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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 40237/2023

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di I 2..12...c›) condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ill5 maggio 2021nin ordine al reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, D.Igs. 285/92 e succ. mod. commesso in data 8 agosto 2018.

L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante relativa all'aver provocato un incidente stradale;alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla eccessività della pena inflitta.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2 - , n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, le ragioni che hanno condotto al rigetto del gravame e, come noto, sfugge dall'orizzonte della cognizione di legittimità la possibilità di procedere ad una considerazione alternativa degli elementi di fatto, scrutinati in sede di merito.

Ed invero, ai fini della esclusione dell'aggravante di aver provocato il sinistro stradale, in ordine alla quale il ricorrente reitera la tesi, peraltro basata su elementi di fatto, di essere stato colto da malore dovuto al caldo del mese di agosto, va rilevato che la motivazione, pur sintetica, è congrua in quanto richiama l'implausibilità della versione fornita dal ricorrente alla luce delle risultanze processuali, prima tra tutte l'elevato tasso alcolemico riscontrato ( 2,43 mg per litro ); né è manifestamente illogica la considerazione per cui in ora serale (il fatto si era verificato alle 20.40) la temperatura è meno elevata che nel corso della giornata.

Anche in relazione alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche la Corte fornisce congrua motivazione, in linea con i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01) sottolineando l'assenza di elementi positivi valutabili e, anzi, l'incidenza di fattori negativi quali i gravi precedenti penali dell'imputato ( rapina), indici di una personalità negativa, e le oggettive modalità del fatto.

Del tutto generica, poiché non aggredisce specificamente l'articolata motivazione della sentenza impugnata, è infine la censura inerente alla irregolarità della esecuzione dell'alcoltest.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di I 2..12...c›) condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ill5 maggio 2021nin ordine al reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, D.Igs. 285/92 e succ. mod. commesso in data 8 agosto 2018. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante relativa all'aver provocato un incidente stradale;alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla eccessività della pena inflitta. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2 - , n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, le ragioni che hanno condotto al rigetto del gravame e, come noto, sfugge dall'orizzonte della cognizione di legittimità la possibilità di procedere ad una considerazione alternativa degli elementi di fatto, scrutinati in sede di merito. Ed invero, ai fini della esclusione dell'aggravante di aver provocato il sinistro stradale, in ordine alla quale il ricorrente reitera la tesi, peraltro basata su elementi di fatto, di essere stato colto da malore dovuto al caldo del mese di agosto, va rilevato che la motivazione, pur sintetica, è congrua in quanto richiama l'implausibilità della versione fornita dal ricorrente alla luce delle risultanze processuali, prima tra tutte l'elevato tasso alcolemico riscontrato ( 2,43 mg per litro ); né è manifestamente illogica la considerazione per cui in ora serale (il fatto si era verificato alle 20.40) la temperatura è meno elevata che nel corso della giornata. Anche in relazione alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche la Corte fornisce congrua motivazione, in linea con i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01) sottolineando l'assenza di elementi positivi valutabili e, anzi, l'incidenza di fattori negativi quali i gravi precedenti penali dell'imputato ( rapina), indici di una personalità negativa, e le oggettive modalità del fatto. Del tutto generica, poiché non aggredisce specificamente l'articolata motivazione della sentenza impugnata, è infine la censura inerente alla irregolarità della esecuzione dell'alcoltest. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 40237/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris