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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15869/2026

Testo disponibile della fonte

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ini, i quali chiedono che lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente proce dimento sianoeffettuate presso gli indirizzi di posta elettronica cert ificata indicati,elettivamente domiciliata presso studio del primo, in Roma, corso VittorioEmanuele II, n. 269.- 22r8ic7o7r2r8e7n/2te0 1 -9controR.G.N.11368/2017Comune di Latina, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inRoma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via Flaminia, n.388, giusta procura speciale alla lite in calce al controricorso-controricorrente –1 RG n. 9212/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9212/2021Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15869/2026Data pubblicazione 23/05/2026-intimato-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 6583/2020,depositata il 18/12/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6583/2020pubblicata il 18/12/2020, rigettava l’appello proposto dalla societàECOAMBIENTE - proprietaria della discarica - avverso la sentenzadel tribunale che, con riferimento alle prestazioni di smaltimento deirifiuti solidi urbani del 2009, aveva rigettato la domanda dalla stessapresentata nei confronti del Comune di Latina (la domanda era statainvece accolta nei confronti della società latina ambiente s.r.l.concessionaria del servizio di smaltimento), per difetto di titolaritàpassiva del Comune, in quanto i contratti erano stati stipulatiesclusivamente tra le due società sia il 3/8/2006 che il 5/3/2009, inassenza della partecipazione del Comune.In particolare, per la Corte territoriale, per quel che qui ancorarileva, era infondato il motivo di appello articolato da ECOAMBIENTEper l’accoglimento della sua domanda nei confronti del Comune diLatina.Le prestazioni, infatti, risalivano al 2009, mentre i contratti conil Comune di Latina erano stati stipulati il 19/4/2005 ed il 20/7/2005,perdendo efficacia entro l’anno 2005.Non risultavano altri contratti scritti con il Comune, mentre ilpiano di rientro del 26/10/2011 non era stato garantito dal Comune.2 RG n. 9212/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9212/2021Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15869/2026Data pubblicazione 23/05/2026Non sussisteva un obbligo legale per il Comune in ordine alpagamento delle prestazioni, ben potendo l’ente locale affidare aterzi il servizio di gestione dei rifiuti.Il Comune aveva rinunciato alla gestione attraverso i contrattidel 3/8/2006 e del 5/3/2009 stipulati solo tra ECOAMBIENTE (societàproprietaria della discarica) e la [OSCURATO:PERSONA] (societàconcessionaria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti).L’art. 198 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevedeva il «concorso deicomuni» alla gestione dei rifiuti solidi urbani, ma fino a che l’attivitànon fosse iniziata da parte dell’aggiudicatario del servizio.Ai sensi dell’art. 4 del contratto l’onere del servizio dismaltimento dei rifiuti era a carico esclusivamente di latinaambiente.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà ECOAMBIENTE, depositando anche memoria.3.

Ha resistito con controricorso il Comune di Latina.4.

Il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasto intimato.5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rinuncia agli atti per intervenutoaccordo con il Comune di Latina, che ha accettato la rinuncia.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., dell’art. 1173 c.c., in relazione - oltre che all’art. 97 dellacostituzione - al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare, inrelazione agli articoli 198,182,196,202, nonché in relazione agliarticoli 22 della legge n. 142 del 2113 d.lgs. n. 267 del 2000».2.

Il giudizio deve essere dichiarato estinto.La ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, aseguito di accordo con il Comune di Latina, che ha accettato larinuncia.3 RG n. 9212/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9212/2021Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15869/2026Data pubblicazione 23/05/20263.

Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità inragione dell’accordo intervenuto sul punto tra le parti.4.

In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione delgiudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante nonvittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato giàversato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 25485del 2018).

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio2026.Il PresidenteLuigi Abete4 RG n. 9212/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ini, i quali chiedono che lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente proce dimento sianoeffettuate presso gli indirizzi di posta elettronica cert ificata indicati,elettivamente domiciliata presso studio del primo, in Roma, corso VittorioEmanuele II, n. 269.- 22r8ic7o7r2r8e7n/2te0 1 -9controR.G.N.11368/2017Comune di Latina, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inRoma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via Flaminia, n.388, giusta procura speciale alla lite in calce al controricorso-controricorrente –1 RG n. 9212/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9212/2021Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15869/2026Data pubblicazione 23/05/2026-intimato-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 6583/2020,depositata il 18/12/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6583/2020pubblicata il 18/12/2020, rigettava l’appello proposto dalla societàECOAMBIENTE - proprietaria della discarica - avverso la sentenzadel tribunale che, con riferimento alle prestazioni di smaltimento deirifiuti solidi urbani del 2009, aveva rigettato la domanda dalla stessapresentata nei confronti del Comune di Latina (la domanda era statainvece accolta nei confronti della società latina ambiente s.r.l.concessionaria del servizio di smaltimento), per difetto di titolaritàpassiva del Comune, in quanto i contratti erano stati stipulatiesclusivamente tra le due società sia il 3/8/2006 che il 5/3/2009, inassenza della partecipazione del Comune.In particolare, per la Corte territoriale, per quel che qui ancorarileva, era infondato il motivo di appello articolato da ECOAMBIENTEper l’accoglimento della sua domanda nei confronti del Comune diLatina.Le prestazioni, infatti, risalivano al 2009, mentre i contratti conil Comune di Latina erano stati stipulati il 19/4/2005 ed il 20/7/2005,perdendo efficacia entro l’anno 2005.Non risultavano altri contratti scritti con il Comune, mentre ilpiano di rientro del 26/10/2011 non era stato garantito dal Comune.2 RG n. 9212/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9212/2021Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15869/2026Data pubblicazione 23/05/2026Non sussisteva un obbligo legale per il Comune in ordine alpagamento delle prestazioni, ben potendo l’ente locale affidare aterzi il servizio di gestione dei rifiuti.Il Comune aveva rinunciato alla gestione attraverso i contrattidel 3/8/2006 e del 5/3/2009 stipulati solo tra ECOAMBIENTE (societàproprietaria della discarica) e la [OSCURATO:PERSONA] (societàconcessionaria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti).L’art. 198 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevedeva il «concorso deicomuni» alla gestione dei rifiuti solidi urbani, ma fino a che l’attivitànon fosse iniziata da parte dell’aggiudicatario del servizio.Ai sensi dell’art. 4 del contratto l’onere del servizio dismaltimento dei rifiuti era a carico esclusivamente di latinaambiente.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà ECOAMBIENTE, depositando anche memoria.3. Ha resistito con controricorso il Comune di Latina.4. Il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasto intimato.5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rinuncia agli atti per intervenutoaccordo con il Comune di Latina, che ha accettato la rinuncia.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., dell’art. 1173 c.c., in relazione - oltre che all’art. 97 dellacostituzione - al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare, inrelazione agli articoli 198,182,196,202, nonché in relazione agliarticoli 22 della legge n. 142 del 2113 d.lgs. n. 267 del 2000».2. Il giudizio deve essere dichiarato estinto.La ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, aseguito di accordo con il Comune di Latina, che ha accettato larinuncia.3 RG n. 9212/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9212/2021Numero sezionale 2258/2026Numero di raccolta generale 15869/2026Data pubblicazione 23/05/20263. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità inragione dell’accordo intervenuto sul punto tra le parti.4. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione delgiudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante nonvittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato giàversato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 25485del 2018). P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio2026.Il PresidenteLuigi Abete4 RG n. 9212/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
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