CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 17362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: U:).~ Savio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DittArE0 avverso la sentenza del 2/3/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto perché incentrate, ai fini della configurabilità del reato, sulla alternativa ricostruzione della dinamica dei fatti; Considerato che è sorretto da adeguata e non illogica valutazione il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dai gravi e specifici precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] nte (f___ Angelo ostanzo DEPOSITA\ [OSCURATO:PERSONA]