilasciata in favore della società in primo grado. 11. I due motivi, esaminati congiuntamente, erano dichiarati, il primo, inammissibile per mancanza di specificità , non avendo la ricorrente indicato né riportato le ragioni dell’invalidità della procura; il secondo, infondato , in ragione dei poteri ufficiosi spettanti al giudice in merito alla regolare costituzione delle parti, poteri alla luce dei quali si giustificava che la validità della procura potesse essere riconosciuta in forza di atti diversi da quelli indicati dalle parti. 12.Il terzo motivo, volto a censurare la falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ. nella parte in cui il giudice d’appello aveva rilevatole carenze probatorie in tema di quantificazione del danno, veniva dichiarato inammissibile in quanto volto a stimolare un riesame dei fatti di causa, precluso in sede di legittimità. 13. Il quarto motivo veniva parimenti dichiarato inammissibile in quanto inidoneo ad attaccare la ratio decidendi del capo della sentenza censurato. La ricorrente censurava, infatti, la statuizione secondo cui la banca appellante non avrebbe potuto produrre in giudizio gli estratti conto, senza considerale che la corte territoriale aveva già stabilito che, in tema di quantificazione del danno, tale onere probatorio ricadesse in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 14. Con il quinto motivo la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., nonché l’omessa motivazione, rispetto all’esclusione dall’ammontare del risarcimento, della somma di euro 106.789,78. Si deduceva cioè che l’obbligo da parte della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] volto alla restituzione delle somme da quest’ultima dovuta nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe dovuto incidere sulla quantificazione del danno risarcitorio in quanto i due capi della sentenza conterrebbero due condanne di diversa natura mutualmente esclusive. 15. Questa Corte dichiarava il motivo inammissibile in quanto il censurato capo della sentenza non disponeva una mancata restituzione di tale somma alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ma escludeva solamente che avesse luogo il doppio pagamento, uno da parte di [OSCURATO:PERSONA] e uno da parte di [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA]), di quanto dovuto a titolo di restituzione dei premi di assicurazione indebitamente versati. Pertanto il rilievo posto dalla ricorrente non attingeva la ratio decidendidel capo impugnato. 16. Il sesto motivo era volto a criticare la determinazione della liquidazione del danno non patrimoniale, ed era, quindi, dichiarato inammissibile in ragione della incensurabilità nel merito delle valutazioni equitative effettuate dalla corte di appello. 17. Il settimo motivo, volto a censurare la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in merito alla liquidazione delle spese, era dichiarato inammissibile in quanto considerata non autonoma censura. 18. Per le ragioni si n qui enunciate, con ordinanza n. 35844 depositata il 22 novembre 2021, questa Corte rigettava il ricorso. 19.Avverso tale decisione la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato in data 15 febbraio 2022,ha proposto ricorso per revocazione affidato a due motivi, illustrati pure con memoria, cui resiste con controricorso e memoria [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendone il rigetto. considerato che 20. Con il primo motivo il ricorrente chiede la revocazione dell’ordinanza in quanto questa Corte, nel pronunciare l’ordinanza revocanda,sarebbe incorsa in errore di fatto ai sensi dell’art. 395, primo comma. n. 4, cod. proc. civ. per aver dichiarato inammissibile il primo motivo del proposto ricorso. 21. Secondo tale prospettazione l’ordinanza in parola avrebbe erroneamente rilevato la mancanza di specificità di detto primo motivo senza rilevare che nel ricorso si era proceduto ad indicare il luogo edi l tempo in cui le critiche alla procura erano state espresse nel corso del giudizio del merito, permettendo così di circostanziare il motivo di ricorso e di rende rlo sufficientemente specifico. Il difetto di specificità rilevato nella specie è fonte infatti di un errore meramente percettivo della realtà dei fatti in quanto risulterebbe incontroverso agli atti del giudizio la precisa indicazione delle censure mosse alla sentenza d’appello. 22. A sostegno della propria ricostruzione il ricorrente cita il Protocollo di intesa tra Cassazione ed il CNF, che afferma come il principio di specificità non comporti un onere di trascrizione integrale, nonché alcune pronunce della Corte EDU in materia di autosufficienza del ricorso. 23.Tale motivo è inammissibile. Se è vero che il vizio revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., può essere integrato anche dall’omesso scrutinio di una censura articolata in un motivo di ricorso in cassazione (Cass. 362/2010; Cass. 25752/2022), nel caso di specie la Corte ha ben considerato la presenza del richiamo alle deduzioni svolte dalla ricorrente a pagina 6 ed 8 della comparsa conclusionale in appello, effettuando parimenti una valutazione in diritto in merito all’insufficienza di tale richiamo ai fini della specificità delricorso. 24. In particolare si è già avuto modo di affermare che “l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. SS.UU. 31032/2019)”. 25. Pertanto il vizio prospettato non si può in nessun modo considerare come errore di fatto, ma eventualmente come un errore in diritto, e, pertanto, come più volte affermato (Cass.20635/2017; Cass. 36249/2022; Cass 10040/2022; Cass.5326/2023 e nuovamente Cass. SS.UU: 31032/2019), non è suscettibile di costituire motivo di revocazione. 26. Con il secondo motivo di revocazione si lamenta la falsa percezione difatto ai sensi dell’’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., in cui la Corte sarebbe incorsa nell’esame del quinto motivo di ricorso per cassazione. 27.In particolare la Cassazione avrebbe omesso di rilevare come le somme liquidate a titolo di restituzione dei premi assicurativi fossero diverse da quelle liquidate a titolo di risarcimento del danno. 28.Tale fatto, che risulterebbe incontroverso dagli atti della causa, non sarebbe stato preso in considerazione dall’ordinanza revocanda che avrebbe dichiarato l’inammissibilità del motivo di ricorso sulla circostanza che lo stesso non si era confrontato con la ratio decidendidel giudice del merito. 29. Sempre secondo la ricorrente la funzione di “impedire la duplicazione del risarcimento in favore dell’attrice”, rati o ivi evidenziata, non rileva in ragione del fatto che il risarcimento del danno, da un lato, e la restituzione di quanto indebitamente ottenuto dai premi assicurativi, dall’altro, sarebbero due distinte condanne, tale che in nessun modo si sarebbe potuto verificare una duplicazione del risarcimento in favore dell’attrice. 30. Anche tale motivo è inammissibile. Il ricorrente, con il secondo motivo di revocazione, ripropone sostanzialmente la medesima censura svolta nel quinto motivo di ricorso per la cassazione, mancando di confrontarsi con la ratio decidendi tanto della sentenza di appello quanto dell’ordinanza qui impugnata. 31.Come correttamente rilevato sia in sede di appello che in sede di legittimità, le somme dovute dalla ricorrente a titolo di restituzione degli indebiti versati quali premi assicurativi, per quanto oggetto di specifica condanna restitutoria, erano state parimenti considerate dal giudice di primo grado ai fini della quantificazione del danno risarcibile. Il giudice di appello ha quindi confermato la debenza della restituzione, ma ha ritenuto illegittimo, in ragione del capo della sentenza contenente tale condanna, considerare tali somme anche al fine del calcolo del risarcimento. 32. Pertanto, nel dichiarare inammissibile il quint o motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata ha ritenuto, con valutazione in diritto, legittimo il ragionamento del giudice d’appello che, proprio in ragione della diversa e separata condanna alla restituzione di tali somme, ha reputato di doverle escludere ai fini del calcolo del risarcimento. Non si possono ravvisare dunque gli estremi dell’errore revocatorio. Ne consegue che anche sotto questo profilo il ricorso non merita seguito. 33. Atteso l’esito della revocazione, in applicazione del principio della soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo. 34. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un
Sentenza Cassazione n. 19090/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris