CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 10481/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21892/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 332, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 295/2021 depositata il5/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (per brevità [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e non solo quale legale rappresentante della predetta società, [OSCURATO:PERSONA], l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convenivano [OSCURATO:PERSONA] s .p.a. per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali , d’immagine e reputazionali indicati come sub i ti per la condotta della convenuta, che, in violazione di statuizioni giurisdizionali , aveva lasciati inseriti i relativi nominativi nella [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia, dall’agosto dell’anno 2011 fino al febbraio 2017; gliattori esponevano che: - era stata accertat a, con decisioni giurisdizionali passate in cosa giudicata, l’infondatezza della richiesta di pagamento, da parte della b anca, d ’ interessi in misura eccedente quella legale e la violazione, da parte della stessa, delle condizioni di massimo scoperto, dichiarando, per questa ragione, l’illegittimità delle iscrizion i in parola a carico, rispettivamente, della società, dell’amministratore, e degli altri deducenti quali garanti; - solo a s é guito di ulteriore ordinanza del Tribunale di Roma del 26 gennaio 2017, emessa a definizione del ricorso ex art. 700 c.p.c., la banca si era indotta, alla fine del mese di febbraio 2017, a cancellare i nominativi, a fronte della previsione di una somma ex art. 614 - bis , cod. proc. civ. , per ogni giorno di ritardo con cui fosse stata data attuazione all’ordine; - la società, in particolare, deduceva che aveva perciò sub ì to la revoca di un affidamento bancario di € 30.000,00, non ripristinato, significando che l’iscrizione l’aveva pregiudicata sotto il profilo dell’immagine commerciale, cui doveva aggiungersi il pregiudizio economico conseguente al mancato perfezionamento della vendita di un ramo di azienda, compendio di beni mobili ed immobili, previsto per il 9 agosto 2012 dinanzi al notaio, non andato a buon fine per il timore, da parte dell’acquirente, che all’iscrizione potesse far seguito una successiva azione revocatoria; - la medesima società evidenziava inoltre che : - il giorno previsto per l’atto di cessione, pattuito per un corrispettivo di € 340.000,00, era intervenuto anche il direttore di un’agenzia della [OSCURATO:PERSONA], per incassare l’importo di € 73.298,73, pari al residuo mutuo ancora gravante a carico della deducente venditrice , così da rendere il consenso alla cancellazione dell’ipoteca esistente a garanziasugli immobili da compravendere; - successivamente, non erano più stati reperiti altri acquirenti, né ottenuti ulteriori finanziamenti fino a che il complesso immobiliare era andato completamente distrutto nel corso deglieventi sismici che ave vano colpito la città di Amatrice, presso la quale sorgevano gli immobili; - l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] evidenziava invece che, a causa della propria iscrizione, non aveva potuto procedere all’acquisto dell’appartamento da lui condotto in locazione in Roma, dove risiedeva e svolgeva la professione forense; detto appartamento era stato messo in vendita dalla proprietaria [OSCURATO:PERSONA] a un prezzo scontatoper i locatari prelazionari, e così per l’importo di € 580.000,00 invece di € 920.000,00 , corrispondenti al valore stimato dalla proprietà, subendo un danno pari a € 234.429,00, pari appunto alla perdita subita per il mancato acquisto agevolato, oltre a € 138.625,20, pari a quanto necessariamente corrisposto a titolo di canoni di locazione per il periodo compreso tra il 2013 ed il 2018; il Tribunale di Roma accoglieva solo, e nel limite di € 15.000,00 per ciascuno, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale lamentato da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], motivando con riferimento alla loro qualità di garanti della s.r.l. e all’attività professionale svolta dagli stessi, promotore finanziario il primo e, come detto,avvocato il secondo, che indicava necessitare dicostanti rapporti fiduciari con la clientela ; il giudice di prime cure respingeva ogni altra domanda e in particolare quella di danno non patrimoniale della s.r.l., di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e quelle di risarcimento del danno patrimoniale formulate dalla suddetta società e dall’avvocato; la sentenza di primo grado riteneva che il danno patrimoniale lamentato dalla s.r.l. non fosse riferibile al periodo d’iscrizione della detta società nella [OSCURATO:PERSONA] e che, quanto a [OSCURATO:PERSONA], non fosse stato provato il rapporto di conseguenzialità tra la mancanza di liquidità, addotta dall’attore quale motivo impeditivo dell’acquisto a condizioni agevolate dell’immobile condotto in locazione, e l’iscrizione nella [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello adita rigettava il gravame osservando che: - l’iscrizione dei nominativi era stata mantenuta, sia pure modificando “in itinere” la categoria di rischio, per tutto il periodo dal 2011 al 2017; - ciò nondimeno, l’evento sismico che aveva portato alla distruzione del compendio immobiliare costituiva, per forza maggiore, un fatto interruttivo del nesso di causalità con il preteso pregiudizio; - non vi era prova certa che la rinuncia all’acquisto fosse stata da relazionare eziologicamente all’iscrizione poiché sul punto vi era solo la deposizione del notaio che, “de relato”, aveva riferito che il promissario acquirente aveva abbandonato la trattativa per timore di azioni revocatorie connesse alle descritte circostanze; - non vi era prova che il bene avrebbe potuto vendersi a prezzo maggiore rispetto a quello pattuito per quella compravendita, e dunque che fosse residuata una differenza rispetto alla posta attiva che continuava a rappresentare, dopo l’interruzione della trattativa, il bene rimasto nella proprietà del promissario alienante e, anzi, suscettibile in ipotesi a essere trasferito a prezzo ancora maggiore; - non vi era prova che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto e gli fosse stata negata l’accensione di un mutuo per l’acquisto dell’immobile di Enasarco; - il danno non patrimoniale, tale non “ in re ipsa ” dovendo invece dimostrarsi il conseguente pregiudizio patito, con la percezione esterna propria della perdita reputazionale, non risultava provato dalla società, avendo già il Tribunale indicato la genericità delle allegazioni e richieste di prova formulate al riguardo, mentre nulla di nuovo risultava allegato da [OSCURATO:PERSONA] in modo che potesse incidere sulla valutazione equitativa di quel pregiudizio in suo favore liquidato; avverso questa decisione ricorrono per cassazione, sulla base di sei motivi, corredati da memoria, A.I.A. s .r.l. ed [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame del fatto storico, decisivo e discusso, del riflesso reputazionale che inevitabilmente aveva subìto la società all’esito della mancata compravendita causata dall’iscrizione nella [OSCURATO:PERSONA], rimasta tale per oltre sette anni; con il secondo e terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 244, 253, 257, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo “de relato” la deposizione del notaio che avrebbe dovuto rogare la compravendita, che invece aveva riferito dichiarazioni rese dal promissario acquirente in sua presenza, laddove il Collegio di merito, se ritenuto, avrebbe potuto disporre officiosamente l’audizione, sempre sugli stessi fatti e non sulle mere intenzioni, dello stesso legale rappresentante della società che avrebbe dovuto acquistare; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di tener conto della deposizione del notaio, e della così risultata impossibilità di estinguere il mutuo residuo sull’immobile, cancellando la correlata ipoteca, della sopravvenuta revoca dell’affidamento bancario sino a € 30.000,00, in uno all’inevitabile danno reputazionale; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 2056, 1223, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, per comune esperienza, l’iscrizione impedisce, così come aveva impedito, l’accesso a finanziamento bancario, e questo aveva determinato la perdita dell’occasione di acquistare l’immobile di Enasarco al descritto prezzo minore del valore del cespite; con il sesto motivo si prospetta la violazione degli artt. 2043, 2050, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato negando il ristoro per pur accertate condotte ingiustamente colpose della banca, senza avvalersi, se ritenuto necessario, dei pur esercitabili poteri di liquidazione equitativa del pregiudizio; consideratoche il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato; la censura è formulata con riferimento alla posizione della società; una deduzione di omesso esame sarebbe stata inibita, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dalla doppia decisione conforme dei giudici di merito, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile “ratione temporis”, e peraltro al contempo reintrodotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come previsto dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., non risultando che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono state diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 28/02/2023, n. 5947); riguardo alla società, in prime cure la ragione decisoria era in effetti stata differentemente correlata al tempo dell’iscrizione nella [OSCURATO:PERSONA], con accertamento corretto in secondo grado; ciò nondimeno, la censura è parimenti infondata p oiché non vi è alcun fatto storico di cui sia stato omesso l’esame, sia perché la vicenda contrattuale è stata ampiamente scrutinata, seppure ai principali effetti della pretesa di ristoro del danno patrimoniale,così come risulta essere stato, in particolare, esaminato l’abbandono delle trattative volte alla dismissione del complesso immobiliare (come emerge dallo stesso ricorso, v. p. 13), sia perché, complessivamente, la Corte territoriale ha affermato, quanto al danno non patrimoniale, la mancata dimostrazione della percezione esterna afferente alla lesione reputazionale, indicando la genericità delle allegazioni e offerte di prova delle parti, e dunque anche della s.r.l., senza che nel ricorso, nel rispetto del principio di specificità tradotto normativamente nella previsione di cui all’art. 366, n. 6., cod. proc. civ., e, quindi, sotto tale profilo inammissibilmente, sia riportato sul punto alcunché, non essendo dimostrato, quindi, neppure che quel pregiudizio all’immagine fosse stato assertivamente correlato all’unico episodio negoziale in questione; del resto, nemmeno in tesi l’allegazione avrebbe potuto essere potenzialmente decisiva, posto che una singola vicenda, di per sé, senz’altre specificazioni, non è correlabile all’incisione della diffusa reputazione commerciale invocata; né si può dar rilievo alla prospettiva per cui avrebbe dovuto essere ritenuto sufficiente, in chiave presuntiva, il menzionato lasso temporale di sette anni di permanenza dell’iscrizione, posto che si tratta di elemento che come tale, isolatamente, anche in tal caso senz’altre specificazioni, non ha la potenzialità di far emergere la distinta conseguenza di una misurabile ovvero apprezzabile diminuzione di un accreditamento commerciale di cui nulla di preciso si sa; residua solamente il tentativo di un nuovo sindacato delle risultanze istruttorie come tale estraneo al giudizio di legittimità; il secondo, terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; questa Corte, intema di prova testimoniale, ha chiarito che i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, «quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità» (Cass., 15/01/2015, n. 569, pag. 11); ora, la Corte territoriale, ha inteso come “de relato” in genere la deposizione del notaio, il quale ha riferito il fatto delle dichiarazioni del promissario acquirente, e, in questo quadro, ha voluto complessivamente affermare l’insufficienza di tale sola escussione senza il supporto di quella, suscettibile di essere richiesta dalla parte, del riferito dichiarante, che, evidentemente, avrebbe così potuto chiarire il peso effettivamente dato a quei contenuti nella decisione di abbandonare la trattativa senza differimenti e senza tener conto degli ordini giudiziali di cancellazione dell’iscrizione disposti in sede giurisdizionale, «atteso», infatti, come specifica la sentenza gravata, «che il prezzo era più che congruo e alcun pregiudizio egli [acquirente] avrebbe arrecato ai presunti creditori della società, neanche per una possibile azione revocatoria» (pag. 6); al di là della correttezza di tale ultima conclusione, estranea al presente scrutinio, è evidente che il Collegio di merito ha palesato l’insufficienza, ai fini del suo convincimento, della sola escussione del deponente “de relato” in genere, senza un riscontro esplicativo ulteriore; non si è negata, cioè, la valenza testimoniale alla prova orale acquisita, ma si è negato potesse costituire da sola «prova certa» (stessa pagina); in questo perimetro ricostruttivo, le censure mirano a una rivalutazione istruttoria davanti a questa Corte, come detto inammissibile; ciò tanto più a mente del principio per cui l’integrazione "ex officio" delle prove testimoniali, ai sensi dell'art. 257, primo comma, c.p.c., è espressione di una facoltà discrezionale del giudice di merito, sicché l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale facoltà presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, come tale incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., 11/02/2020, n. 3144); né gli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., sono evocabili sostenendo che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, quale “proprium” del suo esclusivo sindacato, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 5/08/2016, n. 16598, pag. 33; cfr., successivamente, solo ad esempio, tra le altre, Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 7/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304); a tutto ciò si aggiunge l’ulteriore profilo per cui non risulta specificatamente e idoneamente censurata l’affermazione per cui l’immobile era comunque rimasto nella proprietà della società, e non vi era prova che, con quell’affare, sarebbe stato alienato a un valore maggiore rispetto a quello di mercato, ferma l’interruzione del nesso di ulteriore causalità rispetto al perimento del cespite a causa del susseguente terremoto; al riguardo, nella quarta censura (pag. 19) la difesa ricorrente accenna al fatto che la disponibilità di somme costituisce fatto differente dalla titolarità di un immobile, ai fini, in specie, dell’estinzione di un debito pregresso, qual era il mutuo residuo, ma non è dato capire come ciò avrebbe potuto costituire il danno lamentato posto che quella disponibilità si sarebbe concretizzata all’esito della discussa compravendita cedendo, però, il bene in oggetto, il tutto senza peraltro che sia specificato, in ricorso, né quando né come sarebbe stato dimostrato che non vi era nessun altra disponibilità finanziaria per quell’estinzione, né perché, e nel caso in quale misura, quell’estinzione avrebbe determinato una riduzione del debito che restava tale e che, invece, la parte in questa sede ricorrente avrebbe voluto così traslare per intero sul danneggiante; va poi rimarcato che non è dato comprendere, dal ricorso, quando e come sarebbe emersa la dimostrazione della revoca dell’affidamento bancario di [OSCURATO:PERSONA], fermo rimanendo che, di per sé, la stessa non dimostra un pregiudizio senza l’ulteriore e circostanziata dimostrazione di aver avuto la necessità di attingere ad esso; quanto al danno reputazionale preteso, accennato di nuovo al termine dell’esposizione della quarta censura, si è detto scrutinando il primo motivo; il quinto motivo è inammissibile; non risulta infatti specificatamente e idoneamente censurata la ragione decisoria correlata alla mancata dimostrazione della richiesta e relativo diniego di mutuo da parte di [OSCURATO:PERSONA]; parte ricorrente afferma che ciò avrebbe dovuto evincersi per presunzioni, ma anche in tal caso si sollecita una revisione istruttoria, poiché nell’ipotesi si sarebbe potuta far valere l’esistenza di ordini giudiziali di cancellazione dell’iscrizione infine, infatti, avvenuta; né la parte indica di aver dimostrato che non aveva autonoma liquidità per concludere l’acquisto, risultando solo, sul punto, un’affermazione del ricorrente; il sesto motivo è inammissibile; questa Corte ha più volte ribadito che la liquidazione in via equitativa del danno postula il concreto accertamento dell’esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato, e, in secondo luogo, l’accertamento che l’impossibilità o l’estrema difficoltà di una stima esatta del danno patito dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumerne l’entità (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4534, Cass., 12/04/2023, n. 9744); nel caso, è evidente che la Corte territoriale per un verso ha accertato la mancanza degli elementi idonei ad apprezzare la misura delle conseguenze proprie del danno reputazionale, per altro verso ha negato la sussistenza d’idonea prova del pregiudizio patrimoniale; il motivo attacca queste ragioni decisorie in modo solo apodittico; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali della parte controricorrente, liquidate in euro 4.300,00 oltre a euro 200,00 euro per esborsi, sp