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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 16253/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5791-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 3; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6130/2014 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 29/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla NORDTUBI S .

R .

L . alcuni avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per imposte dirette ed I.V.A. relativamente agli anni di imposta 2005-2009, a seguito della contestata partecipazione della predetta società ad operazioni inesistenti; che la contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Como che, con sentenza n. 96/2/13, previa riunione, accolse i ricorsi; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 6130/2014, depositata il 25/11/2014, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva -come l’operato dell’Ufficio fosse legittimo, deponendo gli elementi istruttori acquisiti per l’effettiva inesistenza delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa; che avverso tale decisione la NORDTUBI S .

R .

L .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che all’esito dell’originaria udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa è stata rinviata a nuovo ruolo e quindi, fissata per la decisione all’odierna udienza, “al fine di acquisire notizie dall’Avvocatura di Stato in ordine al perfezionamento della procedura di condono per le annualità 2005-2006”; Rilevato, altresì,che, nelle more, parte ricorrente ha depositato telematicamente (e, precisamente, in data 24.3.2023) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., della l. n. 197 del 2022; che non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento, ai sensi del comma 193 del medesimo art. 1, la causa va sospesa, ai sensi del successivo comma 197, e rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5791-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 3; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6130/2014 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 29/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla NORDTUBI S . R . L . alcuni avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per imposte dirette ed I.V.A. relativamente agli anni di imposta 2005-2009, a seguito della contestata partecipazione della predetta società ad operazioni inesistenti; che la contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Como che, con sentenza n. 96/2/13, previa riunione, accolse i ricorsi; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 6130/2014, depositata il 25/11/2014, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva -come l’operato dell’Ufficio fosse legittimo, deponendo gli elementi istruttori acquisiti per l’effettiva inesistenza delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa; che avverso tale decisione la NORDTUBI S . R . L .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che all’esito dell’originaria udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa è stata rinviata a nuovo ruolo e quindi, fissata per la decisione all’odierna udienza, “al fine di acquisire notizie dall’Avvocatura di Stato in ordine al perfezionamento della procedura di condono per le annualità 2005-2006”; Rilevato, altresì,che, nelle more, parte ricorrente ha depositato telematicamente (e, precisamente, in data 24.3.2023) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., della l. n. 197 del 2022; che non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento, ai sensi del comma 193 del medesimo art. 1, la causa va sospesa, ai sensi del successivo comma 197, e rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rin
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