CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 25139/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui sicontesta violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizio dellamotivazione posta a base della condanna per i reati di cui agli artt. 629 cod. pen.372 cod. pen., non sono deducibili, in quanto le regole dettate dall'art. 192,comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa,anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste dasole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato,previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in talcaso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte ledichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte,Rv. 253214);rimarcato, inoltre, che le deduzioni in ordine alla credibilità della personaoffesa sono inammissibili in questa sede, atteso che il vaglio critico delledichiarazioni da essa rese è precluso alla Corte di cassazione, essendosi giàspiegato che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reatorappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nelcompendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sededi legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (intal senso cfr. Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione;in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 - 01);ribadito che riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie e degliindizi, «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3,cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensidell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità,inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limitiindicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo delprovvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motividi gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep.30/01/2020- Rv. 278196 – 02);precisato che le censure in esame vanno correttamente collocate nellanozione di travisamento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene -insostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale propostadalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa aquella ritenuta dalla corte di appello. Il travisamento della prova, invero, «ricorrenei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suoconvincimento su una prova che non esiste o su un risultato di provaincontestabilmente diverso da quello reale. In quest'ultimo caso, infatti, non sitratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai finidella decisione, ma di verificare se questi elementi esistano», (in tal senso, cfr.Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep., Bartalini, Rv. 235656 – 01). Tale strutturacritica non si rinviene nel caso in esame, dove con l’impugnazione si offre unarivisitazione del quadro probatorio, che si assume erroneamente valutato daigiudici;rilevato che nella narrativa del primo motivo d’impugnazione si sviluppanogenerici argomenti circa il momento consumativo del delitto di estorsione,nell’intitolazione del secondo motivo d’impugnazione si rinviene l’indicazionedell’art. 56 cod. pen. e, nel quarto motivo si evoca la configurabilità del delitto diminacce, ma -al contempo- non è dato rinvenire specifici argomenti su tali temic atteso che il ricorso risulta privo di qualsivoglia riferimento all’effettivocontenuto della motivazione della sentenza impugnata (dove si rimarca che lavittima, all’esito della condotta, consegnò una somma di denaro, cosìconsumandosi un’estorsione consumata), così non risultando connotato dapuntualità e concreta pertinenza censoria, richieste, a pena di inammissibilità,dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (si veda, in particolare, pag. 4della sentenza impugnata);osservato, infine, che il quarto motivo di ricorso, con si contesta l’eccessivitàdella pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato dellagiurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare lapena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie,l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso uncongruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, inparticolare pag. 5 della sentenza impugnata, ove viene sottolineata la gravità deireati ascritti all’odierno ricorrente);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]