CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 1994
Cassazione n. 17587/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
varelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 03/12/2025 del G.i.p. del Tribunale di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Udine, che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E 1. Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Bolzano, ai sensi dell'art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, ha convalidato il provvedimento del Questore di Bolzano emesso il 27 novembre 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e notificato all'interessato il 1 dicembre 2025, ore 13.25, impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di tre anni, con contestuale prescrizione dell'obbligo di comparizione presso gli uffici del commissariato di P.S. due volte quant4ol'[OSCURATO:PERSONA] gioca in casa, una sola volta quando la squadra gioca fuori casa. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, che deducono: 2.1. il vizio di motivazione per non avere l'ordinanza impugnata valutato la memoria difensiva tempestivamente inviata, il cui contenuto viene riprodotto nel ricorso, in cui si evidenziava che l'episodio che ha visto coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] riguardava un mero litigio tra avventori del bar e non un alterco tra tifosi di squadre opposte; .ukt 2.2. la violazione di legge con rifen alla lesione dei diritti di difesa e al A(/ contraddittorio, correlata alla tardiva ostensione degli atti del procedimento, posto che gli atti di indagine allegati alla richiesta sono stati inviati al difensore il 4 dicembre 2025, ore 11.53, quando il 6f i.p. aveva già disposto la convalida; 2.3. l'illegittimità della convalida del G.i.p. ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, n. 401 del 1989, costituendo la stessa una statuizione extra petita rispetto alla richiesta dal pubblico ministero, che aveva ad oggetto l'obbligo di presentazione alla p.g. e non anche il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive; 2.4. l'erronea applicazione della legge penale ex art. 6, comma 1, lett. a), b) e c) I. n. 410 del 1989 in relazione all'assenza di collegamento tra la manifestazione sportiva e il dettato dell'art. 2-bis d.l. n. 336 del 2001, in quanto l'episodio in questione si è sviluppato in un bar vicino al pala-ghiaccio, due ore dopo la fine della gara, e non sussistendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 6, comma 1, lett. a), b) e n. 401 del 1989, e considerando che, in relazione a tale ultima ipotesi, il [OSCURATO:PERSONA] non ha subito alcuna denuncia per i fatti del 31 ottobre 2025. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, come risulta dal provvedimento impugnato, il giudice ha considerato le argomentazioni difensive, come risulta dalle locuzioni "vista la memoria difensiva dd. 02.12.2023" (dovendosi ritenere l'indicazione dell'anno un mero errore materiale), che compare prima della motivazione, e "considerati gli argomenti difensivi non dirimenti al caso concreto in esame": locuzioni chiaramente indicative del fatto che il giudice si è criticamente misurato con le argomentazioni dedotte con l'indicata memoria. 3. Il secondo motivo è inammissibile. Si osserva, per un verso, che il difensore lamenta in maniera generica la circostanza di aver compulsato gli atti dopo la notifica, senza indicare né il momento della richiesta difensiva, né eventuali ragioni - non imputabili al difensore - che abbiano reso impossibile una diretta e tempestiva visione degli stessi mediante accesso alla cancelleria del giudice procedente, dovendosi ribadire che, nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. durante lo svolgimento di manifestazione sportive, una volta garantito il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento per consentire il deposito di memorie e deduzioni, è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, di dimostrare di non essere stato posto in condizione - nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del Gip e della Procura della Repubblica - di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida (Sez. 3, n. 20753 del 04/02/2016, Villani, Rv. 267023 - 01). Sotto altro profilo, si rileva che la difesa ha tempestivamente inviato memoria, prendendo posizione rispetto agli elementi fattuali oggetto di contestazione, a riprova, peraltro, dell'assenza di qualsivoglia lesione dei diritti difensivi. 4. Il terzo motivo è inammissibile per mancanza di interesse. Invero, la circostanza che la convalida abbia eventualmente investito la parte amministrativa (divieto di accesso) del provvedimento questorile non incide minimamente sulla legittimità della statuizione relativa alla parte di natura 3agi et giurisdizionale (obbligo di presentazione alla p.g.): la sola che deve essererdi convalida, come avvenuto nel caso di specie 5. Il quarto motivo è infondato. 5.1. Invero, nel richiamare espressamente la relazione di servizio della Questura di Bolzano del 5 novembre 2025, il giudice ha dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha attivamente partecipato a una violenta lite tra opposte tifoserie avvenuta nel chiosco "[OSCURATO:PERSONA]", attiguo al pala-ghiaccio, subito dopo l'incontro di hockey tra le squadre di H.C. [OSCURATO:PERSONA] e H.C. Bolzano. 5.2. Orbene, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, il fatto ricade nella previsione di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), I. n. 401 del 1989, dovendosi ribadire che, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 I. n. 401 del devono intendersi condotte commesse "in occasione o a causa di manifestazioni sportive" non solo quelle tenute direttamente in occasione di tali competizioni, ma anche quelle ad esse collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità (Sez. 3, n. 5173 del 25/10/2023, dep. 2024, Salustri, Rv. 285944 - 01; Sez. 3, n. 1767 del 07/04/2016, dep. 2017, Flore, Rv. 269085 - 01; Sez. 3, n. 30408 del 08/04/2016, Marena, Rv. 267362 - 01). In tale prospettiva, l'imposizione da parte del Questore di un provvedimento di un "daspo" amministrativo, con relative prescrizioni, è dunque da considerare legittima anche nel caso in cui gli atti di violenza siano stati realizzati non durante l'effettivo svolgimento della manifestazione sportiva, bensì in un momento diverso e non contestuale, a condizione che tali atti siano in rapporto di immediato e univoco nesso eziologico con essa. 5.3. Nel caso in esame, deve ritenersi la condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] sia stata commessa sia "in occasione", sia "a causa" di manifestazioni sportive, in considerazione delle connotazioni spazio-temporali del fatto e delle persone coinvolte, ossia la colluttazione, avvenuta, a breve distanza temporale dalla partita tra due squadre di hockey, in un chiosco ubicato nei pressi del pala-ghiaccio, che ha visto coinvolte le opposte tifoserie di quelle squadre. 6. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P P.Q.MCosì deciso il 31/03/2026. Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] rbetta [OSCURATO:PERSONA]::a in Cuceilieriaoggi, 15 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doi. ssa_.Elisabf7t Arrabito 5