CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19527/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2020 ORDINANZA sul ricorso n. 8091/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N.V. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei procuratori pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8091/2020 Numero sezionale 883/2022 Numero di raccolta generale 19527/2022 avverso la sentenza n. 4759/2019 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] pubblicata il 2/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7123/2018, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. affinché fosse accertata la responsabilità di Ing. Bank. N.V., [OSCURATO:PERSONA], per aver provveduto al pagamento di un assegno di traenza, trafugato a seguito della sua spedizione, in favore di un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario. Reputava sussistente, tuttavia, un concorso di colpa in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., nella misura del 50%, avuto riguardo al fatto che l’assegno doveva ritenersi spedito per posta ordinaria, senza alcuna verifica del suo ricevimento da parte del destinatario, e alla mancata comunicazione alla banca negoziatrice di informazioni identificative del beneficiario. 2. La Corte d’appello di Milano rigettava preliminarmente l’eccezione di giudicato sollevata dalla banca appellata, perché la compagnia appellante, pur non avendo formulato specifiche censure sui punti della sentenza che avevano accertato determinate condotte, aveva specificamente impugnato la qualificazione delle medesime come illecite e concorrenti nella responsabilità della banca negoziatrice, ex art. 1227 cod. civ.. Il giudicato interno si era così formato soltanto sull’effettivo accadimento storico del contegno ascritto alla compagnia assicurativa. Osservava, nel merito, che la compagnia assicuratrice o [OSCURATO:PERSONA], quale sua ausiliaria, non avevano prodotto documentazione che dimostrasse l’invio dell’assegno con assicurata o altro mezzo F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8091/2020 Numero sezionale 883/2022 Numero di raccolta generale 19527/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 tracciabile; sottolineava, peraltro, che quand’anche ciò fosse avvenuto, la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. o dalla banca ausiliare sarebbe apparsa ancor più negligente, giacché le stesse si erano totalmente disinteressate del buon esito di una spedizione che avrebbero potuto e dovuto monitorare agevolmente. Riteneva poi che la condotta di materiale appropriazione del titolo e quella successiva, tenuta dalla banca al momento della sua negoziazione, costituissero entrambe cause rilevanti dell’evento dannoso, escludendo che l’errore della banca negoziatrice fosse idoneo a interrompere il nesso causale con l’antecedente condotta imprudente dell’assicurazione; ciò in quanto un simile errore non poteva ritenersi straordinario, imprevedibile e imprevenibile ex artt. 40 e 41 cod. pen., costituendo fatto notorio la conoscenza dell’alto rischio di trafugamento di missive inviate per posta ordinaria e contenenti assegni di traenza. 3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 2 dicembre 2019, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Ing. Bank. N.V., [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale, affidato a un unico motivo. Ambedue le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il motivo di ricorso incidentale – da cui occorre prendere le mosse per priorità logica – assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 342 cod. proc. civ.: la compagnia appellante – a dire dell’odierna ricorrente incidentale - non aveva sollevato alcuna specifica censura avverso i capi della sentenza di primo grado che avevano ravvisato la sussistenza di un comportamento negligente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8091/2020 Numero sezionale 883/2022 Numero di raccolta generale 19527/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 della compagnia (costituito dall’invio al beneficiario di un assegno di traenza per posta senza alcuna forma di verifica del ricevimento del titolo e dalla mancata comunicazione alla banca negoziatrice di informazioni identificative del beneficiario) rispetto vuoi all’effettivo accadimento delle condotte valorizzate dal Tribunale, vuoi alla loro rilevanza ex art. 1227 cod. civ.. Non era quindi condivisibile la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale secondo cui l’appellante non aveva gravato di specifiche censure i punti della sentenza che avevano accertato l’effettiva tenuta da parte dell’ente assicurativo di determinate condotte, impugnando però in maniera puntuale la qualificazione delle medesime come illecite e concorrenti nella responsabilità della banca negoziatrice ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.. 5. Il motivo non è fondato. La Corte di merito (a pag. 6) ha espressamente dato conto che la compagnia appellante aveva rappresentato che la decisione di primo grado si poneva in contrasto con l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui era impossibile ravvisare un concorso colposo tra la condotta di chi aveva inviato l’assegno tramite posta ordinaria e il mancato controllo da parte della banca negoziatrice delle reali generalità del soggetto che si era presentato per l’incasso, dato che la condotta negligente della banca costituiva una concausa successiva idonea a interrompere la rilevanza causale del contegno imputato alla compagnia assicurativa. Il tenore di una simile impugnazione suffraga, all’evidenza, la constatazione compiuta dalla Corte distrettuale in ordine al formarsi del giudicato interno unicamente sull’effettivo accadimento storico delle condotte ascritte alla compagnia assicurativa, ma non sulla loro rilevanza ai fini dell’individuazione di una responsabilità concorrente ex F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8091/2020 Numero sezionale 883/2022 Numero di raccolta generale 19527/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 art. 1227 cod. civ., dato che [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. aveva sostenuto all’interno del proprio gravame – richiedendo una modifica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, ex art. 342, n. 1, cod. proc. civ. - che la condotta della banca avesse interrotto la serie causale, assumendo rilevanza eziologica esclusiva nella determinazione dell’evento dannoso. 6. Il primo motivo del ricorso principale, sotto la rubrica “contraddittorietà della decisione; mera apparenza della motivazione, composta da singole riflessioni manifestamente infondate. Mancanza di minimo costituzionale Art. 132 n. 4 cpc, nullità della sentenza e sua impugnabilità per Cassazione ex art. 360 c. 1 n. 5 cpc.”, critica il contenuto della decisione impugnata nella parte in cui la stessa: i) ha addossato a Cattolica, sulla base del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare che l’invio del titolo era avvenuto per posta assicurata; ii) ha ritenuto che la compagnia potesse avvedersi della mancata consegna del plico eventualmente spedito per posta assicurata; iii) ha applicato l’art. 1228 cod. civ. in assenza di prova della spedizione del titolo senza assicurazione o raccomandazione; iv) ha reputato normalmente prevedibile che un plico postale in qualunque modo spedito sia a rischio di intercettazione ed abuso; v) non ha tenuto conto che il beneficiario non ha obbligo di comunicare i propri dati personali e sceglie le modalità di pagamento che preferisce. “Ogni considerazione” – a dire del ricorrente – “è infondata e conduce sempre allo stesso risultato ovvero alla totale apparenza della motivazione, da cui la sua ricorribilità ex art. 360 c. 1 n. 5 cpc.” (pag. 30). 7. Il motivo è inammissibile. La motivazione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8091/2020 Numero sezionale 883/2022 Numero di raccolta generale 19527/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016). La doglianza in esame, nel lamentare la “totale apparenza” della motivazione, non adduce però che le argomentazioni offerte dalla Corte di merito non fossero idonee a rappresentare l’iter logico- intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, ma intende confutarne la fondatezza, ripercorrendole passo passo e muovendo critiche agli argomenti sviluppati sui singoli punti oggetto di censura. Una simile doglianza non evidenzia, quindi, alcuna criticità della motivazione della decisione impugnata nei limiti attualmente ammissibili (v. Cass., Sez. U., 8053/2014), ma è espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto ad un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte. 8.1 Il secondo motivo del ricorso principale deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. 2672/2004, che non impone, per l’invio di plichi contenenti assegni di traenza, l’obbligo di fare ricorso alla spedizione tramite posta assicurata o raccomandata. 8.2 Il terzo motivo del ricorso principale prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1228 cod. civ., perché non era ravvisabile alcuna responsabilità per la condotta tenuta dalla trattaria in assenza di prova del fatto che la spedizione fosse avvenuta senza assicurazione o raccomandazione; non esisteva, inoltre, alcun dovere di controllo, che non competeva né alla trattaria né alla compagnia assicuratrice.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8091/2020 Numero sezionale 883/2022 Numero di raccolta generale 19527/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 9. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono ambedue inammissibili. Entrambe le critiche, infatti, intendono contestare l’accertamento compiuto dalla Corte di merito di un concorso colposo ex art. 1227, comma 1, cod. civ. nella produzione del danno, in ragione del ricorso alla spedizione per posta dell’assegno di traenza alla beneficiaria piuttosto che all’utilizzo di altri strumenti di pagamento. L’accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, rientrano però nel potere di indagine del giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimità, quando siano sorretti da adeguata e logica motivazione (Cass. 272/2017), come nel caso di specie. 10. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., che richiede, per la sua applicazione, un’incidenza causale della spedizione sull’abusivo incasso, mentre nel caso di specie l’incongrua apertura del rapporto bancario a soggetto non debitamente identificato aveva interrotto il nesso causale. La responsabilità da contatto sociale della banca negoziatrice impediva di ravvisare un concorso di colpa fondato su criteri di solidarietà sociale. Sussiste inoltre, in tesi di parte ricorrente, una violazione o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen.: se l’individuazione del vero beneficiario del titolo intrasferibile è il momento centrale dell’adempimento dell’obbligazione esistente in capo alla banca negoziatrice, occorreva considerare che riguardo a questa operazione nessuno poteva concorrere a determinare un’apparente identità in F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8091/2020 Numero sezionale 883/2022 Numero di raccolta generale 19527/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 capo a chi si era presentato chiedendo l’apertura di un rapporto bancario. Il mezzo assume anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l.a.: se il contatto sociale a cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità nell’individuare la responsabilità della banca negoziatrice consiste nella corretta individuazione di chi richiede l’apertura di un rapporto bancario, la Corte di merito doveva considerare che rispetto a tale obbligo non assumeva rilievo né la spedizione postale, né il possesso del titolo poi presentato all’incasso. Il motivo lamenta, infine, l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dall’apertura, con un’operazione autonoma e precedente, del rapporto bancario su cui era stato versato l’assegno; la fallace identificazione in quel frangente aveva avuto efficacia determinante nella creazione del presupposto indispensabile per l’incasso del titolo. 10. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. 10.1 Riguardo ai primi tre profili di censura è sufficiente fare richiamo alla più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8091/2020 Numero sezionale 883/2022 Numero di raccolta generale 19527/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 banca nell'identificazione del presentatore (Cass., Sez. U., 9769/2020). 10.2 L’ultima critica, poi, si duole non tanto di un omesso esame dell’apertura di un rapporto bancario con un atto autonomo e antecedente, ma di un esame non conforme alla lettura (in termini di responsabilità esclusiva) che l’odierno ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali. Interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass.23328/2012). 11. Per tutto quanto sopra esposto, tanto il ricorso principale, quanto il ricorso incidentale devono essere respinti. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., in ragione della reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 22 marzo 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G