CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 24913/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01QASIQ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nonché la mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 648, co.2 e 62, n.4 cod. pen. , sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ritiene: a) integrato il delitto di ricettazione in considerazione della mancata giustificazione del possesso del rame da parte dell'imputato e, quindi, della sua consapevolezza circa l'illiceità della provenienza; b)non applicabili le circostanze attenuanti di cui agli artt. 648, co.2 e 62, n.4 cod. pen., per la qualità pregiata del rame e del quantitativo rinvenuto; motivi da ritenere non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tv