Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:271
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 maggio 2008 – Commissione / Portogallo (causa C‑233/07)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Ambiente – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Decisione 2001/720/CE – Deroga per il trattamento delle acque reflue urbane dell’agglomerato della costa di Estoril – Violazione degli artt. 2, 3 e 5 della detta decisione»
1.
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione
alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 31)
2.
Stati membri – Obblighi – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata su difficoltà tecniche – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v.
punto 33)
3.
Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Deroghe (Direttiva del Consiglio 91/271; Decisione della
Commissione 2001/720, artt. 2, 3 e 5) (v. punti 41, 47‑56)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 2, 3 e 5 della decisione della Commissione 8 ottobre 2001, che concede
al Portogallo una deroga per il trattamento delle acque reflue dell’agglomerato della costa di Estoril (GU L 269, pag. 14)
Dispositivo
1)
La Repubblica portoghese,
– non assoggettando, durante la stagione balneare, le acque reflue urbane provenienti dall’agglomerato della costa di Estoril,
prima del loro scarico in mare, perlomeno ad un trattamento primario avanzato e ad un procedimento di disinfezione, ai termini
dell’art. 2 della decisione della Commissione 8 ottobre 2001, 2001/720/CE, che concede al Portogallo una deroga per il trattamento
delle acque reflue dell’agglomerato della costa di Estoril;
– non assoggettando, al di fuori della stagione balneare, le acque reflue urbane provenienti dal detto agglomerato, prima del
loro scarico, perlomeno ad un trattamento primario, in conformità dell’art. 3 della detta decisione;
– consentendo che gli scarichi delle acque reflue urbane provenienti dallo stesso agglomerato incidano negativamente sull’ambiente,
è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 2, 3 e 5 della detta decisione.
2)
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.