Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 18100/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 09 gennaio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha sostituito la misura dell'affidamento in prova, a lui già concessa, con quella della detenzione domiciliare, attesi i molti fatti di reato da lui commessi, ancorché ridimensionati con la remissione delle querele sporte dalle vittime; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione da parte dell'ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale valutato l'eccezione di tardività del provvedimento, essendo trascorsi trenta giorni dalla sospensione cautelare dell'affidamento in prova, che aveva perciò perso efficacia con la conseguente piena conservazione dell'originaria misura e illegittimità del provvedimento di revoca della stessa, e per avere basato la decisione su denunce palesemente false o non contenenti fatti penalmente rilevanti; preso atto del deposito di una memoria da parte del ricorrente, che deve però essere ritenuta tardiva ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod.proc.pen, in quanto depositata in data 20/03/2024; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, quanto al primo motivo perché l'inosservanza del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 51 -ter, comma 2, Ord.pen., comporta solo la perdita di efficacia della sospensione della misura, ma non incide sulla revoca della stessa (vedi Sez. 7, ord. n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, Rv. 281309; Sez. 1, n.44556 del 18/11/2010, Rv. 248986), e quanto al secondo motivo perché fondato su doglianze di mero fatto e irrilevanti, essendo inibito al Tribunale di sorveglianza di svolgere indagini in merito a fatti di reato denunciati, e sui quali è competente ad indagare il pubblico ministero; ritenuto perciò che non emergano, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi di manifesta illogicità e di contraddittorietà denunciati dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 09 gennaio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha sostituito la misura dell'affidamento in prova, a lui già concessa, con quella della detenzione domiciliare, attesi i molti fatti di reato da lui commessi, ancorché ridimensionati con la remissione delle querele sporte dalle vittime; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione da parte dell'ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale valutato l'eccezione di tardività del provvedimento, essendo trascorsi trenta giorni dalla sospensione cautelare dell'affidamento in prova, che aveva perciò perso efficacia con la conseguente piena conservazione dell'originaria misura e illegittimità del provvedimento di revoca della stessa, e per avere basato la decisione su denunce palesemente false o non contenenti fatti penalmente rilevanti; preso atto del deposito di una memoria da parte del ricorrente, che deve però essere ritenuta tardiva ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod.proc.pen, in quanto depositata in data 20/03/2024; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, quanto al primo motivo perché l'inosservanza del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 51 -ter, comma 2, Ord.pen., comporta solo la perdita di efficacia della sospensione della misura, ma non incide sulla revoca della stessa (vedi Sez. 7, ord. n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, Rv. 281309; Sez. 1, n.44556 del 18/11/2010, Rv. 248986), e quanto al secondo motivo perché fondato su doglianze di mero fatto e irrilevanti, essendo inibito al Tribunale di sorveglianza di svolgere indagini in merito a fatti di reato denunciati, e sui quali è competente ad indagare il pubblico ministero; ritenuto perciò che non emergano, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi di manifesta illogicità e di contraddittorietà denunciati dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 18100/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris