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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:271
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 maggio 2008 – Commissione / Portogallo (causa C‑233/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Ambiente – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Decisione 2001/720/CE – Deroga per il trattamento delle acque reflue urbane dell’agglomerato della costa di Estoril – Violazione degli artt. 2, 3 e 5 della detta decisione»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 31)

2. Stati membri – Obblighi – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata su difficoltà tecniche – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 33)

3. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Deroghe (Direttiva del Consiglio 91/271; Decisione della Commissione 2001/720, artt. 2, 3 e 5) (v. punti 41, 47‑56) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 2, 3 e 5 della decisione della Commissione 8 ottobre 2001, che concede al Portogallo una deroga per il trattamento delle acque reflue dell’agglomerato della costa di Estoril (GU L 269, pag. 14) Dispositivo 1) La Repubblica portoghese, – non assoggettando, durante la stagione balneare, le acque reflue urbane provenienti dall’agglomerato della costa di Estoril, prima del loro scarico in mare, perlomeno ad un trattamento primario avanzato e ad un procedimento di disinfezione, ai termini dell’art. 2 della decisione della Commissione 8 ottobre 2001, 2001/720/CE, che concede al Portogallo una deroga per il trattamento delle acque reflue dell’agglomerato della costa di Estoril; – non assoggettando, al di fuori della stagione balneare, le acque reflue urbane provenienti dal detto agglomerato, prima del loro scarico, perlomeno ad un trattamento primario, in conformità dell’art. 3 della detta decisione; – consentendo che gli scarichi delle acque reflue urbane provenienti dallo stesso agglomerato incidano negativamente sull’ambiente, è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 2, 3 e 5 della detta decisione. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 maggio 2008 – Commissione / Portogallo (causa C‑233/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Ambiente – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Decisione 2001/720/CE – Deroga per il trattamento delle acque reflue urbane dell’agglomerato della costa di Estoril – Violazione degli artt. 2, 3 e 5 della detta decisione» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 31) 2. Stati membri – Obblighi – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata su difficoltà tecniche – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 33) 3. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Deroghe (Direttiva del Consiglio 91/271; Decisione della Commissione 2001/720, artt. 2, 3 e 5) (v. punti 41, 47‑56) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 2, 3 e 5 della decisione della Commissione 8 ottobre 2001, che concede al Portogallo una deroga per il trattamento delle acque reflue dell’agglomerato della costa di Estoril (GU L 269, pag. 14) Dispositivo 1) La Repubblica portoghese, –        non assoggettando, durante la stagione balneare, le acque reflue urbane provenienti dall’agglomerato della costa di Estoril, prima del loro scarico in mare, perlomeno ad un trattamento primario avanzato e ad un procedimento di disinfezione, ai termini dell’art. 2 della decisione della Commissione 8 ottobre 2001, 2001/720/CE, che concede al Portogallo una deroga per il trattamento delle acque reflue dell’agglomerato della costa di Estoril; –        non assoggettando, al di fuori della stagione balneare, le acque reflue urbane provenienti dal detto agglomerato, prima del loro scarico, perlomeno ad un trattamento primario, in conformità dell’art. 3 della detta  decisione; –        consentendo che gli scarichi delle acque reflue urbane provenienti dallo stesso agglomerato incidano negativamente sull’ambiente, è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 2, 3 e 5 della detta decisione. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris