Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 28619/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

anza emessa il 08/01/2026 dalla Corte di Appello diCataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Catania, con l’ordinanza dell’8 gennaio 2026, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e, applicata la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fattioggetto di cinque diverse sentenze, ha rideterminato la pena in complessivi anniventinove di reclusione ed euro 2.500,00 di multa in relazione ai reati di cuiall’art. 416-bis cod. pen. e 74 D.P.R. 309 del 1990 oggetto della sentenza n.401/2022 (indicata come reato più grave, pena base anni ventidue direclusione), per i reati di cui agli artt. 416-bis e 582 cod. pen. oggetto dellasentenza 1567/2004 e della sentenza 1906/2014 (aumento complessivo per lacontinuazione di anni tre e mesi sei), per i fatti di reato ex artt. 629 cod. pen.oggetto della sentenza n. 448/2022 (aumento complessivo per la continuazioneanni due e mesi dieci di reclusione ed euro 2.500,00 di multa) e, infine, per ireati oggetto della sentenza n. 2068/2023 di cui agli artt. 416-bis e 73 d.p.r. 309del 1990 (aumento complessivo per la continuazione di anni tre di reclusione).2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato che, amezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 671 cod. pen.

Nelprimo motivo la difesa rileva che il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamenteindicato la pena base in anni ventidue, cioè quella complessivamente inflitta nellasentenza n. 401/2022 per due reati laddove, di contro, si sarebbe dovuto tenereconto della sola pena inflitta per il reato più grave, pari ad anni venti, e, poi,procedere agli aumenti in continuazione per il reato satellite e, dopo, per tutti glialtri reati, isolatamente considerati.2.2.

Violazione di legge in relazione agli artt. 81, 416-bis e 629 cod. pen.nonché 73 e 74 d.p.r. 309 del 1990 nella parte in cui il giudice non ha tenutoconto dei singoli reati contenuti in ognuna delle pronunce e ha proceduto a unaquantificazione complessiva degli stessi, come se ognuna contenesse un unicoreato.3.

In data 14 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2.

Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in relazione al criterio seguito per la determinazione della penafacendo riferimento, sia nella individuazione della pena base che degli aumentida aggiungere, alle pene inflitte complessivamente nelle sentenze oggetto dellarichiesta di applicazione della continuazione piuttosto che ai singoli reati, quellopiù grave e quelli satellite.Le doglianze sono fondate.2.1.

Il giudice dell’esecuzione che riconosca la continuazione tra i fattioggetto di diversi provvedimenti deve procedere alla rideterminazione della penacomplessiva.A tal fine è tenuto scomporre i singoli fatti oggetto dei reati e aconsiderarli singolarmente, pure se sono stati oggetto di una medesimapronuncia o rispetto ad alcuni sia già stata applicata la disciplina di cui all’art. 81cod. pen.Tra tali fatti il giudice deve individuare la violazione più grave, checostituisce la pena base dalla quale prendere le mosse per poi aggiungere isuccessivi aumenti (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845: «ilgiudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena perla continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna dellequali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., devedapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello piùgrave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dalgiudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresiquelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo»;Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030).Nel corso dell’esecuzione, diversamente dalla fase di cognizione in cuil’individuazione della violazione più grave è affidata alla valutazione del giudice dimerito, il criterio da applicare è quello stabilito dall’art. 187 disp. att. cod. proc.pen. per cui si deve considerare quella per la quale è stata inflitta la pena piùgrave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con il giudizio abbreviato.Alla pena base così individuata, poi, il giudice applica gli aumenti di penaper ogni singolo reato satellite, ciò senza fare riferimento alla pena complessivaeventualmente già determinata a titolo di continuazione con la sentenza dicondanna in quanto l’istituto di cui all’art. 81 cod. pen. opera tra i fatti oggetto diviolazione, tra i reati, e non tra le sentenze o tra i provvedimenti che in ordine aquesti sono stati pronunciati, anche in termini di riconoscimento del medesimoistituto.In questo senso sono da leggersi le numerose pronunce di questa Cortesul punto e, nello specifico, quanto evidenziato da Sez.

U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 – 01, alle cui pagine da 23 e seguenti e, inparticolare 29 e 30, si rinvia per una compiuta indicazione della naturadell’istituto e circa il calcolo degli aumenti, e da Sez.

U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01 in cui, da ultimo, si è puntualizzato che«il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piùgrave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento dipena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite».2.2.

Nel caso in esame la Corte di Appello di Catania non si è conformataai principi indicati.Il giudice dell’esecuzione, che pure ha tenuto conto del precedenteprovvedimento che ha già riconosciuto la continuazione tra le prime quattrosentenze, infatti, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in ordine ai reatioggetto delle cinque sentenze facendo generico riferimento alle penecomplessivamente inflitte in ognuna di esse.In tal modo, pertanto, individuando la pena base in anni ventidue, quelladi cui alla sentenza sub 4) della Corte di Appello di Catania che si riferiva a piùipotesi di reato, e quella dei reati satellite in quella irrogata in ognuna dellesentenze per tutti i reati contestati, non ha in concreto evidenziato quale sia laviolazione più grave che ha considerato quale pena base e non ha esposto comesiano stati quantificati e applicati i singoli aumenti in continuazione riferibili aciascun reato satellite.2.4.

La violazione rilevata impone l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvio per nuovo esame in ordine alla determinazione deltrattamento sanzionatorio alla Corte di Appello di Catania.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione deltrattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello diCatania.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza emessa il 08/01/2026 dalla Corte di Appello diCataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania, con l’ordinanza dell’8 gennaio 2026, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e, applicata la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fattioggetto di cinque diverse sentenze, ha rideterminato la pena in complessivi anniventinove di reclusione ed euro 2.500,00 di multa in relazione ai reati di cuiall’art. 416-bis cod. pen. e 74 D.P.R. 309 del 1990 oggetto della sentenza n.401/2022 (indicata come reato più grave, pena base anni ventidue direclusione), per i reati di cui agli artt. 416-bis e 582 cod. pen. oggetto dellasentenza 1567/2004 e della sentenza 1906/2014 (aumento complessivo per lacontinuazione di anni tre e mesi sei), per i fatti di reato ex artt. 629 cod. pen.oggetto della sentenza n. 448/2022 (aumento complessivo per la continuazioneanni due e mesi dieci di reclusione ed euro 2.500,00 di multa) e, infine, per ireati oggetto della sentenza n. 2068/2023 di cui agli artt. 416-bis e 73 d.p.r. 309del 1990 (aumento complessivo per la continuazione di anni tre di reclusione).2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato che, amezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 671 cod. pen. Nelprimo motivo la difesa rileva che il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamenteindicato la pena base in anni ventidue, cioè quella complessivamente inflitta nellasentenza n. 401/2022 per due reati laddove, di contro, si sarebbe dovuto tenereconto della sola pena inflitta per il reato più grave, pari ad anni venti, e, poi,procedere agli aumenti in continuazione per il reato satellite e, dopo, per tutti glialtri reati, isolatamente considerati.2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 81, 416-bis e 629 cod. pen.nonché 73 e 74 d.p.r. 309 del 1990 nella parte in cui il giudice non ha tenutoconto dei singoli reati contenuti in ognuna delle pronunce e ha proceduto a unaquantificazione complessiva degli stessi, come se ognuna contenesse un unicoreato.3. In data 14 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in relazione al criterio seguito per la determinazione della penafacendo riferimento, sia nella individuazione della pena base che degli aumentida aggiungere, alle pene inflitte complessivamente nelle sentenze oggetto dellarichiesta di applicazione della continuazione piuttosto che ai singoli reati, quellopiù grave e quelli satellite.Le doglianze sono fondate.2.1. Il giudice dell’esecuzione che riconosca la continuazione tra i fattioggetto di diversi provvedimenti deve procedere alla rideterminazione della penacomplessiva.A tal fine è tenuto scomporre i singoli fatti oggetto dei reati e aconsiderarli singolarmente, pure se sono stati oggetto di una medesimapronuncia o rispetto ad alcuni sia già stata applicata la disciplina di cui all’art. 81cod. pen.Tra tali fatti il giudice deve individuare la violazione più grave, checostituisce la pena base dalla quale prendere le mosse per poi aggiungere isuccessivi aumenti (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845: «ilgiudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena perla continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna dellequali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., devedapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello piùgrave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dalgiudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresiquelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo»;Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030).Nel corso dell’esecuzione, diversamente dalla fase di cognizione in cuil’individuazione della violazione più grave è affidata alla valutazione del giudice dimerito, il criterio da applicare è quello stabilito dall’art. 187 disp. att. cod. proc.pen. per cui si deve considerare quella per la quale è stata inflitta la pena piùgrave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con il giudizio abbreviato.Alla pena base così individuata, poi, il giudice applica gli aumenti di penaper ogni singolo reato satellite, ciò senza fare riferimento alla pena complessivaeventualmente già determinata a titolo di continuazione con la sentenza dicondanna in quanto l’istituto di cui all’art. 81 cod. pen. opera tra i fatti oggetto diviolazione, tra i reati, e non tra le sentenze o tra i provvedimenti che in ordine aquesti sono stati pronunciati, anche in termini di riconoscimento del medesimoistituto.In questo senso sono da leggersi le numerose pronunce di questa Cortesul punto e, nello specifico, quanto evidenziato da Sez. U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 – 01, alle cui pagine da 23 e seguenti e, inparticolare 29 e 30, si rinvia per una compiuta indicazione della naturadell’istituto e circa il calcolo degli aumenti, e da Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01 in cui, da ultimo, si è puntualizzato che«il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piùgrave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento dipena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite».2.2. Nel caso in esame la Corte di Appello di Catania non si è conformataai principi indicati.Il giudice dell’esecuzione, che pure ha tenuto conto del precedenteprovvedimento che ha già riconosciuto la continuazione tra le prime quattrosentenze, infatti, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in ordine ai reatioggetto delle cinque sentenze facendo generico riferimento alle penecomplessivamente inflitte in ognuna di esse.In tal modo, pertanto, individuando la pena base in anni ventidue, quelladi cui alla sentenza sub 4) della Corte di Appello di Catania che si riferiva a piùipotesi di reato, e quella dei reati satellite in quella irrogata in ognuna dellesentenze per tutti i reati contestati, non ha in concreto evidenziato quale sia laviolazione più grave che ha considerato quale pena base e non ha esposto comesiano stati quantificati e applicati i singoli aumenti in continuazione riferibili aciascun reato satellite.2.4. La violazione rilevata impone l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvio per nuovo esame in ordine alla determinazione deltrattamento sanzionatorio alla Corte di Appello di Catania. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione deltrattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello diCatania.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28619/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris