CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 18089/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza con cui la Corte di appello di 42. i-VMS-C.,49 Bologna, in data 119 gennai 2023, lo ha condannato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, ritenendo insussistente l'asserita causa di nullità per l'omesso avviso di cui all'art. 545-bis cod.proc.pen., avendo il giudice di primo grado motivato la non concedibilità della sostituzione della pena detentiva irrogata, e non concedibile la richiesta prevalenza delle attenuanti generiche sulla rilevante recidiva; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e la nullità della sentenza per avere il giudice di primo grado omesso di dare l'avviso di cui all'art. 545-bis cod.proc.pen., sostenendo che esso può essere escluso solo quando non sussista l'astratta possibilità di sostituire la pena detentiva, mentre l'esclusione in concreto di tale sostituzione può essere effettuata solo dopo la lettura del dispositivo; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha interpretato ed applicato correttamente l'art. 545-bis cod.proc.pen., secondo cui il giudice deve dare avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva «se ricorrono le condizioni» per tale sostituzione, senza distinguere tra condizioni oggettive e condizioni soggettive, che il giudice è ugualmente tenuto a valutare; ritenuto che tale interpretazione, oltre che conforme alla lettera della norma, sia conforme anche alla sua ratio, risultando palesemente inutile informare l'imputato di una possibilità che il giudice è già in grado di escludere, avendo già valutato nel corso del giudizio di merito, come avvenuto nel presente caso, che i numerosi precedenti penali dell'imputato, anche per evasione, non consentivano di sostituire la pena con altra che richiedesse comunque di fare affidamento sulla capacità di autocontenimento e di rispetto della prescrizioni, che l'imputato aveva già dimostrato di non possedere; ritenuto che debba essere ribadito il principio già espresso, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.» (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, R.v. 285710; Sez.. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere