CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11766/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7(7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che denunciano la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena, non sono deducibili in questa sede, oltre a risultare generici e manifestamente infondati a fronte della motivazione resa, che in modo completo ed esaustivo giustifica la valutazione di congruità espressa (v. pag. 1 della motivazione ove si esclude la riduzione della pena, la particolare tenuità del fatto- in ragione delle continue e ripetute assenze dal lavoro e dell'intensità del dolo- e la concessione di benefici); ritenuto inapplicabile nella fattispecie il criterio dell'applicazione della pena residua (calcolata sottraendo dalla pena sostituita il periodo di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità), valido nel procedimento in cui è stata disposta sostituzione della pena; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore