CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31557/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0480WBB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto e, con il secondo motivo, l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolve nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata; Considerato, peraltro, che la Corte di appello ha applicato la recidiva con motivazione congrua in ragione della correlazione tra i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni commessi dal ricorrente ad analoghi reati commessi dallo stesso sempre all'interno della struttura carceraria e ai danni del suo personale; Ritenuto che i giudici di appello hanno motivato, in modo logico e compiuto, il diniego delle attenuanti generiche in ragione della modalità esecutiva del fatto, commesso con forbicette e lamette; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7