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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2015

Cassazione n. 21395/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26181/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 100/e, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Campania - sezione staccata di Salerno, n. 7101/04/2015,depositata il 16 luglio 2015 ; [OSCURATO:PERSONA]- IRAP-ALTRO 2009 R.G.

N.26181/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del3 aprile 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. A seguito di processo verbale di constatazione del 15 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Avellino notificava, in data 19 dicembre 2012, a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale esercente attività di servizio di pompe funebri, due avvisi di accertamento, rispettivamente n.

TFK010303192/2012 e n.

TFK010303198/2012, con i quali accertava ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per gli annidi imposta 2008 e 2010, ricavi non contabilizzati , con conseguenti maggiori imponibili di € 106.655,84 e di €132.054,44, quantificati applicando la percentuale di ricarico del 39,80% rispetto all’anno di imposta 2009, e rideterminando quindi le imposte dovute ai fini IRES, IRAP ed IVA.

La contribuente presentava separate istanze di accertamento con adesione, ma le stessesi concludevano con esito negativo.

2. Avverso tali avvisi di accertamento, [OSCURATO:PERSONA] presentava separati ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] la quale, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 299/04/2012 depositata il 16 settembre 2013 , li accoglieva ed annullava gli avvisi di accertamento impugnati, ritenendo che l’applicazione della sopracitata percentuale di ricarico fosse priva di valida e specifica giustificazione,anche se in presenza di contabilità inattendibile.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania – sezione staccata di Salerno, con R.G.

N.26181/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza n. 7101/04/2015, pronunciata il 2 febbraio 2015 e depositata in segreteria il 26 luglio 2015,rigettava l’appello, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

In particolare, secondo il giudice di secondo grado, l’Ufficio non poteva utilizzare, ai fini dell’accertamento ex art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, in assenza di valide e specifiche giustificazioni,gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza di Avellino in sede di verifica rispetto al diverso anno di imposta 2009.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo.

Resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA] .

5. La discussione del ricorso è stata fissatadinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, che, diversamente da come ritenuto dalla C.T.R., l’Amministrazione finanziaria potrebbe avvalersi di dati o notizie comunque raccolti rispetto a un diverso periodo di imposta, presumendo che quanto riscontrato in sede di accesso corrisponda all’andamento dell’attività anche in altri periodidi imposta, salva prova contraria del contribuente.

R.G.

N.26181/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2. Procedendo quindi all’esame del motivo di ricorso, osserva la Corte quanto segue.

L’unico motivo di ricorso è infondato.

L’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 prescrive che «per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica (…) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo

32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché' queste siano gravi, precise e concordanti».

L’Ufficio, quindi, quando ritiene che le scritture contabili rinvenute siano lacunose, può procedere a un accertamento induttivo, volto a ricostruire il reddito effettivamente prodotto dal contribuente, basato su presunzioni, anche semplici , purchénel rispetto dei requisiti previsti d a ll’art. 2729 cod. civ. (da ultimo, Cass. 6 dicembre 2022, n. 35837; Cass. 28 gennaio 2022, n. 2629).

A fondamento di dette presunzioni, l’Amministrazione finanziaria può utilizzare i dati comunque raccolti afferenti a periodi di impostadiversi da quello in esame, ma ciò solo in una prima fase, dato che, a valle, non può comunque non procedere a una lorovalutazione di riferibilità anche nel periodo di imposta oggetto di accertamento.

R.G.

N.26181/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sottolineato dalla controricorrente, infatti, un conto è la provenienza dei dati utilizzati dall’Ufficio per procedere all’accertamento analitico-induttivo, un conto è la loro inerenza rispetto alperiodo di imposta oggetto di contestazione .

In altri termini, nel rispetto del principio di effettività della capacità contributiva ex art. 53 Cost., non si possono estendere in modo acritico le risultanze dei dati riguardanti altri periodi di imposta, essendo invece necessario che, per poter utilizzare ta li dati , siano comunque valutate le circostanze caratterizzanti lo specifico anno di imposta.

Come infatti sottolineato più volte da questa Corte, «in tema di accertamento analitico-induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti osuccessivi, atteso che, in base all'esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l'applicazione di percentuali diverse (Cass., 29 dicembre 2016, n. 27330).

In materia tributaria, le circostanze di fatto, comprese quelle relative alle percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, benché non possono essere estese acriticamente ad altro esercizio, stante l'autonomia di ogni periodo impositivo, costituiscono pur sempre validi elementi indiziari, da utilizzare secondo criteri di razionalità e di prudenza, per ricostruire i dati R.G.

N.26181/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] corrispondenti relativi agli anni precedenti (o a quelli successivi), in quanto secondo regola di esperienza, l'entità dei vari ricarichi non è una variabile indipendente di carattere occasionale, ma è condizionata da una serie di fattori che costituiscononel loro insieme le condizioni di mercato (Cass.n. 1286/2004, n. 1647/2010)» (Cass. 4 maggio 2018, n. 10676; da ultimo, Cass. 1°dicembre 2023, n. 33518).

Nel caso di specie, posto l’orientamento di questa Corte che pone l’onere della prova in capo al contribuente - questione non contestata nel motivo di ricorso avverso la sentenza impugnata - il giudice di secondo grado, con un accertamento di fatto insindacabile da questa Corte, ha ritenuto tuttavia ingiustificata l’estensione delle risultanze riguardanti l’anno di imposta 2009 alle due annualità oggetto di contestazione, in quantogiustamente ritenuta effettuata in modo acritico e non contestualizzata rispetto al diverso anno di imposta, in assenza, soprattutto, di un giudizio di inattendibilità o incompletezza delle scritture contabili per gli anni 2008 e 2010.

3. Il motivo di ricorso deve quindi ritenersi infondato.

Consegueil rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

R.G.

N.26181/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del prese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26181/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 100/e, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Campania - sezione staccata di Salerno, n. 7101/04/2015,depositata il 16 luglio 2015 ; [OSCURATO:PERSONA]- IRAP-ALTRO 2009 R.G. N.26181/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del3 aprile 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. A seguito di processo verbale di constatazione del 15 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Avellino notificava, in data 19 dicembre 2012, a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale esercente attività di servizio di pompe funebri, due avvisi di accertamento, rispettivamente n. TFK010303192/2012 e n. TFK010303198/2012, con i quali accertava ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per gli annidi imposta 2008 e 2010, ricavi non contabilizzati , con conseguenti maggiori imponibili di € 106.655,84 e di €132.054,44, quantificati applicando la percentuale di ricarico del 39,80% rispetto all’anno di imposta 2009, e rideterminando quindi le imposte dovute ai fini IRES, IRAP ed IVA. La contribuente presentava separate istanze di accertamento con adesione, ma le stessesi concludevano con esito negativo. 2. Avverso tali avvisi di accertamento, [OSCURATO:PERSONA] presentava separati ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] la quale, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 299/04/2012 depositata il 16 settembre 2013 , li accoglieva ed annullava gli avvisi di accertamento impugnati, ritenendo che l’applicazione della sopracitata percentuale di ricarico fosse priva di valida e specifica giustificazione,anche se in presenza di contabilità inattendibile. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania – sezione staccata di Salerno, con R.G. N.26181/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza n. 7101/04/2015, pronunciata il 2 febbraio 2015 e depositata in segreteria il 26 luglio 2015,rigettava l’appello, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio. In particolare, secondo il giudice di secondo grado, l’Ufficio non poteva utilizzare, ai fini dell’accertamento ex art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, in assenza di valide e specifiche giustificazioni,gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza di Avellino in sede di verifica rispetto al diverso anno di imposta 2009. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. Resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA] . 5. La discussione del ricorso è stata fissatadinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che, diversamente da come ritenuto dalla C.T.R., l’Amministrazione finanziaria potrebbe avvalersi di dati o notizie comunque raccolti rispetto a un diverso periodo di imposta, presumendo che quanto riscontrato in sede di accesso corrisponda all’andamento dell’attività anche in altri periodidi imposta, salva prova contraria del contribuente. R.G. N.26181/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Procedendo quindi all’esame del motivo di ricorso, osserva la Corte quanto segue. L’unico motivo di ricorso è infondato. L’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 prescrive che «per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica (…) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché' queste siano gravi, precise e concordanti». L’Ufficio, quindi, quando ritiene che le scritture contabili rinvenute siano lacunose, può procedere a un accertamento induttivo, volto a ricostruire il reddito effettivamente prodotto dal contribuente, basato su presunzioni, anche semplici , purchénel rispetto dei requisiti previsti d a ll’art. 2729 cod. civ. (da ultimo, Cass. 6 dicembre 2022, n. 35837; Cass. 28 gennaio 2022, n. 2629). A fondamento di dette presunzioni, l’Amministrazione finanziaria può utilizzare i dati comunque raccolti afferenti a periodi di impostadiversi da quello in esame, ma ciò solo in una prima fase, dato che, a valle, non può comunque non procedere a una lorovalutazione di riferibilità anche nel periodo di imposta oggetto di accertamento. R.G. N.26181/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sottolineato dalla controricorrente, infatti, un conto è la provenienza dei dati utilizzati dall’Ufficio per procedere all’accertamento analitico-induttivo, un conto è la loro inerenza rispetto alperiodo di imposta oggetto di contestazione . In altri termini, nel rispetto del principio di effettività della capacità contributiva ex art. 53 Cost., non si possono estendere in modo acritico le risultanze dei dati riguardanti altri periodi di imposta, essendo invece necessario che, per poter utilizzare ta li dati , siano comunque valutate le circostanze caratterizzanti lo specifico anno di imposta. Come infatti sottolineato più volte da questa Corte, «in tema di accertamento analitico-induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti osuccessivi, atteso che, in base all'esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l'applicazione di percentuali diverse (Cass., 29 dicembre 2016, n. 27330). In materia tributaria, le circostanze di fatto, comprese quelle relative alle percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, benché non possono essere estese acriticamente ad altro esercizio, stante l'autonomia di ogni periodo impositivo, costituiscono pur sempre validi elementi indiziari, da utilizzare secondo criteri di razionalità e di prudenza, per ricostruire i dati R.G. N.26181/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] corrispondenti relativi agli anni precedenti (o a quelli successivi), in quanto secondo regola di esperienza, l'entità dei vari ricarichi non è una variabile indipendente di carattere occasionale, ma è condizionata da una serie di fattori che costituiscononel loro insieme le condizioni di mercato (Cass.n. 1286/2004, n. 1647/2010)» (Cass. 4 maggio 2018, n. 10676; da ultimo, Cass. 1°dicembre 2023, n. 33518). Nel caso di specie, posto l’orientamento di questa Corte che pone l’onere della prova in capo al contribuente - questione non contestata nel motivo di ricorso avverso la sentenza impugnata - il giudice di secondo grado, con un accertamento di fatto insindacabile da questa Corte, ha ritenuto tuttavia ingiustificata l’estensione delle risultanze riguardanti l’anno di imposta 2009 alle due annualità oggetto di contestazione, in quantogiustamente ritenuta effettuata in modo acritico e non contestualizzata rispetto al diverso anno di imposta, in assenza, soprattutto, di un giudizio di inattendibilità o incompletezza delle scritture contabili per gli anni 2008 e 2010. 3. Il motivo di ricorso deve quindi ritenersi infondato. Consegueil rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. R.G. N.26181/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del prese
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