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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2025

Cassazione n. 39771/2025

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nciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza[OSCURATO:DATA_NASCITA] del la Corte di a ppello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della SostitutaProcuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avente ad oggetto l’annullamento dell’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 11 luglio 2025, con la qualeè stata dichiarata inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato,in relazione alla sentenza emessa dalla medesima Corte di appello il 23 giugno 2022, di conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 marzo 2019, irrevocabile l’8 ottobre 2022, di condannadel ricorrentealla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa per il delitto di ricettazione.

2. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce di non essere stato a conoscenza del processo di appello, avendo perso incolpevolmente ogni contatto con il proprio difensore, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale si era limitato a presentare l’atto di appello, rendendosi poi irreperibile, senza riscontrare le richieste di informazioni sullo stato del procedimento e, in particolare, sulla data fissata per l’udienza, notizia che eglinon poteva acquisire altrimenti, in quanto domiciliato presso quel difensore.

Eccepisce pertanto la violazione di legge in relazione alla disciplina dell’assenza dell’imputato sancita dall’art. 420-biscod. p roc . p en .

3. Con il secondo motivo , il ricorrente d educ e la violazione di legge e la mancanza di motivazione relativamente alla verifica dell’effettiva conoscenza dell’udienza svoltasi il 23 giugno 2022 dinanzi alla Corte di appello, dovendosi escludere la colpevole ignoranza del processo, determinata esclusivamente dal comportamento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva ingiustificatamente interrotto ogni rapporto con il cliente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ilricorso è inammissibil e perché presentat o per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.

2. La Corte di merito ha correttamente applicatoil principio di diritto secondo il quale,in tema di rescissione del giudicato, grava sull ’imputato un “ onere di allegazione”che, pur non coincidendo con l'onere della prova, offra un “principio” di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo(cfr. Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 24/02/2025, Frej, Rv. 287645-01).

L’ordinanza impugnata ha evidenziato, in primo luogo, che il Perassoerastato presente nel corso del primo grado di giudizio, ove era assistito dal precedente difensore di fiducia,presso il quale aveva eletto domicilio ; difensore che aveva anche interposto appello avverso la sentenza di condanna resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Non vi è, inoltre, alcuna allegazione di infruttuosi tentativi di contattare il difensore e delle concrete iniziative volt e a reperirlo , al fine di conoscere la data dell’udienza fissata per il procedimento di appello , in relazione al quale aveva conferito mandato, eleggendo domicilio presso lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA].

Soprattutto, come evidenziato dalla Corte territoriale, il [OSCURATO:PERSONA], nel la posizione di imputato, aveva tutti i riferimenti oggettivi, soggettivi e spazio - temporali che definivano le coordinate identificative del processo de quo, per cui poteva comunque attivarsi per acquisire notizie a riguardo , circostanza che giustifica la conclusione secondo cui egli omise colpevolmente di informarsi in merito all’esito del giudizio.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità delricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il25 nove mbre 202 5 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza[OSCURATO:DATA_NASCITA] del la Corte di a ppello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della SostitutaProcuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avente ad oggetto l’annullamento dell’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 11 luglio 2025, con la qualeè stata dichiarata inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato,in relazione alla sentenza emessa dalla medesima Corte di appello il 23 giugno 2022, di conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 marzo 2019, irrevocabile l’8 ottobre 2022, di condannadel ricorrentealla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa per il delitto di ricettazione. 2. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce di non essere stato a conoscenza del processo di appello, avendo perso incolpevolmente ogni contatto con il proprio difensore, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale si era limitato a presentare l’atto di appello, rendendosi poi irreperibile, senza riscontrare le richieste di informazioni sullo stato del procedimento e, in particolare, sulla data fissata per l’udienza, notizia che eglinon poteva acquisire altrimenti, in quanto domiciliato presso quel difensore. Eccepisce pertanto la violazione di legge in relazione alla disciplina dell’assenza dell’imputato sancita dall’art. 420-biscod. p roc . p en . 3. Con il secondo motivo , il ricorrente d educ e la violazione di legge e la mancanza di motivazione relativamente alla verifica dell’effettiva conoscenza dell’udienza svoltasi il 23 giugno 2022 dinanzi alla Corte di appello, dovendosi escludere la colpevole ignoranza del processo, determinata esclusivamente dal comportamento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva ingiustificatamente interrotto ogni rapporto con il cliente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilricorso è inammissibil e perché presentat o per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. 2. La Corte di merito ha correttamente applicatoil principio di diritto secondo il quale,in tema di rescissione del giudicato, grava sull ’imputato un “ onere di allegazione”che, pur non coincidendo con l'onere della prova, offra un “principio” di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo(cfr. Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 24/02/2025, Frej, Rv. 287645-01). L’ordinanza impugnata ha evidenziato, in primo luogo, che il Perassoerastato presente nel corso del primo grado di giudizio, ove era assistito dal precedente difensore di fiducia,presso il quale aveva eletto domicilio ; difensore che aveva anche interposto appello avverso la sentenza di condanna resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Non vi è, inoltre, alcuna allegazione di infruttuosi tentativi di contattare il difensore e delle concrete iniziative volt e a reperirlo , al fine di conoscere la data dell’udienza fissata per il procedimento di appello , in relazione al quale aveva conferito mandato, eleggendo domicilio presso lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA]. Soprattutto, come evidenziato dalla Corte territoriale, il [OSCURATO:PERSONA], nel la posizione di imputato, aveva tutti i riferimenti oggettivi, soggettivi e spazio - temporali che definivano le coordinate identificative del processo de quo, per cui poteva comunque attivarsi per acquisire notizie a riguardo , circostanza che giustifica la conclusione secondo cui egli omise colpevolmente di informarsi in merito all’esito del giudizio. 3. Alla dichiarazione d’inammissibilità delricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il25 nove mbre 202 5 Il Consigliere estensore Il Presidente
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