CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 1967
Cassazione n. 08857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1967 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 28 maggio 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 18 settembre 2020, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati ad esso ascritti. Il ricorso è manifestamente infondato„ poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Esso inoltre è articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], R`J. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 1:L/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine nn. 4 e 5): dagli atti non emerge la sussistenza di un disegno criminoso unitario, né sono emersi elementi idonei a far ritenere che la sostanza rinvenuta fosse un residuo di quella precedentemente sequestrata, mentre la natura similare dei fatti ascritti all'imputato dimostra, piuttosto, l'inclinazione dello stesso alla violazione di un dato precetto penale. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de