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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 21818/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con decreto deciso nella camera di consiglio del 15/10/2021-dep. 2/12/2021, confermava il decreto col quale il TRIBUNALE di MILANO-sez. misure di prevenzione in data 12/01/2021 aveva rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata nei confronti di costui.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione per il tramite del difensore, e deduce quale unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 co. 1 lett. a) d.

Igvo n. 159/2011 per la mancata verifica della concreta e attuale persistenza della pericolosità qualificata.

L'asserzione della CORTE sul perdurante inserimento del proposto nell'organizzazione criminale in ordine alla cui partecipazione egli aveva subito condanna sarebbe avvenuta a prescindere da una valutazione specifica, e si sarebbe limitata a una constatazione del pregresso, e non invece alla disamina prognostica.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte nel senso della inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato è il motivo posto a base di esso.

Va premesso che ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011 il ricorso per cassazione contro un decreto di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge.

La sindacabilità in cassazione è esclusa per vizio di motivazione, a meno che la motivazione sia inesistente o meramente apparente (cfr., per tutte Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, e, da ultimo, Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365): la motivazione è inesistente anche quando omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto di ricorso.

Con motivazione congrua, la CORTE territoriale, pur rilevando che il decreto che ha disposto la misura di prevenzione risale al 2000, è divenuto irrevocabile nel 2005, ma ha trovato applicazione nel 2017 a causa della lunga detenzione patita dal ricorrente, ha chiarito che: • [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per appartenenza in posizione apicale alla ndrangheta, • l'avvenuta espiazione della relativa pena non implica in automatico quella dissociazione dal contesto criminale che fa ritenere cessata la pericolosità sociale, come più volte sancito da questo Giudice di legittimità, • l'istanza in esame rappresenta la riproposizione di altre analoghe, che sono state di volta in volta disattese dal TRIBUNALE, sempre con la motivazione della assenza di segnali di cambiamento in ordine alla pericolosità, • l'intera esistenza del proposto è stata caratterizzata dal suo inserimento nell'originario contesto criminale, con numerosi reati commessi, e conseguenti significative pene detentive, senza che sia mai emersa una presa di distanza da parte sua, • la mancata rescissione dei legami è stata confermata dall'essere stato egli per due volte controllato in compagnia di pregiudicati, pur se ciò non ha avuto peso ai fini di condurre alla condanna per violazione dell'art. 75 d.

Igs. n. 159/2011, • l'assenza di una sua attività lavorativa costituisce una ulteriore riprova della sua non avvenuta risocializzazione.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] non si è confrontata con tale motivazione, che certamente non può dirsi apparente.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con decreto deciso nella camera di consiglio del 15/10/2021-dep. 2/12/2021, confermava il decreto col quale il TRIBUNALE di MILANO-sez. misure di prevenzione in data 12/01/2021 aveva rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata nei confronti di costui. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione per il tramite del difensore, e deduce quale unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 co. 1 lett. a) d. Igvo n. 159/2011 per la mancata verifica della concreta e attuale persistenza della pericolosità qualificata. L'asserzione della CORTE sul perdurante inserimento del proposto nell'organizzazione criminale in ordine alla cui partecipazione egli aveva subito condanna sarebbe avvenuta a prescindere da una valutazione specifica, e si sarebbe limitata a una constatazione del pregresso, e non invece alla disamina prognostica. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte nel senso della inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato è il motivo posto a base di esso. Va premesso che ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011 il ricorso per cassazione contro un decreto di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge. La sindacabilità in cassazione è esclusa per vizio di motivazione, a meno che la motivazione sia inesistente o meramente apparente (cfr., per tutte Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, e, da ultimo, Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365): la motivazione è inesistente anche quando omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto di ricorso. Con motivazione congrua, la CORTE territoriale, pur rilevando che il decreto che ha disposto la misura di prevenzione risale al 2000, è divenuto irrevocabile nel 2005, ma ha trovato applicazione nel 2017 a causa della lunga detenzione patita dal ricorrente, ha chiarito che: • [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per appartenenza in posizione apicale alla ndrangheta, • l'avvenuta espiazione della relativa pena non implica in automatico quella dissociazione dal contesto criminale che fa ritenere cessata la pericolosità sociale, come più volte sancito da questo Giudice di legittimità, • l'istanza in esame rappresenta la riproposizione di altre analoghe, che sono state di volta in volta disattese dal TRIBUNALE, sempre con la motivazione della assenza di segnali di cambiamento in ordine alla pericolosità, • l'intera esistenza del proposto è stata caratterizzata dal suo inserimento nell'originario contesto criminale, con numerosi reati commessi, e conseguenti significative pene detentive, senza che sia mai emersa una presa di distanza da parte sua, • la mancata rescissione dei legami è stata confermata dall'essere stato egli per due volte controllato in compagnia di pregiudicati, pur se ciò non ha avuto peso ai fini di condurre alla condanna per violazione dell'art. 75 d. Igs. n. 159/2011, • l'assenza di una sua attività lavorativa costituisce una ulteriore riprova della sua non avvenuta risocializzazione. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] non si è confrontata con tale motivazione, che certamente non può dirsi apparente.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Al
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