CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46691/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ui) 27- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto non supera il preliminare vaglio di Il ricorrente, lungi dal denunziare specifiche criticità dell'apparato giustificativo, sollecita apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del Tribunale di sorveglianza, che, nel confermare il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di sicurezza dell'espulsione, ha fatto riferimento ad una pluralità di elementi (omessa fruizione di benefici penitenziari, assenza di significativi rapporti affettivi con familiari residenti in Italia, assenza di attività lavorativa lecita e di un domicilio nel territorio nazionale), considerandoli, nel loro complesso ed in assenza di elementi di segno contrario solo genericamente affermati dal condannato, come plausibilmente sintomatici della perduranza della pericolosità sociale espressa dalla consumazione dei reati per ì quali ha riportato condanna. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobre 202