CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09721/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27333/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Viale G. Mazzini, n. 120, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 57/2020, depositata il 13 gennaio 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con sei mezzi (enumerati come quattro, ma il primo in realtà contenente tre distinti motivi), nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. — che resiste con controricorso — per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che ha confermato la decisione di primo grado di rigetto delle domande da lui proposte nei confronti della società. 2. Si trattava, secondo quanto è dato desumere dalla stessa sentenza, di domande dirette a ottenere la condanna al risarcimento dei danni derivati dei danni da realizzazione di un vasto piazzale con marciapiede più alto rispetto alla concessione, con conseguente deflusso di acque meteoriche nella proprietà dell'attore ed abusiva creazione di una servitù di affaccio. 3. Sulla base e in accordo alle valutazioni del c.t.u., la Corte d'appello ha ritenuto che gli allagamenti non fossero riferibili alle opere esterne realizzate dalla convenuta e che la loro eliminazione non richiedesse, quindi, alcun intervento sugli immobili dalla stessa realizzati, ma eventualmente il potenziamento della rete fognaria comunale. Ha inoltre escluso che le opere compiute dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. abbiano favorito la possibilità di affaccio rispetto alla situazione preesistente tra i fondi. 4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «falsa applicazione degli artt.913 e 2043 cod. civ.». Assumendo che la Corte d'appello abbia escluso la dedotta responsabilità dell'appellata in ragione della conformità delle opere infrastrutturali ai progetti approvati dal comune, deduce l'erroneità di tale valutazione sul rilievo che «la conformità di un'opera edilizia ed infrastrutturale al progetto approvato dalla pubblica amministrazione non libera dalla responsabilità nei confronti dei terzi per i danni ad essi arrecati». 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «mancata valutazione di prove decisive in violazione di diritti costituzionalmente rilevanti ex art. 111 comma 6 Cost.». Fatta menzione della concessione in variante e alla ammissione del c.t.u. di non aver visionato la rete fognaria ma di essersi basato soltanto sulla documentazione conferitagli dalla [OSCURATO:PERSONA], deduce che «se le opere infrastrutturali sono conformi ai progetti presentati al comune, ma comunque prevedono lo scarico delle acque meteoriche, sia pure in parte, nella fognatura di [OSCURATO:PERSONA], la circostanza non elide il danno». 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «mancata valutazione di prove decisive in violazione di diritti costituzionalmente rilevanti ex art. 111 comma 6 Cost.». Rileva che la ritenuta sussistenza di un idoneo sistema di raccolta delle acque piovane dalle superfici poste dinanzi al lato sud-est della sua proprietà è smentita: dalla concessione edilizia che obbligava la società ad eseguire le opere infrastrutturali; dalla delibera di Giunta comunale n. 838 del 30/12/2014, che approva il progetto definitivo/esecutivo di «realizzazione rete acque bianche di [OSCURATO:PERSONA]»; dalla testimonianza del direttore dei lavori e progettista della perizia di variante Ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe confermato che il progetto era stato autorizzato (nel 2001) dagli uffici comunali competenti senza che vi fossero nel tratto interessato adeguati impianti fognari; dalla relazione e dalla testimonianza del geom. Orsatti, descrittiva dei danni; dalla relazione del geom. [OSCURATO:PERSONA], che ha condotto una accurata ispezione e fatto puntuale descrizione della rete fognaria e dei fenomeni determinati dalle acque meteoriche, giungendo a conclusioni diametralmente opposte a quelle del c.t.u. (contro il quale riferisce essere stato presentato un esposto all'Ordine degli Ingegneri ed Architetti). 4. Con il quarto motivo deduce, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «mancata valutazione di prove decisive in violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.». Contesta l'affermazione secondo cui la recinzione in muratura posta sul lato sud-est della sua proprietà funge da barriera alle acque meteoriche e l'allagamento è possibile solo in seguito a forti piogge che compromettano la funzionalità della fognatura esistente, comportando un allagamento di almeno 50 cm della strada sulla quale tale fognatura è posta. Lamenta che «non è chiaro il calcolo da cui scaturisca l'indicata misura di 50 cm, né è chiaro come una modesta recinzione in muratura sia sufficiente a creare una barriera invalicabile all'acqua che sale» e nemmeno «è perspicuo altresì il motivo per il quale la Corte ritiene che non siano riferibili alle opere esterne realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. i danni riportati dalla proprietà». 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «mancata valutazione di prova decisiva, con lesione di diritti costituzionalmente rilevanti ex art. 111 comma sesto, Cost.». Lamenta che la Corte d'appello ha negato la sussistenza di una servitù di affaccio ignorando lo stato dei luoghi e travisando le stesse conclusioni della c.t.u. che — afferma — «aveva rilevato, in conformità alla precedente c.t.u. dell'Ing. Della Penna, l'effettiva creazione di una servitù di affaccio». Deduce che il Giudice di Appello «impropriamente dichiara di basarsi sulle conclusioni del c.t.u., ignorando però quella parte che è favorevole agli attori»; 6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «violazione di diritti costituzionalmente rilevanti ex art. 111 comma sesto, Cost.», per avere la corte territoriale rigettato il motivo di appello con il quale egli aveva lamentato il mancato accoglimento delle istanze di supplemento della c.t.u.. 7. Il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per manifesta inosservanza dei requisiti contenutistici di cui all'art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.. 7.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U.30/11/2021, n. 37552; Cass. 06/08/2014, n. 17698; 20/10/2016, n. 21297; 21/03/2019, n. 8009; 30/04/2020, n. 8425), ai fini del rispetto di detti requisiti, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ.. L'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui. 7.2. Nella specie la confezione del ricorso non consente di comprendere agevolmente lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con chiarezza la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n. 37552 del 2021, cit.). Esordisce il ricorso con la prolissa illustrazione, per le prime undici pagine, della vicenda sostanziale e delle prove documentali che si dice corredavano l'atto di citazione, ma omette del tutto di indicare quali fossero le domande in questo avanzate e quali le ragioni giuridiche che le sostenevano. Così come omette del tutto di illustrare quali fossero le difese della convenuta. Passa poi, nelle successive sette pagine, ad una disamina critica delle «prove testimoniali» raccolte e delle «perizie», ma in modo disarticolato e slegato da alcuna preliminare esposizione delle difese di controparte, delle questioni trattate, che si danno sostanzialmente per presupposte. Riferisce quindi, da pag. 19 a pag. 27: del dispositivo della sentenza di primo grado (che rigetta le domande); dei motivi di gravame; della sentenza d'appello; di tutto ciò, però, in termini che continuano a dare per presupposta la conoscenza delle iniziali domande e difese e, in tal modo, non gettano alcuna luce sulla confusione e oscurità che caratterizza la precedente esposizione. 8. È dunque appena il caso di rilevare che anche ciascuno dei motivi di ricorso prospetta comunque, di per sé, intrinseche ed evidenti ragioni di inammissibilità. 8.1. Anzitutto per la palese inosservanza dell'onere di specifica indicazione, ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., degli atti e documenti richiamati. I vari motivi richiamano ripetutamente diversi di atti e documenti, senza debitamente riprodurne il contenuto nel ricorso — per la parte che interessa in questa sede — ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, Con riferimento al regime processuale anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701; Id. 23/09/2019, n. 23553). 8.2. Il primo di essi, inoltre, non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, rappresentata non (o non solo) dalla ritenuta conformità dell'opera edilizia ed infrastrutturale al progetto approvato dalla pubblica amministrazione, ma, principalmente, dalla esclusione di nesso causale tra le opere realizzate e i pregiudizi lamentati. 8.3. Gli altri motivi pongono tutti, com'è evidente, censure in facto, non in iure, le quali: a) sono anzitutto precluse, ex art. 348-ter, comma quinto, cod. proc. civ. dall'essere la decisione confermativa di quella di primo grado, non avendo dimostrato il ricorrente, in presenza di doppia conforme, la diversità delle questioni di fatto alla base delle due decisioni di merito; b) sono, comunque, estranee al paradigma censorio di cui all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., il quale, come noto, secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830); nella specie le censure tutte si risolvono invece nella mera sollecitazione di una nuova valutazione del materiale istruttorio, certamente non consentita in questa sede. 8.4. Alla stregua del descritto tenore sostanziale delle censure appare altresì evidente l'eccentricità del riferimento, nella rubrica del quarto motivo, agli artt. 112 cod. proc. civ. (non essendo nemmeno illustrata la ragione della sua ipotizzata violazione) ed agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (si rinvia, per evitare ripetizioni, alla lettura dei principi di diritto enunciati al riguardo da Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016, atteso che l'illustrazione della censura si articola proprio nel senso che la sentenza ha detto estraneo alla corretta deduzione della violazione dei paradigmi di cui a dette norme: v. anche Cass. Sez. U.n. 7074 del 2017; Id. n. 20867 del 2020). 9. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.