CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 08661/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento con la recidiva, atteso che il motivo sulla sussistenza della recidiva è inammissibile perché non è stato neppure devoluto alla cognizione del giudice di appello (il motivo di appello investiva — come si evince dalla lettura dell'atto di appello - solo la questione del giudizio di equivalenza e non anche il profilo del riconoscimento della recidiva dedotto per la prima volta davanti la Corte di cassazione); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] ti re estensore [OSCURATO:PERSONA]‘i [OSCURATO:PERSONA] D