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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 16807/2026

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ico, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale delloStato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresen-tante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 240/2021,depositata il 24.2.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.2.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24940/2021Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 16807/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato dinnanzi al Tribunale di Catanzaro ildecreto di revoca del finanziamento concesso in relazione al prog. n.23345/2011, ai sensi della l. n. 488 del 1992, a valere sul 8° bando- Industria, rispetto al quale il T.A.R.

Calabria/Catanzaro aveva de-clinato la propria giurisdizione in favore del G.O. con sentenza n.415/2012.2.

La revoca era giustificata da una segnalazione della [OSCURATO:PERSONA] (Istituto concessionario della misura con compiti diistruttoria e vigilanza), in quanto la stessa non aveva potutoprocedere alla verifica, per l'anno 2004, dell'indicatore relativo alpersonale medio occupato nell'esercizio di regime ed alla verifica,per lo stesso anno, dell'indicatore ambientale, poiché la ditta deldott.

Aracri non aveva risposto all'istanza formulata in data 13/12/2004.3.

Il Tribunale accoglieva la domanda e, per l'effetto, annullava ildecreto di revoca emesso dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA],condannando il Ministero a corrispondere all'attore la rimanenteparte del finanziamento.4.

Con sentenza n. 240/2021, pubblicata il 24/02/2021, la Corte d'Ap-pello di Catanzaro riformava integralmente la sentenza di primogrado, accogliendo l'appello del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] rigettando la domanda giudiziale proposta in primo grado dal dott.l'inadempimento, in sede esecutiva, dell'obbligo del beneficiario delcontributo di fornire la documentazione relativa al personale mediooccupato nell'anno 2004, che impediva la verifica, per l'anno di re-gime 2004, dell'indicatore relativo al personale medio occupatonell'esercizio di regime, e dell'obbligo di fornire la documentazionechiarazione rilasciata dalla società incaricata, attestante che non esi-2 di 10Numero registro generale 24940/2021Numero sezionale 719/2026stevano impedimenti al rilascio della certificazione stessa, entro iNumero di raccolta generale 16807/2026termini prestabiliti del 31 dicembre 2004, e, ancora, dell'oDbatba lpiugbobli cdaziio ne 28/05/2026inviare la nota di monitoraggio, di cui all'art. 11, comma 1-bis deld.m. n. 527 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, relativaall'anno di regime (2004).5.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Ca-tanzaro, proponendo due motivi di contestazione per la sua riforma.6.

Ha resistito il Ministero depositando controricorso.7.

E' stata disposta l'adunanza camerale per la trattazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3) c.p.c., denunzia la violazione e falsa applicazionedell'artt. 1375 c.c. in combinato con l'art. 10 della l. 241 del 1990, e laviolazione dei principio del legittimo affidamento e della buona fedecontrattuale.

In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnatain ragione del fatto che “Il ragionamento seguito dal Giudice d'appello,tuttavia, non è affatto convincente, in quanto oblitera del tutto la cir-costanza che (anche) la pubblica amministrazione, nell'ambito del rap-porto contrattuale paritetico col privato, deve ispirare la propria azioneai principi di correttezza e buona fede contrattuale ai sensi dell'art.1375 c.c.” e che “Ciò che si contesta, in altri termini, non è la tempisticadella revoca (e cioè che l'Amministrazione si sia mossa entro i terminidi prescrizione), bensì che si sia mossa d'improvviso, a distanza di moltianni, pur avendo gli elementi per contestare immediatamente il pre-sunto inadempimento”.

Secondo la prospettazione difensiva del ricor-rente, la Corte di appello “ha completamente omesso di considerareche il MISE ha avviato il procedimento istruttorio di revoca del finan-ziamento e ne ha confermato le risultanze senza valutare le osserva-zioni e le considerazioni fornite dal privato”.2.

Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5), c.p.c. contesta l'omesso esame di un fatto deci-3 di 10Numero registro generale 24940/2021Numero sezionale 719/2026sivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, quale la insussi-Numero di raccolta generale 16807/2026stenza dell'inadempimento del privato.

In particolare, il ricorreDantat epu brbalicpaz-ione 28/05/2026presenta che la contestazione di inadempimento, circa il rispetto delloindicatore occupazionale, è venuta meno nel corso del giudizio aseguito delle risultanze istruttorie, mentre, circa il rispetto dell'indica-tore ambientale, la sentenza impugnata non si è in alcun modo postain correlazione con il ricordato art. 8, comma 1, lett. f), D.M. 527/1995,e cioè ha omesso di esaminare il fatto decisivo che nel decreto di revocanon è indicata la percentuale di sforamento di tale indicatore.3.

Il primo motivo di impugnazione è infondato.La Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 8236 del 28aprile 2020, ha affermato che “la nozione di affidamento […] non èquella, generalmente definita come "affidamento legittimo", la cuiforma tipizzata di tutela si rinviene nella disciplina dell'annullamento diufficio del provvedimento amministrativo illegittimo dettata dall'arti-colo 21 nonies della legge n. 241 del 1990.

Quest'ultimo modello ditutela prescinde da considerazioni legate all'elemento soggettivo dellacondotta dell'amministrazione e delle parti private (colpa, diligenza,buona fede etc.) e si risolve nella verifica della legittimità degli attiformali attraverso cui si esprime il potere discrezionale dell'ammini-strazione di ponderare l'interesse pubblico alla rimozione di un atto il-legittimo con gli interessi privati del beneficiario di tale atto e deglieventuali controinteressati.

L'affidamento […], è una situazione auto-noma, tutelata in sé, e non nel suo collegamento con l'interesse pub-blico, come affidamento incolpevole di natura civilistica, che si sostan-zia, secondo una felice sintesi dottrinale, nella fiducia, nella delusionedella fiducia e nel danno subìto a causa della condotta dettata dallafiducia mal riposta; si tratta, in sostanza, di un'aspettativa di coerenzae non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fon-data sulla buona fede.

E' propriamente in questa prospettiva che, comesopra sottolineato nel § 26, il provvedimento favorevole, unito alle spe-cifiche circostanze che abbiano dato fondamento alla fiducia nella le-4 di 10Numero registro generale 24940/2021Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 16807/2026gittimità e nella stabilità del medesimo, viene in considerazione qualeData pubblicazione 28/05/2026elemento di una situazione che chiede protezione contro le conse-guenze dannose della fiducia mal riposta […] Va invece ribadito che lasituazione soggettiva lesa […] si identifica nell'affidamento della parteprivata nella correttezza della condotta della pubblica amministra-zione”.Con detta pronuncia, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che“il principio della tutela dell'affidamento nei confronti della condottadella pubblica amministrazione risulta specificato, rispetto alle regolecivilistiche generali, da numerose disposizioni che disciplinano diretta-mente l'attività amministrativa, la cui violazione inficia la stessa legit-timità dell'atte amministrativo: si pensi alla previsione dell'indennizzonel caso della revoca di un provvedimento che rechi pregiudizio agliinteressati (art. 21 quinquies

I. n. 241/1990); ai limiti cronologici delpotere di annullamento di ufficio dei provvedimenti illegittimi e al do-vere di tener conto, nell'esercizio di tale potere, degli interessi dei de-stinatari del provvedimento e dei contro interessati (art. 21 nonies I.n. 241/1990); all'obbligo delle pubbliche amministrazioni (e dei privatipreposti all'esercizio di attività amministrative) di risarcire il danno in-giusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa deltermine di conclusione del procedimento, previsto dall'articolo 2 bis,comma 1, della legge n. 241/1990; disposizione, quest'ultima, checonfigura un danno da ritardo che prescinde dalla spettanza del benedella vita oggetto del provvedimento adottato in violazione del terminee che, come sottolineato dal Consiglio di Stato, «deriva dalla lesionedel diritto soggettivo di autodeterminazione negoziale: il ritardo nell'a-dozione del provvedimento genera, infatti, una situazione di incertezzain capo al privato e può, dunque, indurlo a scelte negoziali (a loro voltafonte di perdite patrimoniali o mancati guadagni) che non avrebbecompiuto se avesse tempestivamente ricevuto, con l'adozione del prov-vedimento nel termine previsto, la risposta dell'amministrazione”.

Lestesse disposizioni, tuttavia, non rilevano direttamente quando “le ipo-5 di 10Numero registro generale 24940/2021Numero sezionale 719/2026tesi in cui il danno derivi non dalla violazione delle regole di dirittoNumero di raccolta generale 16807/2026pubblico che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo,D mataa p udbbaliclalazio ne 28/05/2026violazione delle regole di correttezza e buona fede, di diritto privato,cui la pubblica amministrazione si deve uniformare come qualunquealtro soggetto”.L'inquadramento interpretativo richiamato consente già di escludereogni rilevanza alla prospettazione difensiva del ricorrente laddove ri-chiama a supporto delle contestazioni sollevate la l. n. 241 del 1990.La valutazione del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] inesame, pur essendo comunque soggetto ai doveri generali di corret-tezza e buona fede di origine civilistica, prescinde da ogni valutazionesulla legittimità o meno del provvedimento amministrativo, con esclu-sione di ogni questione riconducibile a quest'ultimo.8.

Nella fattispecie in esame, la revoca del finanziamento concesso dalMinistero attiene alla fase esecutiva e non comporta alcuna valutazionein ordine all'interesse pubblico sotteso alla concessione del contributostesso.

La Suprema Corte afferma, infatti, che “Poiché l'interventodell'amministrazione non ha altro spazio di verifica che quello afferentealle condizioni puntualmente stabilite al riguardo dalla legge o dal con-tratto, senza margini di valutazione discrezionale per ragioni di tuteladell'interesse pubblico, la revoca costituisce un atto con valenza dichia-rativa incidente, successivamente alla delibera di concessione del fi-nanziamento e alla stipula del contratto, su una posizione di dirittosoggettivo del beneficiario […] È, cioè, devoluta (ancora) al giudice or-dinario ogni controversia che sia incentrata sulla impugnativa di unarevoca del contributo anteriormente accordato, qualora l'interventodell'amministrazione in sede di revoca non abbia altro spazio di verificache quello afferente alle condizioni puntualmente stabilite al riguardodalla legge, senza margine di valutazione discrezionale per ragioni ditutela dell'interesse pubblico” (Cass., Sez.

Un., 13 aprile 2023, n.9816; Cass., Sez.

Un., 7 agosto 2023, n. 23991; Cass., Sez.

Un., Cass.,Sez.

Un., 15 novembre 2023, n. 31738).

La giurisprudenza di legitti-6 di 10Numero registro generale 24940/2021Numero sezionale 719/2026mità ha così stabilito che l'Amministrazione, nel revocare il contributoNumero di raccolta generale 16807/2026o nel dichiarare la decadenza, non compie alcuna valutazionDea tad piusbcblriceaz-ione 28/05/2026zionale, ma si limita ad accertare la mancanza di un presupposto pre-visto in modo puntuale dalla legge, per cui - una volta emesso il prov-vedimento che concede il contributo, stipulato il contratto con il bene-ficiario ed erogato, in tutto o in parte, il finanziamento/contributo/sov-venzione pubblica - la fase di verifica e controllo, durante l'esecuzionedel rapporto, della sussistenza dei requisiti di legge che condizionano ilriconoscimento del beneficio e che consentono di conservare il benefi-cio già attribuito, è ricognitiva del venir meno di un presupposto difruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge.

Con riguardoa quest'ultimo profilo, l'Amministrazione deve operare il controllo diconformità senza poter compiere alcuna valutazione discrezionale, ri-sultando sprovvista di ogni disponibilità in ragione della mera verificadi corrispondenza tra la normativa richiamata e la sua realizzazione aseguito della concessione del contributo.9.

Nel contesto così configurato trova spazio anche il generale obbligo dicorrettezza e buona fede applicabile anche alla [OSCURATO:PERSONA], il cui accertamento non può prescindere da detto inquadramentointerpretativo e nei limiti dello stesso, atteso che ogni valutazione nonpuò sfociare in sede amministrativa facendo valere vizi tipici di questocontesto.Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata ha fatto corretta ap-plicazione di tali principi poiché, dopo una premessa normativa anchein ottica unionale, ha statuito che era stato disposto “un atto di revocadi un finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento del pri-vato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione”.

Detto ina-dempimento si compone di più elementi, quali la mancata osservanzadelle richieste, operate dalla [OSCURATO:PERSONA] concessionaria, del [OSCURATO:DATA_NASCITA] edel 21.12.2004, nonché all'invio della nota di monitoraggio di cui art.11, comma 1/bis del d.m. n. 527 del 1995, tutte concernenti l'anno2004.

Pertanto, l'odierna ricorrente era perfettamente consapevole di7 di 10Numero registro generale 24940/2021Numero sezionale 719/2026non avere adempiuto a detti obblighi in ossequio al finanziamento ri-Numero di raccolta generale 16807/2026cevuto sulla base della l. n. 488 del 1992, come anche era conDsaatap peubvbloicalezio ne 28/05/2026che solo all'esito dell'intero rapporto vi sarebbe stata la rendicontazionefinale, rispetto alla quale vi sarebbe stato il consolidamento del finan-ziamento.

Peraltro, il margine temporale che ha condotto alla revocadel finanziamento è giustificato anche dall'iter per addivenire a dettadecisione, al fine di realizzare il pieno contraddittorio tra i due soggetticoinvolti.

Pertanto, non è configurabile alcuna violazione dell'obbligogenerale di correttezza e buona fede gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] in tale contesto.10.

Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile.Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte “l'art. 360, comma1, n. 5), c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma,n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cuiesame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevantein causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e8054; Cass. 27 novembre 2014, n. 25216; Cass. 29 ottobre 2018, n.27415; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass. 12 luglio 2021, nn.8 di 10Numero registro generale 24940/2021Numero sezionale 719/202619820, 19824, 19826 e 19827; Cass. 22 luglio 2021, n. 20963; Cass.Numero di raccolta generale 16807/202627 luglio 2021, n. 21431; Cass. 30 maggio 2022, n. 17359; DCataa spusb.b li1ca0zio ne 28/05/2026novembre 2023, n. 31327; Cass. 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass.6 febbraio 2024, n. 3404; Cass. 21 maggio 2025, n. 13573)” (Cass.Sez.

T., Ordinanza n. 28118 del 22.10.2025).Peraltro, il ricorrente richiama solo l'avvenuto rispetto degli indicatori,senza considerare l'inadempimento agli obblighi informativi verso laBanca concessionaria e contestati da quest'ultima, limitandosi adedurre genericamente che la “sentenza impugnata non si è in alcunmodo posta in correlazione con il ricordato art. 8, comma 1, lett. f),D.M. 527/1995, e cioè ha omesso di esaminare il fatto decisivo che neldecreto di revoca non è indicata la percentuale di sforamento di taleindicatore”, omettendo di precisare la decisività di tale valutazione allaluce delle motivazioni complessive posto alla base della revoca. [OSCURATO:PERSONA], in merito alle risultanze istruttorie, ha, altresì, affermatoche “Nei casi in cui la consulenza tecnica di ufficio non si limiti a svol-gere una funzione di ausilio al giudice nella valutazione dei fatti e deglielementi acquisiti (consulenza c.d. deducente), ma assurga a fonte diprova dell'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente), essacostituisce elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico"il cui omesso esame può essere denunciato in cassazione nei casi e conle forme di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformu-lato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012”(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32094 del 10.12.2025) e, tuttavia, il ricor-rente non richiama “fatti o elementi acquisiti” con la consulenza tec-nica, ma si limita a dolersi del mancato rispetto della normativa citatada ultimo, omettendo di considerare che il consulente tecnico ha ope-rato tale valutazione in negativo con riferimento all'indicatore ambien-tale rispetto all'anno 2004, anche a seguito degli ulteriori chiarimentiforniti e richiesti in sede istruttoria.9 di 10Numero registro generale 24940/2021Numero sezionale 719/202611.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, il primo mo-Numero di raccolta generale 16807/2026tivo di impugnazione è infondato, mentre il secondo motivDoat a rpiusbublilctaazio ne 28/05/2026inammissibile, con il conseguente rigetto del ricorso.12.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte di Cassazione respinge il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidatein € 6.000,00, oltre oneri di legge, ed oltre € 200,00 per esborsi.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile,in data 11.2.2026.Il PresidenteGuido Mercolino10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ico, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale delloStato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresen-tante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 240/2021,depositata il 24.2.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.2.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24940/2021Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 16807/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato dinnanzi al Tribunale di Catanzaro ildecreto di revoca del finanziamento concesso in relazione al prog. n.23345/2011, ai sensi della l. n. 488 del 1992, a valere sul 8° bando- Industria, rispetto al quale il T.A.R. Calabria/Catanzaro aveva de-clinato la propria giurisdizione in favore del G.O. con sentenza n.415/2012.2. La revoca era giustificata da una segnalazione della [OSCURATO:PERSONA] (Istituto concessionario della misura con compiti diistruttoria e vigilanza), in quanto la stessa non aveva potutoprocedere alla verifica, per l'anno 2004, dell'indicatore relativo alpersonale medio occupato nell'esercizio di regime ed alla verifica,per lo stesso anno, dell'indicatore ambientale, poiché la ditta deldott. Aracri non aveva risposto all'istanza formulata in data 13/12/2004.3. Il Tribunale accoglieva la domanda e, per l'effetto, annullava ildecreto di revoca emesso dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA],condannando il Ministero a corrispondere all'attore la rimanenteparte del finanziamento.4. Con sentenza n. 240/2021, pubblicata il 24/02/2021, la Corte d'Ap-pello di Catanzaro riformava integralmente la sentenza di primogrado, accogliendo l'appello del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] rigettando la domanda giudiziale proposta in primo grado dal dott.l'inadempimento, in sede esecutiva, dell'obbligo del beneficiario delcontributo di fornire la documentazione relativa al personale mediooccupato nell'anno 2004, che impediva la verifica, per l'anno di re-gime 2004, dell'indicatore relativo al personale medio occupatonell'esercizio di regime, e dell'obbligo di fornire la documentazionechiarazione rilasciata dalla società incaricata, attestante che non esi-2 di 10Numero registro generale 24940/2021Numero sezionale 719/2026stevano impedimenti al rilascio della certificazione stessa, entro iNumero di raccolta generale 16807/2026termini prestabiliti del 31 dicembre 2004, e, ancora, dell'oDbatba lpiugbobli cdaziio ne 28/05/2026inviare la nota di monitoraggio, di cui all'art. 11, comma 1-bis deld.m. n. 527 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, relativaall'anno di regime (2004).5. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Ca-tanzaro, proponendo due motivi di contestazione per la sua riforma.6. Ha resistito il Ministero depositando controricorso.7. E' stata disposta l'adunanza camerale per la trattazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3) c.p.c., denunzia la violazione e falsa applicazionedell'artt. 1375 c.c. in combinato con l'art. 10 della l. 241 del 1990, e laviolazione dei principio del legittimo affidamento e della buona fedecontrattuale. In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnatain ragione del fatto che “Il ragionamento seguito dal Giudice d'appello,tuttavia, non è affatto convincente, in quanto oblitera del tutto la cir-costanza che (anche) la pubblica amministrazione, nell'ambito del rap-porto contrattuale paritetico col privato, deve ispirare la propria azioneai principi di correttezza e buona fede contrattuale ai sensi dell'art.1375 c.c.” e che “Ciò che si contesta, in altri termini, non è la tempisticadella revoca (e cioè che l'Amministrazione si sia mossa entro i terminidi prescrizione), bensì che si sia mossa d'improvviso, a distanza di moltianni, pur avendo gli elementi per contestare immediatamente il pre-sunto inadempimento”. Secondo la prospettazione difensiva del ricor-rente, la Corte di appello “ha completamente omesso di considerareche il MISE ha avviato il procedimento istruttorio di revoca del finan-ziamento e ne ha confermato le risultanze senza valutare le osserva-zioni e le considerazioni fornite dal privato”.2. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5), c.p.c. contesta l'omesso esame di un fatto deci-3 di 10Numero registro generale 24940/2021Numero sezionale 719/2026sivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, quale la insussi-Numero di raccolta generale 16807/2026stenza dell'inadempimento del privato. In particolare, il ricorreDantat epu brbalicpaz-ione 28/05/2026presenta che la contestazione di inadempimento, circa il rispetto delloindicatore occupazionale, è venuta meno nel corso del giudizio aseguito delle risultanze istruttorie, mentre, circa il rispetto dell'indica-tore ambientale, la sentenza impugnata non si è in alcun modo postain correlazione con il ricordato art. 8, comma 1, lett. f), D.M. 527/1995,e cioè ha omesso di esaminare il fatto decisivo che nel decreto di revocanon è indicata la percentuale di sforamento di tale indicatore.3. Il primo motivo di impugnazione è infondato.La Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 8236 del 28aprile 2020, ha affermato che “la nozione di affidamento […] non èquella, generalmente definita come "affidamento legittimo", la cuiforma tipizzata di tutela si rinviene nella disciplina dell'annullamento diufficio del provvedimento amministrativo illegittimo dettata dall'arti-colo 21 nonies della legge n. 241 del 1990. Quest'ultimo modello ditutela prescinde da considerazioni legate all'elemento soggettivo dellacondotta dell'amministrazione e delle parti private (colpa, diligenza,buona fede etc.) e si risolve nella verifica della legittimità degli attiformali attraverso cui si esprime il potere discrezionale dell'ammini-strazione di ponderare l'interesse pubblico alla rimozione di un atto il-legittimo con gli interessi privati del beneficiario di tale atto e deglieventuali controinteressati. L'affidamento […], è una situazione auto-noma, tutelata in sé, e non nel suo collegamento con l'interesse pub-blico, come affidamento incolpevole di natura civilistica, che si sostan-zia, secondo una felice sintesi dottrinale, nella fiducia, nella delusionedella fiducia e nel danno subìto a causa della condotta dettata dallafiducia mal riposta; si tratta, in sostanza, di un'aspettativa di coerenzae non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fon-data sulla buona fede. E' propriamente in questa prospettiva che, comesopra sottolineato nel § 26, il provvedimento favorevole, unito alle spe-cifiche circostanze che abbiano dato fondamento alla fiducia nella le-4 di 10Numero registro generale 24940/2021Numero sezionale 719/2026Numero di raccolta generale 16807/2026gittimità e nella stabilità del medesimo, viene in considerazione qualeData pubblicazione 28/05/2026elemento di una situazione che chiede protezione contro le conse-guenze dannose della fiducia mal riposta […] Va invece ribadito che lasituazione soggettiva lesa […] si identifica nell'affidamento della parteprivata nella correttezza della condotta della pubblica amministra-zione”.Con detta pronuncia, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che“il principio della tutela dell'affidamento nei confronti della condottadella pubblica amministrazione risulta specificato, rispetto alle regolecivilistiche generali, da numerose disposizioni che disciplinano diretta-mente l'attività amministrativa, la cui violazione inficia la stessa legit-timità dell'atte amministrativo: si pensi alla previsione dell'indennizzonel caso della revoca di un provvedimento che rechi pregiudizio agliinteressati (art. 21 quinquies I. n. 241/1990); ai limiti cronologici delpotere di annullamento di ufficio dei provvedimenti illegittimi e al do-vere di tener conto, nell'esercizio di tale potere, degli interessi dei de-stinatari del provvedimento e dei contro interessati (art. 21 nonies I.n. 241/1990); all'obbligo delle pubbliche amministrazioni (e dei privatipreposti all'esercizio di attività amministrative) di risarcire il danno in-giusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa deltermine di conclusione del procedimento, previsto dall'articolo 2 bis,comma 1, della legge n. 241/1990; disposizione, quest'ultima, checonfigura un danno da ritardo che prescinde dalla spettanza del benedella vita oggetto del provvedimento adottato in violazione del terminee che, come sottolineato dal Consiglio di Stato, «deriva dalla lesionedel diritto soggettivo di autodeterminazione negoziale: il ritardo nell'a-dozione del provvedimento genera, infatti, una situazione di incertezzain capo al privato e può, dunque, indurlo a scelte negoziali (a loro voltafonte di perdite patrimoniali o mancati guadagni) che non avrebbecompiuto se avesse tempestivamente ricevuto, con l'adozione del prov-vedimento nel termine previsto, la risposta dell'amministrazione”. Lestesse disposizioni, tuttavia, non rilevano direttamente quando “le ipo-5 di 10Numero registro generale 24940/2021Numero sezionale 719/2026tesi in cui il danno derivi non dalla violazione delle regole di dirittoNumero di raccolta generale 16807/2026pubblico che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo,D mataa p udbbaliclalazio ne 28/05/2026violazione delle regole di correttezza e buona fede, di diritto privato,cui la pubblica amministrazione si deve uniformare come qualunquealtro soggetto”.L'inquadramento interpretativo richiamato consente già di escludereogni rilevanza alla prospettazione difensiva del ricorrente laddove ri-chiama a supporto delle contestazioni sollevate la l. n. 241 del 1990.La valutazione del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] inesame, pur essendo comunque soggetto ai doveri generali di corret-tezza e buona fede di origine civilistica, prescinde da ogni valutazionesulla legittimità o meno del provvedimento amministrativo, con esclu-sione di ogni questione riconducibile a quest'ultimo.8. Nella fattispecie in esame, la revoca del finanziamento concesso dalMinistero attiene alla fase esecutiva e non comporta alcuna valutazionein ordine all'interesse pubblico sotteso alla concessione del contributostesso. La Suprema Corte afferma, infatti, che “Poiché l'interventodell'amministrazione non ha altro spazio di verifica che quello afferentealle condizioni puntualmente stabilite al riguardo dalla legge o dal con-tratto, senza margini di valutazione discrezionale per ragioni di tuteladell'interesse pubblico, la revoca costituisce un atto con valenza dichia-rativa incidente, successivamente alla delibera di concessione del fi-nanziamento e alla stipula del contratto, su una posizione di dirittosoggettivo del beneficiario […] È, cioè, devoluta (ancora) al giudice or-dinario ogni controversia che sia incentrata sulla impugnativa di unarevoca del contributo anteriormente accordato, qualora l'interventodell'amministrazione in sede di revoca non abbia altro spazio di verificache quello afferente alle condizioni puntualmente stabilite al riguardodalla legge, senza margine di valutazione discrezionale per ragioni ditutela dell'interesse pubblico” (Cass., Sez. Un., 13 aprile 2023, n.9816; Cass., Sez. Un., 7 agosto 2023, n. 23991; Cass., Sez. Un., Cass.,Sez. Un., 15 novembre 2023, n. 31738). La giurisprudenza di legitti-6 di 10Numero registro generale 24940/2021Numero sezionale 719/2026mità ha così stabilito che l'Amministrazione, nel revocare il contributoNumero di raccolta generale 16807/2026o nel dichiarare la decadenza, non compie alcuna valutazionDea tad piusbcblriceaz-ione 28/05/2026zionale, ma si limita ad accertare la mancanza di un presupposto pre-visto in modo puntuale dalla legge, per cui - una volta emesso il prov-vedimento che concede il contributo, stipulato il contratto con il bene-ficiario ed erogato, in tutto o in parte, il finanziamento/contributo/sov-venzione pubblica - la fase di verifica e controllo, durante l'esecuzionedel rapporto, della sussistenza dei requisiti di legge che condizionano ilriconoscimento del beneficio e che consentono di conservare il benefi-cio già attribuito, è ricognitiva del venir meno di un presupposto difruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge. Con riguardoa quest'ultimo profilo, l'Amministrazione deve operare il controllo diconformità senza poter compiere alcuna valutazione discrezionale, ri-sultando sprovvista di ogni disponibilità in ragione della mera verificadi corrispondenza tra la normativa richiamata e la sua realizzazione aseguito della concessione del contributo.9. Nel contesto così configurato trova spazio anche il generale obbligo dicorrettezza e buona fede applicabile anche alla [OSCURATO:PERSONA], il cui accertamento non può prescindere da detto inquadramentointerpretativo e nei limiti dello stesso, atteso che ogni valutazione nonpuò sfociare in sede amministrativa facendo valere vizi tipici di questocontesto.Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata ha fatto corretta ap-plicazione di tali principi poiché, dopo una premessa normativa anchein ottica unionale, ha statuito che era stato disposto “un atto di revocadi un finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento del pri-vato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione”. Detto ina-dempimento si compone di più elementi, quali la mancata osservanzadelle richieste, operate dalla [OSCURATO:PERSONA] concessionaria, del [OSCURATO:DATA_NASCITA] edel 21.12.2004, nonché all'invio della nota di monitoraggio di cui art.11, comma 1/bis del d.m. n. 527 del 1995, tutte concernenti l'anno2004. Pertanto, l'odierna ricorrente era perfettamente consapevole di7 di 10Numero registro generale 24940/2021Numero sezionale 719/2026non avere adempiuto a detti obblighi in ossequio al finanziamento ri-Numero di raccolta generale 16807/2026cevuto sulla base della l. n. 488 del 1992, come anche era conDsaatap peubvbloicalezio ne 28/05/2026che solo all'esito dell'intero rapporto vi sarebbe stata la rendicontazionefinale, rispetto alla quale vi sarebbe stato il consolidamento del finan-ziamento. Peraltro, il margine temporale che ha condotto alla revocadel finanziamento è giustificato anche dall'iter per addivenire a dettadecisione, al fine di realizzare il pieno contraddittorio tra i due soggetticoinvolti. Pertanto, non è configurabile alcuna violazione dell'obbligogenerale di correttezza e buona fede gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] in tale contesto.10. Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile.Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte “l'art. 360, comma1, n. 5), c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma,n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cuiesame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevantein causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e8054; Cass. 27 novembre 2014, n. 25216; Cass. 29 ottobre 2018, n.27415; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass. 12 luglio 2021, nn.8 di 10Numero registro generale 24940/2021Numero sezionale 719/202619820, 19824, 19826 e 19827; Cass. 22 luglio 2021, n. 20963; Cass.Numero di raccolta generale 16807/202627 luglio 2021, n. 21431; Cass. 30 maggio 2022, n. 17359; DCataa spusb.b li1ca0zio ne 28/05/2026novembre 2023, n. 31327; Cass. 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass.6 febbraio 2024, n. 3404; Cass. 21 maggio 2025, n. 13573)” (Cass.Sez. T., Ordinanza n. 28118 del 22.10.2025).Peraltro, il ricorrente richiama solo l'avvenuto rispetto degli indicatori,senza considerare l'inadempimento agli obblighi informativi verso laBanca concessionaria e contestati da quest'ultima, limitandosi adedurre genericamente che la “sentenza impugnata non si è in alcunmodo posta in correlazione con il ricordato art. 8, comma 1, lett. f),D.M. 527/1995, e cioè ha omesso di esaminare il fatto decisivo che neldecreto di revoca non è indicata la percentuale di sforamento di taleindicatore”, omettendo di precisare la decisività di tale valutazione allaluce delle motivazioni complessive posto alla base della revoca. [OSCURATO:PERSONA], in merito alle risultanze istruttorie, ha, altresì, affermatoche “Nei casi in cui la consulenza tecnica di ufficio non si limiti a svol-gere una funzione di ausilio al giudice nella valutazione dei fatti e deglielementi acquisiti (consulenza c.d. deducente), ma assurga a fonte diprova dell'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente), essacostituisce elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico"il cui omesso esame può essere denunciato in cassazione nei casi e conle forme di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformu-lato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012”(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32094 del 10.12.2025) e, tuttavia, il ricor-rente non richiama “fatti o elementi acquisiti” con la consulenza tec-nica, ma si limita a dolersi del mancato rispetto della normativa citatada ultimo, omettendo di considerare che il consulente tecnico ha ope-rato tale valutazione in negativo con riferimento all'indicatore ambien-tale rispetto all'anno 2004, anche a seguito degli ulteriori chiarimentiforniti e richiesti in sede istruttoria.9 di 10Numero registro generale 24940/2021Numero sezionale 719/202611. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, il primo mo-Numero di raccolta generale 16807/2026tivo di impugnazione è infondato, mentre il secondo motivDoat a rpiusbublilctaazio ne 28/05/2026inammissibile, con il conseguente rigetto del ricorso.12. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte di Cassazione respinge il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidatein € 6.000,00, oltre oneri di legge, ed oltre € 200,00 per esborsi.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile,in data 11.2.2026.Il PresidenteGuido Mercolino10 di 10
Sentenza Cassazione n. 16807/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris