CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26825/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse del ricorrente con ilquale, nel titolo, si deduce il vizio della motivazione in relazione alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenzarispetto alla recidiva e, nel contenuto, si contesta la determinazione deltrattamento sanzionatorio per la continuazione tra reati, risultando tuttaviamancante dell’indicazione delle ragioni di diritto che dovrebbero supportare ledoglianze prospettate, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisitiprescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazionedella sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sonoalla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazionedi individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;considerato che a tale riguardo deve farsi applicazione del principio di dirittoaffermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazionenel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalladecisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso chequesto non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 4, n.19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01);che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizioriconducibile alle doglianze dedotte, avendo congruamente rilevato come nelcaso di specie la pena base stabilita per il reato più grave di cui all’art. 493-tercod. pen. coincidesse con il minimo edittale, non risultando quindi ulteriormentecontenibile mentre, in considerazione dell’esclusione dell’aggravante contestata,dovesse disporsi la riduzione dell’aumento di pena compiuto a titolo dicontinuazione con il delitto di furto (si veda pagina 4 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]