CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07484/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12 giugno 2018, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena condizionatamente sospesa di anni uno di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, ritenendolo responsabile del reato di cui agli artt. 217, primo comma n. 4, e 224 I. fall. ascrittogli, perché, quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 21 luglio 2014, ne aggravava il dissesto, astenendosi dal richiedere in proprio il fallimento, in modo da operare fino al 2013 nonostante il patrimonio netto fosse in negativo dal dicembre 2008. La pronunzia resa in grado di appello veniva annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza in data 30 maggio 2019, in accoglimento del motivo del ricorso dell'imputato avente ad oggetto l'individuazione dell'elemento oggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio si demandava anche la rivisitazione delle configurabilità dell'elemento soggettivo del reato e, nel caso di esito positivo delle verifiche, l'esame delle censure mosse circa il trattamento sanzionatorio. All'esito del conseguente giudizio di rinvio, la Corte di appello di Milano, con sentenza in data 16 novembre 2020, confermava il giudizio di responsabilità emesso in primo grado, riformando la sentenza del Tribunale di Milano soltanto in relazione all'entità della pena principale e alla durata di quelle accessorie. 2. Avverso la sentenza del 16 novembre 2020 propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, svolgendo doglianze affidate a cinque motivi con i quali denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione. 2.1. Il primo motivo lamenta l'omessa considerazione dei rilievi mossi nella sentenza di annullamento con rinvio con riguardo all'elemento oggettivo del reato, essendo mancata la verifica della sussistenza dell'effettivo aggravamento del dissesto della società tramite il confronto con le doglianze in sede di appello. La Corte distrettuale, infatti, ha continuato a ritenere detto aggravamento senza rapportarsi, come dovuto, alla complessiva situazione della società, sicché ha nuovamente mancato di tenere conto della sostanziale sovrapponibilità dei dati dell'attivo e del passivo nel periodo compreso dal 2012 al 2013, così da considerare dirimente la sola voce relativa ai debiti tributari, pur a fronte dei risparmi derivanti sia dagli accordi transattivi intervenuti con gli istituti di credito, sia dalla riduzione del credito vantato nei confronti dell'amministratore. 2.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo lamentano mancanza di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La difesa rileva che la sentenza di annullamento aveva richiesto una specifica verifica anche in proposito. I motivi di appello avevano mosso specifiche doglianze relative al mancato accertamento della colpa, avente gli estremi della gravità secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'integrazione della fattispecie contestata. I Giudici del rinvio, limitandosi ad asserire l'esistenza degli indici oggettivi dell'aggravamento, non hanno fornito idonee risposte circa il requisito soggettivo di cui sopra. Esso andava appropriatamente verificato, tenendo conto che la società continuava a generare ricavi, che le perdite si verificavano per l'imprevedibile insolvenza di importanti clienti e per la crisi nel settore del 2011, mentre negli anni precedenti, a partire dal 2008, operandosi diligentemente, le sorti della società era state risollevate. 2.3. Il quinto motivo, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamenta assenza di risposta al motivo di appello sul punto, che aveva rappresentato la necessità di valutare l'atteggiamento collaborativo tenuto dall'imputato in costanza della procedura fallimentare e poi durante le indagini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito illustrati. 2. Quanto al primo motivo, va rilevato che la motivazione della sentenza impugnata, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, si presta a rappresentare in modo appropriato la verifica dello squilibrio economico - finanziario della società demandata ai giudici di merito in sede di annullamento con rinvio. Le considerazioni esposte al riguardo (in particolare nella pagg. 6 e 7 della sentenza) non si sono limitate a una mera constatazione di alcune voci del passivo del bilancio, ma hanno rivolto precisi apprezzamenti alle complessive condizioni della società, così come avveratesi nel periodo da considerare. Esse in particolare spiegano come la ripresa dei ricavi e il buon margine commerciale sopraggiunti nel 2011 non potessero bilanciare il dato della crescita nei debiti tributari inevasi, stante l'omesso versamento dell'IVA, negli esercizi 2011 e 2012, per complessivi euro 668.755,00. In proposito, la Corte di appello rileva che la considerazione degli utili di esercizio dal punto di vista finanziario doveva però misurarsi con gli effetti negativi dell'accumulo dei debiti in capo a uno dei maggiori clienti della società, la Drakto met s.p.p.. Debiti che nel 2011 ascendevano a euro 1.957.550,00. [OSCURATO:PERSONA] met. s.p.p., prima di "sparire" dall'Italia riduceva l'esposizione, ma tramite una fornitura e solamente per l'importo di euro 296.157,00, rimanendo così non pagata la rimanente e ben più consistente parte. Del resto, la crescita del margine commerciale registrata nel 2011 e nel 2012 risultava presumibilmente influenzata dalla valorizzazione contabile delle rimanenze accumulatesi. E a fronte di quanto sopra e del contemporaneo incremento dei debiti contratti e non onorati nei confronti dell'erario per l'importo di cui sopra, il patrimonio netto contabile, a prescindere dalle oscillazioni verificatesi, rimaneva come in passato, comunque, esiguo e in definitiva inadeguato, in assenza di una capitalizzazione. Dalla concreta valutazione di tale complessiva situazione economico-finanziario è derivata la corretta verifica della sussistenza delle condizioni oggettive dell'aggravarsi del dissesto. Risultano, dunque, infondate le censure mosse con il primo motivo. 3. Vanno invece accolti i rilievi esposti nel secondo, terzo e quarto motivo, che lamentano la mancata verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, parimenti demandata ai giudici di merito dalla sentenza di annullamento. In proposito, va premesso che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che il collegio condivide e intende ribadire, nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta della dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore della società è punibile solamente se l'omissione sia accompagnata dal coefficiente psicologico della colpa grave che deve essere verificato in concreto, non operando al riguardo presunzione ex lege (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823; Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Zille, Rv. 264743; n. 43414 del 25/09/2013, Preatoni, Rv. 257533). La sentenza impugnata, pur a fronte della necessità di rispondere agli specifici rilievi mossi anche sul tema in sede di appello, non ha fornito adeguate risposte, limitandosi a far riferimento alla colpa dell'imputato derivante dalla consapevolezza dell'andamento della società secondo quanto prima descritto, sì da non rappresentare alcuna appropriata spiegazione in ordine alle ragioni per cui, nonostante tutte le peculiarità del caso dedotte, le modalità dell'oggettivo aggravarsi del dissesto potesse fare desumere i tratti della colpa grave. La motivazione, dunque, non sfugge alle censure mosse con detti motivi. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio, che dovrà verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato attenendosi all'insegnamento sopra citato e, in caso di esito positivo di tale verifica, dovrà considerare le questioni riproposte con il quinto motivo del ricorso in ordine al diniego delle attenuanti generiche. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così de