CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18854/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in esito a giudizioabbreviato, parzialmente riformando, quanto al solo trattamento sanzionatorio, la sentenzadel Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ferrara, emessa il 12 settembre 2024,ha confermato la responsabilità del ricorrente per tredici reati, consumati e tentati, di furto inabitazione e per un reato di rapina impropria, commessi in concorso con altri soggettiseparatamente giudicati dal 24 gennaio 2023 all’11 febbraio 2024, nelle province di Rimini,2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge per non avere la Corte dichiarato l’inutilizzabilità delleintercettazioni ambientali, dei tabulati telefonici e di tutti i dati acquisiti tramite GPS in quantoi supporti digitali ove erano contenuti risultavano danneggiati o illeggibili.La difesa aveva evidenziato, con apposita memoria depositata in primo grado,l’impossibilità di apertura dei supporti informatici, con relativa lesione delle sue prerogative,non essendosi potuto accedere al documento originario per saggiare la conformità alletrascrizioni oggetto di verbalizzazione, elementi entrambi inscindibili al fine della necessariaverifica delle operazioni;2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per ireati di furto in abitazione contrassegnati dai numeri da 18 a 24, non essendo stata provatala presenza del ricorrente all’interno dell’auto monitorata, in quanto le immagini delletelecamere nascoste installate dalla polizia giudiziaria non erano nitide e l’imputato era statoindividuato solo il primo di febbraio 2023, data che non varrebbe a provare la suaresponsabilità anche per gli episodi precedenti, racchiusi nei capi da 18 a 24.Inoltre, non essendo ancora state attivate le intercettazioni ambientali, la presenza delricorrente nelle varie occasioni relative a tali imputazioni non poteva essere provata dalriconoscimento vocale operato dai verbalizzanti, già, di per sé, discutibile.D’altra parte, il riconoscimento della persona dell’imputato da parte dei verbalizzantiche avevano visionato le immagini delle telecamere non poteva avere valore dirimente inquanto il ricorrente non era soggetto a loro conosciuto.Quanto ai reati di cui ai capi 25 e 26, il ricorrente contesta l’attendibilità delriconoscimento della sua voce da parte dei verbalizzanti, in assenza di saggio fonico estante la presenza di più cittadini albanesi che parlavano tra loro.Il diminuitivo Leka o Leksi, attribuito all’imputato, non avrebbe alcuna attinenza con lesue generalità.Quanto ai reati di cui ai capi 27,28 e 29, deve rilevarsi che il ricorrente non è statoriconosciuto dalla persona offesa del reato di rapina di cui al capo 29, nonostante costeiavesse visto in volto i rapinatori.Inoltre, non sarebbe stata attribuita la giusta valenza a discarico alla circostanza chenella intercettazione coeva ai fatti, gli interlocutori si dicevano di non aver rinvenuto alcunbene, sicché sarebbe apodittico il convincimento della Corte circa la partecipazione delricorrente alla rapina consumata.Infine, la Corte non avrebbe risposto alla doglianza difensiva con la quale ci si dolevadella qualificazione del fatto di cui al capo 29 come rapina impropria aggravata anzichécome furto, non essendovi stata alcuna minaccia o violenza alla persona.Con riguardo alle imputazioni di cui ai capi 30,33 e 34, la Corte non avrebbe tenutoconto della mancanza di nitidezza delle immagini delle telecamere piazzate nel covo emancherebbero intercettazioni e riconoscimenti delle vittime;3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte riconosciuto lecircostanze attenuanti generiche come prevalenti anziché equivalenti all’aggravante dellarapina e per non aver concesso la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n.6, cod.pen.La rapina avrebbe dovuto essere valutata come di lieve entità, tenuto conto dellamodesta carica offensiva e della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.Quanto alla attenuante del risarcimento del danno, non si sarebbe considerato il fattoche l’imputato aveva mandato a tutte le persone offese una lettera di scuse e si eraadoperato, per quanto nelle sue possibilità, per il risarcimento del danno economico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.1. Quanto al primo motivo, di ordine processuale, l’assunto della Corte di appello,secondo il quale il mancato accesso da parte della difesa ai CD contenenti le intercettazioni,l’esame dei tabulati telefonici ed i tracciati GPS fosse dipeso da difficoltà tecniche incontratedalla stessa difesa che ne aveva rilevato la illeggibilità, è confermato da quanto era statospecificato nell’atto di appello, vale a dire che l’illeggibilità non poteva ritenersi assoluta marelativa, potendo dipendere dalla apparecchiatura in possesso della difesa (fg. 3 dell’atto diappello).Se a tale oggettività si somma la circostanza che non è mai stato chiesto dal ricorrenteun approfondimento istruttorio, attraverso apposita perizia, finalizzato a tale accertamentosulla illeggibilità assoluta dei supporti magnetici, né in primo né in secondo grado tramiterichiesta di rinnovazione istruttoria (come la Corte ha sottolineato a fg. 4 della sentenza), èevidente che la eccezione non poggia su circostanze decisive idonee a supportare ladeclaratoria di inutilizzabilità di tutte le risultanze contenute nei supporti informatici.Ciò, al netto della prova di resistenza, essendo la prova fondata, su taluni reati, anchesu altri dati esclusi dal novero di quelli asseritamente inutilizzabili, secondo quanto la Corteha sottolineato a fg. 7 della sentenza impugnata, sicché era onere del ricorrente specificarein relazione a quali reati il materiale contenuto nei supporti assunti come illeggibili eradecisivo per la condanna, anche in considerazione della valenza processuale della letteracon la quale l’imputato si è scusato con le vittime per i fatti commessi e provato a risarcire ildanno, pur non confessando apertamente la sua responsabilità.2. Il secondo motivo è generico.La Corte, in relazione a tutti i reati contestati, ha messo in evidenza un insieme dielementi probatori concatenati che il ricorso non richiama adeguatamente e che sonocostituiti da tracciamenti GPS, riprese video sul covo del gruppo di malviventi tra i quali erastato identificato il ricorrente, intercettazioni e rilievi sulla utenza in uso all’imputato collegataai luoghi dei singoli reati.L’aver visto il passaggio di uno dei malviventi dalle auto utilizzate da costoro nei variepisodi (una Audi RS3 e una [OSCURATO:PERSONA]) a quella a lui intestata (una Audi A4), hapermesso, a ritroso, di identificare, senza incertezza, il soggetto immortalato dalletelecamere nascoste nel covo dei malviventi anche prima del trasbordo, nonché, in seguito,di riconoscere la sua voce nelle intercettazioni più volte oggetto di audizione da parte deiverbalizzanti, anche tenuto conto che egli era indicato a volte con uno pseudonimocollegabile ad uno degli alias solitamente utilizzati.La ricostruzione operata, conforme nei due gradi, è priva di vizi logico-giuridici rilevabiliin questa sede e resiste alle obiezioni difensive, generiche e relegate al merito del giudizio.In ordine al reato di rapina di cui al capo 29, la Corte ha ampiamente motivato le ragioniper le quali il mancato riconoscimento della vittima (che aveva avuto solo un brevissimo econcitato incontro con i rapinatori) doveva essere superato da altri dati emersi al processo,come le intercettazioni ambientali che documentavano il fatto in concomitanza, la presenzadel ricorrente interpellato con lo pseudonimo noto agli inquirenti, il riferimento ad episodi difurto tentato compiuti dal medesimo gruppo nella stessa serata ai quali (e non alla rapina) laCorte ha ricondotto l’assenza di bottino, con motivazione che inerisce al merito del giudizio.Inoltre, a fg. 12 della sentenza impugnata è specificato che la persona offesa era stataspintonata dai malviventi per guadagnare la fuga, circostanza che dimostra che era stataesercitata violenza alla persona, a giustificazione della qualificazione giuridica del fatto di cuial capo 29 come rapina e non come furto.3. Il terzo motivo è generico.La Corte ha ampiamente argomentato sul giudizio di bilanciamento nel senso dellaequivalenza e sulla mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento deldanno.Sono state evidenziate le gravi modalità dei fatti per la loro ripetitività e per il livelloorganizzativo necessario alla loro commissione, dimostrativo di spiccata capacità adelinquere, confermata dai precedenti penali richiamati e particolare intensità del dolo,circostanze di contesto non rivedibili che relegano al merito ogni diversa argomentazionedifensiva volta ad evidenziare la lieve entità della rapina, incompatibile con l’insieme dei datiraccolti, fermo restando che l’attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86del 2024 non era stata richiesta con i motivi di appello, depositati successivamente a dettasentenza.La Corte ha, poi, precisato che il valore dei beni rapinati ammontava ad oltre 4 milionidi euro nel loro complesso e solo alcune delle numerose persone offese, non quella dellarapina, erano state risarcite dall’imputato, sicché il ristoro non era stato integrale comeavrebbe dovuto essere ai fini della sussistenza dell’attenuante invocata e, comunque, avevafruttato al ricorrente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione dellacausa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]